PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi
SEZIONE III
Documenti di circolazione e immatricolazione.
Articolo 103 CdS
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
(Vedi art. 103 del Codice della Strada)
(Vedi art. 264 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta gli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli.
Il regolamento specifica le informazioni in tema di cessazione dalla circolazione.
_____ 103-1 _____
Riferimento normativo: art. 103 comma 1 in relazione all'art. 103 comma 5
Per non aver comunicato al P.R.A. la cessazione della circolazione del veicolo entro il termine prescritto.
Codice violazione: 1792 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di intestatario o avente titolo di autoveicolo motoveicolo o rimorchio, ometteva di comunicare entro i termini prescritti, la cessazione del veicolo a motore in quanto esportato definitivamente all’estero.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale:
Note operative:
• La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Dipartimento per i trasporti terrestri. Alla suddetta comunicazione non è invece tenuto il proprietario del veicolo destinato alla demolizione (così come da modifica apportata al presente articolo dal DLG n° 149/2006. All’espletamento delle pratiche di rottamazione del veicolo destinato alla demolizione deve provvedere obbligatoriamente il centro di raccolta autorizzato o il rivenditore (in caso di permuta per l’acquisto di un nuovo veicolo).
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