PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

SEZIONE III
Documenti di circolazione e immatricolazione.

Articolo 103 CdS
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

(Vedi art. 103 del Codice della Strada)
(Vedi art. 264 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta gli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli.
   Il regolamento specifica le informazioni in tema di cessazione dalla circolazione.


_____ 103-1 _____

Riferimento normativo: art. 103 comma 1 in relazione all'art. 103 comma 5
Per non aver comunicato al P.R.A. la cessazione della circolazione del veicolo entro il termine prescritto.
Codice violazione: 1792 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di intestatario o avente titolo di autoveicolo motoveicolo o rimorchio, ometteva di comunicare entro i termini prescritti, la cessazione del veicolo a motore in quanto esportato definitivamente all’estero.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 173,00
- diurna scontata del 30%: euro 121,10
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: 
Note operative: 

 • La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Dipartimento per i trasporti terrestri. Alla suddetta comunicazione non è invece tenuto il proprietario del veicolo destinato alla demolizione (così come da modifica apportata al presente articolo dal DLG n° 149/2006. All’espletamento delle pratiche di rottamazione del veicolo destinato alla demolizione deve provvedere obbligatoriamente il centro di raccolta autorizzato o il rivenditore (in caso di permuta per l’acquisto di un nuovo veicolo).
 

 .

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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