Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Legge 18/11/2024, n. 171
(Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024)

 

LEGGE 18 novembre 2024, n. 171

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

(G.U. n. 276 del 25/11/2024)
Entrata in vigore della legge: 26/11/2024
(aggiornata all'atto pubblicato il 03/12/2024)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA 

la seguente legge:

Art. 1.
Autoservizi pubblici non di linea

 

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Schillaci, Ministro della salute

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2024, N. 137

All'articolo 1:al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente"»;
al comma 1:
all'alinea, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al capoverso, le parole: «del delitto previsto dall'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma», dopo le parole: «inservibili cose» sono inserite le seguenti: «mobili o immobili altrui» e dopo la parola: «socio-sanitario» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale».

All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso a-quater), le parole: «635, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «635, quarto comma»;
alla lettera b), capoverso 1-bis, la parola: «Nei» è sostituita dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei» e le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso sono soppresse;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto"»;
alla rubrica, le parole: «e 382-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 382-bis e 550».

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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