Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Nota Ministero dell'Interno numero 3230 del 10 marzo 2025

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per 'Amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
Ufficio IV Politiche per I’Attuazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo

 

Nota n. 0003230 del 10/03/2025

Prot. 2025-0001803

Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Richiesta di parere interpretativo sulla facoltà ed eventuali modalità di applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 218 ter del Nuovo Codice della Strada, in caso di accertamento e verbalizzazione differita di infrazioni, per le quali il conducente - trasgressore risulta individuato con certezza al momento della commessa violazione pregressa.

 

   Si fa riferimento al quesito in oggetto con il quale Codesto Comando di Polizia Locale ha chiesto “un parere interpretativo, ai sensi dell'art. 11-c. 3 del Nuovo C.d.S., sulla problematica succintamente descritta in oggetto, che non sembra essere stata affrontata nella circolare n. 38625 del 20.12.2024, illustrativa delle novità normative introdotte mediante L. n. 177/2024."

   Nello specifico, Codesto Comando ha sollevato “alcuni dubbi relativi alla corretta interpretazione da dare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 218-ter del Nuovo C.d.S., laddove gli organi di polizia stradale si trovino ad accertare ed a verbalizzare infrazioni di cui all'elenco del comma 1, a posteriori rispetto al momento della commessa infrazione, in circostanze in cui, comunque, il conducente-trasgressore risulta oggettivamente individuato al momento della violazione, sebbene questa sia pregressa rispetto all'accertamento stesso”.

   Ciò premesso, acquisito il competente parere in materia del Dipartimento della PS, si rappresenta quanto segue.

   La sospensione "breve" introdotta dalla L. 177/2024 si applica, in presenza di determinate violazioni, ai conducenti titolari di patente con meno di 20 punti, che siano stati identificati al momento in cui è stata commessa la violazione.

   Il requisito dell'identificazione che deve avvenire al momento in cui viene commessa la violazione ha lo scopo di applicare la misura in argomento nell’immediatezza del fatto, attesa la celerità della procedura di applicazione. Proprio tale considerazione induce a ritenere che, ai fini dell'applicazione della norma, sia necessario e sufficiente che vi sia identità temporale tra il momento dell'identificazione del trasgressore e quello dell'accertamento della violazione.

   È con l'accertamento, infatti, che diviene giuridicamente rilevante la condotta posta in essere in violazione del precetto normativo. Con questa prospettiva è ragionevole escludere l'applicabilità della sospensione breve quando il conducente è identificato in un momento successivo alla commissione o all'accertamento della violazione e ritenere, invece, applicabile la sanzione accessoria in argomento quando il conducente viene identificato al momento dell'accertamento anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione.

   In forza di tali considerazioni si ritiene, pertanto, ammissibile I’applicazione della sospensione breve per una violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, atteso che il conducente è identificato al momento della commissione della violazione durante i rilevi del sinistro medesimo. Analogamente, la misura in argomento si ritiene applicabile per una violazione dell'art. 174 C.d.S. commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso I’esame dei dati della carta del conducente o del disco del cronotachigrafo e del dispositivo di controllo, atteso che il conducente è identificato al momento dell'accertamento della violazione e della contestazione.

   Rimane, invece, esclusa la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all'accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all'art. 180, comma 8, C.d.S. e di cui all'art. 126-bis C.d.S.

   Come previsto dall'art. 218-ter C.d.S. il punteggio da prendere in considerazione ai fini della durata della sospensione è quello risultante in archivio al momento dell'accertamento.

 

Il Dirigente dell'Ufficio IV
Lonigro

Firmato Digitalmente

 

 

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