Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero dell'Ambiente e della Securezza Energetica
DECRETO 07/04/2025
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2025
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 7 aprile 2025
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 92 del 19/04/2025)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'art. 57 secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;
Visto l'art. 182-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di stabilire i livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e di individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonchè degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, recante «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022 di adozione dei «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale;
Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dei suddetti criteri ambientali minimi relativi all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento: del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente, all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:
a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria antecedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area è attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero in via ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.
Art. 3
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022 di adozione dei «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2025
Il Ministro: Pichetto Fratin
Allegato 1
PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITà AMBIENTALE DEI CONSUMINEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP)
Parte di provvedimento in formato grafico
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