Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 11/03/2025
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2025

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2025

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2025, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti internazionali di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti al sistema delle Multilateral Quota CEMT in seno all'ITF.

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 22/03/2025)

 

IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

 

  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;
  Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011, n. 277;
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015);
  Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;
  Avendo tenuto conto dell'esigenza di massimizzare la quantità di autorizzazioni CEMT attribuite all'Italia, il cui numero dipende da fattori moltiplicativi correlati positivamente al crescere della classe ambientale dei veicoli;
  Considerato che è stata richiesta per l'anno 2025 all'ITF-CEMT l'assegnazione all'Italia di 482 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria EURO VI ma anche in parte EURO V, in modo tale da non limitare l'accesso agli operatori del settore che non disponessero di veicoli dell'ultima generazione in termini di classe ambientale mantenendo i numeri complessivi a 162 autorizzazioni valide per veicoli di classe ambientale minimo EURO V e superiori e 320 valide per veicoli di classe ambientale minimo EURO VI;
  Visto il documento ITF/TMB/TR(2024)1/REV, pubblicato in data 19 marzo 2024 dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2025 fra i vari Paesi aderenti;
  Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; 
  Considerato che, a seguito di ulteriori riserve territoriali introdotte recentemente dalla Grecia e dall'Austria con riferimento ai veicoli Euro 6, è stata modificata la categorizzazione delle autorizzazioni relativa alla loro utilizzabilità in alcuni Paesi: alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia, alcune non sono valide per la Grecia e per l'Austria, alcune non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per l'Austria la Grecia e per la Fed. Russa;
  Considerato che conseguentemente alle scelte sopracitate, le autorizzazioni CEMT ad uso degli operatori italiani sono così strutturate:
    162 per veicoli di classe ambientale minimo Euro 5;
    320 per veicoli di classe ambientale minimo Euro 6;
  Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015) sono state attribuite a fine 2024, per rinnovo alle imprese aventi diritto, n. 189 autorizzazioni (72 per veicoli minimo Euro 5 e 117 per veicoli minimo Euro VI), per garantire il più possibile, nel 2025, la continuità operativa di chi già era detentore di autorizzazioni CEMT;
  Tenuto conto che restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 293 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali (90 per veicoli di classe ambientale minimo Euro 5 e 203 per veicoli di classe ambientale minimo Euro 6);
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le autorizzazioni CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'introdotto allegato 9 del decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, alle imprese classificate in graduatoria;
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulato come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilità veicoli idonei Euro 5 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui può essere titolare;
  Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;
  Esaminate le 57 domande pervenute;

 

Decreta:

 

Art. 1

  E' approvata, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), la graduatoria di merito, di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto, relativa all'anno 2025 per il rilascio delle residuali 293 autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) disponibili.

 

Art. 2

  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 11 marzo 2025

 

Il direttore generale: Di Santo

 

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

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