Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Direttoriale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica numero 45 del 12 marzo 2025

 

MASE - MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

 

Prot. n. 0000045 del 12/03/2025

 

Approvazione delle "Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli incentivati".

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni e i compiti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 35 che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché la Legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha conferito la nuova denominazione Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri Dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. n. 128 del 29 luglio 2021, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 228 del 23 settembre 2021 e registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l’articolo 4 che prevede, tra l’altro, che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M n. 180 del 30 ottobre 2023, pubblicato in G.U.R.I. n. 286 del 7 dicembre 2023, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. n. 128/2021, come modificato dal D.P.C.M. n. 180/2023, il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

  • Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);
  • Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);
  • Direzione generale valutazioni ambientali (VA);
  • Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 242;

VISTO il D.M. del 14 marzo 2024, n. 100, di approvazione della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2024 al n. 1055;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 26 gennaio 2025, n. 26, con il quale è stato adottato l’“Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2025 e il triennio 2025 - 2027”, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2025 al n. 329;

VISTO il PIAO 2025/2027 approvato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica n.36 del 3 febbraio 2025;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante l’attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante l’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 maggio 2011 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici);

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

VISTA la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante l’attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 recante l’attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera c) del suddetto decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 che ha introdotto nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, l’articolo 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico);

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha disposto con l'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) la modifica dell'articolo 24-bis, comma 1 e dell’articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

VISTA, in particolare, la disposizione di cui all’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 con cui si prevede che il Gestore dei Servizi Energetici, previa approvazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, definisca “il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici”;

VISTO il decreto direttoriale n. 54 dell’8 agosto 2022 della Direzione generale economia circolare del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che ha approvato le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (legge di Conversione 24 febbraio 2023, n. 14) che ha fissato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i soggetti responsabili degli “impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia”, possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al Gestore dei Servizi Energetici e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 (legge di Conversione 21 aprile 2023, n. 41) che ha previsto la possibilità di rateizzare, in cinque anni, la quota da versare al sistema collettivo in caso di adesione ai sensi del decreto legislativo n. 118/2020;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (legge di Conversione 3 luglio 2023, n. 87) che ha spostato al 30 giugno 2024 “il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al Gestore dei Servizi Energetici e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione”;

VISTO l’aggiornamento alle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” apportato dal Gestore dei Servizi Energetici in data 26 ottobre 2023 in recepimento delle sopra citate novità introdotte dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (legge di Conversione 2 febbraio 2024, n. 11), che ha raddoppiato la somma che il Gestore dei Servizi Energetici trattiene dai meccanismi incentivanti ai sensi dell’articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (legge di Conversione 8 agosto 2024, n. 115) che ha ulteriormente spostato al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo, ed ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili possano comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo”;

VISTO il D.P.C.M. del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all’ing. Luca Proietti l’incarico di Direttore generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);

CONSIDERATA la necessità del Gestore dei Servizi Energetici di provvedere alla ridefinizione del “metodo di calcolo della quota da trattenere e delle relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici”, in virtù delle citate novità normative intervenute a seguito dell’aggiornamento alle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” apportato dallo stesso Gestore dei Servizi Energetici in data 26 ottobre 2023;

VISTA la comunicazione trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in data 31 ottobre 2024 acquisita agli atti con prot. n. 199669, riportante in allegato la nuova versione delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati”, che recepisce le novità normative introdotte;

TENUTO CONTO della comunicazione effettuata dal Gestore dei Servizi Energetici alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, acquisita agli atti con prot. n. 23532 del 7 febbraio 2025, con cui vengono forniti chiarimenti in merito all’aggiornamento delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati” unitamente alla versione definitiva delle citate Istruzioni;

TENUTO CONTO dell’istruttoria predisposta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

TENUTO CONTO che la versione delle “Istruzioni Operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici” include, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, obblighi differenti per i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati rispetto a quelli dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) previsti all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

 

D E C R E T A

 

Articolo 1

  1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è approvato il documento “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati”, contenente il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, ridefinito dal Gestore Servizi Energetici, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 

Articolo 2

  1. Per l’anno 2025, l’operatività delle due finestre annuali, di cui all’articolo 24-bis, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ricade per la prima finestra nel periodo 1° aprile 2025 - 31 maggio 2025 e per la seconda finestra nel periodo 1° luglio 2025 - 30 settembre 2025.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Luca Proietti
(documento informatico firmato digitalmente)

 

Allegato
Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati

 

 

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