Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 11888 del 17 aprile 2025

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

 

Circolare n. 0011888 del 17/04/2025

Ai destinatari in allegato

 

OGGETTO: Circolare prot. n. 9402 del 26 marzo 2025, avente ad oggetto «Procedure per accertamento svolgimento della formazione di aggiornamento degli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010» - Protocollazione attestato di frequenza con profitto al corso di formazione.

 

   Si fa seguito alla circolare prot. n. 9402 del 26 marzo 2025, avente ad oggetto «Procedure per accertamento svolgimento della formazione di aggiornamento degli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010», con la quale è stato previsto che gli ispettori ope legis sono tenuti ad inviare all’organismo di supervisione competente (DGT o Autorità a Statuto speciale), tramite PEC, l’attestato di frequenza con profitto al corso di formazione entro il termine del 31 marzo 2025 stabilito dalla circolare prot. n. 35518 del 12 dicembre 2024.

   Tenuto conto di quanto sopra, le DDGGTT o le Autorità a Statuto Speciale dovranno procedere esclusivamente alla protocollazione degli attestati ricevuti tramite la piattaforma DocuMIT messa a disposizione dalla scrivente Amministrazione.

   Si evidenzia infatti che, al momento, non è richiesto di procedere né con l’iscrizione dell’ispettore al Registro Unico degli Ispettori (RUI), istituito ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, né con l’aggiornamento dei dati relativi alla formazione.

   Con riferimento all’attività di associazione tra i centri autorizzati allo svolgimento delle revisioni per i mezzi leggeri e l’ispettore responsabile tecnico, di competenza degli uffici delle Amministrazioni provinciali, si raccomanda di verificare, in fase di nuova associazione, che l’ispettore abilitato o autorizzato prima del 31 dicembre 2010 abbia regolarmente svolto la formazione di aggiornamento entro il suddetto termine del 31 marzo 2025.

   Infine, la scrivente Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione al fine di accertare l’effettivo svolgimento della formazione di aggiornamento da parte degli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010.

   Si ribadisce che le modalità di iscrizione al RUI e i relativi obblighi di aggiornamento saranno disciplinati con successivo provvedimento della scrivente Amministrazione.

   Con la presente, si sostituiscono i contenuti della circolare prot. n. 40085 del 20 dicembre 2022.

   Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli uffici periferici di competenza territoriale.

 

ing. Stefano Fabrizio Riazzola

Firmato digitalmente

 

 

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