Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 5113 del 19 febbraio 2025
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Prot.: 300/STRAD/1/0000005113.U/2025 del 19/02/2025
OGGETTO: Utilizzo di una deroga temporanea in materia di tempi di guida e di riposo da parte della Francia ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006.
(Indirizzi omessi)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, con nota del 17 febbraio scorso, ha comunicato la determinazione da parte della Francia di una deroga temporanea (1) all’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di tempi di guida e di riposo, a causa di una frana intervenuta su un tratto della Strada Nazionale 90, con conseguenti difficoltà nel raggiungimento di alcune località turistiche dell’Alta Savoia.
La deroga in argomento, applicata ai veicoli adibiti al trasporto di persone circolanti sul territorio francese nel periodo compreso tra il 7 febbraio 2025 e il 10 febbraio 2025, ha riguardato il:
- Periodo di guida giornaliero, la cui durata massima è stata estesa fino ad 11 ore. (2)
- Periodo di guida settimanale, la cui durata massima è stata estesa a fino a 60 ore. (3)
- Periodo di guida bisettimanale, la cui durata massima è stata estesa a fino a 100 ore. (4)
Pertanto, in sede di controllo su strada, qualora dall’analisi dell’attività lavorativa dei 56 giorni precedenti risulti la circolazione del veicolo sul territorio francese nelle predette giornate, si dovrà tener conto, nel computo della durata totale dell’attività di guida, dell’estensione concessa dalla deroga, astenendosi dalla contestazione della relativa violazione.
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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
Firmato digitalmente
(1) Articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006. “Gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1”.
(2) Articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 561/2006.
(3) Articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 561/2006.
(4) Articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 561/2006.
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