Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Perugia n. 15314 del 10 febbraio 2025

 

PREFETTURA DI PERUGIA
Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Perugia

Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio; affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio – Capo Ufficio Staff

 

Circolare prot. 0015314 Area III del 10/02/2025

Destinatari (Omissis)

 

OGGETTO: Indicazioni operative - ipotesi di sospensioni prefettizie della patente di guida per un periodo temporale minimo di quindici giorni, previste dal Codice della Strada, con precipuo riferimento alla fattispecie di cui all’art. 173.

 

   Con riguardo alle fattispecie sanzionate dal Codice della Strada con sospensioni prefettizie delle patenti di guida per un periodo temporale minimo di giorni 15, in particolare, l’uso del cellulare da parte del conducente durante la marcia, di cui al novellato disposto dell’art. 173 CdS (1) (“Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”), si richiede a codesti Organi Accertatori di trasmettere prontamente i relativi verbali di accertamento dell’infrazione alla scrivente Prefettura, unitamente alla copia dei documenti di guida ritirati, nonché di trattenere l’originale dei documenti presso i propri uffici, al fine di assicurare massima efficienza ed economicità all’azione amministrativa.

   Qualora l’organo accertatore non risulti coincidere con l’organo di polizia territorialmente competente, in base alla residenza anagrafica del trasgressore, vorrà procedere a curare la trasmissione della patente di guida ritirata all’organo di polizia di residenza del trasgressore, secondo le indicazioni fornite dal medesimo provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida. L’organo di polizia di residenza del trasgressore – in esecuzione del decreto prefettizio irrogante la sanzione accessoria – provvederà alla notifica del provvedimento di sospensione della patente e alla successiva restituzione della stessa una volta decorso il periodo di sospensione comminato.

   Si prega di adottare la procedura sopra illustrata, non solo nel caso di preliminare applicazione da parte degli Organi Accertatori delle cc.dd. sospensioni brevi (di 7 o 15 giorni), conseguenti alle verifiche del punteggio della patente del trasgressore in base a quanto previsto dall’art. 218ter C.d.S., ma anche nelle fattispecie concrete in cui i trasgressori, con punteggio patente pari o superiore a 20 al momento dell’accertamento, siano passibili di sola sospensione prefettizia.

   Quanto richiesto si palesa utile per assicurare un’azione sanzionatoria tempestiva, nonché una maggiore semplificazione ed economicità della procedura amministrativa.

   Si coglie, infine, l’occasione per evidenziare l’opportunità di fare chiara menzione della eventuale recidiva di ogni illecito accertato, sia nel verbale elevato al trasgressore, sia nella lettera di accompagnamento alla Prefettura per l’adozione dei consequenziali provvedimenti.

   Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si resta a disposizione per ogni utile confronto in ordine all’applicazione delle nuove norme codicistiche.

 

La Dirigente dell’Area III
Viceprefetto Aggiunto
(Saladino)

Firmato Digitalmente

 

(1) Vds., oltre alla fattispecie citata, più frequente nella prassi, anche quella di cui all’art. 172, comma 10, C.d.S. “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per i bambini”.

 

 

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