Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 2736 del 6 febbraio 2025

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

 

Circolare n. 0002736 del 06/02/2025

Circolare D.A.I.T. n. 3/2025

Roma, 5 febbraio 2025

(Indirizzi omessi)

 

OGGETTO: Articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Rendicontazione dei proventi dell’anno 2024 per sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Istruzioni operative.

 

   L’art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, prevede l’obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, sono state impartite, tra le altre, disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione in via informatica della certificazione in esame.

   La compilazione della certificazione, da trasmettere a partire dal 1° marzo 2025 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) accessibile all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata, è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.

   Una volta completato l’inserimento dei dati si accede ad un’ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente in modalità PKCS#7 (P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e successivamente caricato sulla piattaforma TBEL.

   Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la certificazione devono aver preventivamente censito la propria figura attraverso l'indicazione del codice fiscale nella sezione “Configurazione Ente” della ripetuta “AREA CERTIFICATI –TBEL altri certificati” del sito web della Finanza Locale. Qualora la figura risulti già censita occorre fare attenzione a che la stessa sia associata alla medesima figura chiamata a sottoscrivere la certificazione in esame. Ad esempio, il Segretario Generale dell’ente, delegato a svolgere le funzioni di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, dovrà nuovamente censire la propria figura con riferimento al diverso ruolo ricoperto. In assenza di tale modifica il sistema rileverà un errore che non consentirà di completare l’operazione di trasmissione della richiesta.

   Dopo l’invio della certificazione, l’ente dovrà accertare il buon fine della trasmissione della stessa verificando che il sistema (che provvede immediatamente ad un controllo) non abbia inviato all’ente medesimo, a mezzo PEC (trattasi della PEC o delle PEC indicate dall’ente nella piattaforma TBEL), la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il sistema trasmette in modo automatico, in genere entro pochi minuti dall’invio della certificazione, una comunicazione con la specifica dell’errore rilevato o di corretta acquisizione.

   È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025.

   Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2024 si rimanda a quanto già precisato con la precedente circolare DAIT. n. 11 del 6 febbraio 2024, pubblicata sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale e consultabile accedendo al seguente link:

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n11-del-6-febbraio-2024

   Al fine di un corretto adempimento degli obblighi stabiliti per la certificazione di cui in oggetto, si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione su alcune indicazioni già fornite nelle precedenti circolari:

  • ai sensi del citato art. 142, comma 12-quater del D.lgs. n. 285/1992 (modificato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156) ciascun ente locale ha l’obbligo di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno. Tale disposizione ha previsto, inoltre, che a decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute. La pubblicazione delle predette relazioni viene effettuata su un’apposita area del sito della Direzione Centrale per la Finanza locale al seguente indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/38;
  • l’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione;
  • nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila;
  • qualora l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica la medesima sarà tenuta a dichiarare tale circostanza indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

   La trasmissione della certificazione con modalità esclusivamente telematica, tramite il predetto Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), è in linea con l’attività intrapresa da tempo dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione

   Si sottolinea che eventuali certificazioni trasmesse con modalità difforme da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini della corretta acquisizione della stessa.

   Si precisa infine che, il termine del 31 maggio 2025 è da considerarsi perentorio e che, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art 4 del citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

   Eventuali e ulteriori chiarimenti sull’utilizzo della procedura e/o sulle modalità di trasmissione dei dati finanziari potranno essere richiesti al seguente indirizzo mail: renato.berretta@interno.it

   Si invita a diramare il contenuto della presente circolare, visualizzabile anche sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “LE CIRCOLARI”, a tutti gli enti locali della provincia.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
(Valentino)

Firmato digitalmente

 

 

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