Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 6735 del 3 marzo 2025

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione

IL DIRETTORE

 

Circolare n. 0006735 del 03/03/2025

Indirizzi omessi

 

Allegati vari:
- Accordo Italia-Bosnia ed Erzegovina (versione italiana, bosniaca, croata e serba);
- Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti;
- informativa sul trattamento dati personali completa dell’autorizzazione;
- elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia
.

 

OGGETTO: Bosnia ed Erzegovina. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 07 maggio 2024.

 

1. Entrata in vigore dell’Accordo

   Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Nota dell’Ambasciata italiana a Sarajevo prot. MAECI|MAECI|08/05/2024|0058883-A del 08/05/2024, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione – firmato a Sarajevo il 07/05/2024 - entrerà in vigore in data 17 marzo 2025.
   L’Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti in data 17 marzo 2030.

   Si allega alla presente il testo del suddetto Accordo (sia nella versione italiana, bosniaca, croata e serba);

 

2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

   L’Accordo in oggetto prevede gli allegati tecnici individuati al paragrafo 2 dell’articolo 6, indispensabili per realizzare le conversioni che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

   Gli allegati tecnici saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell’ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante le istruzioni operative.

   Con l’occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell’ordine.

   Per completezza, di seguito, si indicano gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:
      - le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
      - l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i due modelli di patenti di guida rilasciate in Bosnia ed Erzegovina, da ritenere validi ai fini della conversione.

   A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. paragrafo2, articolo 6 dell’Accordo).
   Da detto elenco si rileva che in Italia potranno essere ritenute valide -ai fini della conversione- le patenti redatte sulla base di due modelli bosniaci individuati nell’elenco in questione;
     -Il modello dell’Attestazione compilata a cura delle Rappresentanze diplomatiche bosniache erzegovesi.

 

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.

   Nel precisare che gli UMC -per lo svolgimento delle procedure di competenza- dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida bosniache erzegovesi.

   Applicazione dell’articolo 1
   Il titolare di patente di guida può:
      - chiedere la conversione della patente di guida solo se ha acquisito la residenza anagrafica nel Paese che procede alla conversione;
      - chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;

   Applicazione dell’articolo 2
   La patente di guida bosniaca cessa la propria validità ai fini della circolazione sul territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza da parte del titolare della medesima.

   Applicazione dell’articolo 4
   Il titolare di patente di guida bosniaca:
      - può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica, conseguentemente l’UMC non può accettare la richiesta di conversione.
   Le Autorità procedenti alla conversione possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

   Il titolare di patente di guida per presentare la domanda di conversione deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa del Paese che procede alla conversione, per il rilascio della categoria richiesta.
   Le limitazioni di guida e le eventuali sanzioni sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria.

   Applicazione dell’articolo 5
   Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida bosniache erzegovesi:
      - conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
      - ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

   Applicazione dell’articolo 6
   Si evidenziano gli allegati tecnici dell’Accordo;
   Si evidenzia nella procedura per il rilascio della patente di guida italiana a seguito di conversione da parte bosniaco erzegovese, la compilazione da parte delle rappresentanze diplomatiche estere del modello di Attestazione. 

   Applicazione dell’articolo 8
   Si richiama l’attenzione sulla disposizione per cui l’originale della patente di guida bosniaca erzegovese può essere ritirata al titolare, solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione e non prima.
   L’Ufficio che opera la conversione deve restituire la patente di guida bosniaca erzegovese al Ministero delle Comunicazioni e del Trasporto della Bosnia ed Erzegovina, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico – consolari bosniache presenti in Italia.

   Applicazione dell’articolo 9
   Come previsto dall’articolo 6, ai fini della conversione è necessaria la traduzione ufficiale della patente di guida e la copia della medesima, allegata al modello di Attestazione, compilato a cura delle Rappresentanze diplomatiche bosniache per ogni singola patente.
   L’Ufficio che procede alla conversione può chiedere informazioni o chiarimenti riportati nell’Attestazione alle Rappresentanze diplomatiche bosniache.

   Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanza diplomatica della Bosnia ed Erzegovina, a cui codesti UMC potranno fare riferimento per l’applicazione di tutte le procedure previste nell’Accordo, verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

   Applicazione dell’articolo 10
   L’Autorità centrale che riceve la patente ritirata può, sempre attraverso i canali diplomatici, chiedere informazioni all’Autorità centrale dell’altra parte, se il documento presenti anomalie attinenti la validità, l’autenticità e

   Applicazione dell’articolo 11
   Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell’ambito di applicazione del RGPD (UE) 2016/679 e che la Repubblica della Bosnia ed Erzegovina non è destinataria di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, l’Accordo è stato integrato con l’allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità compenti (in allegato), individuato all’articolo 11 dell’Accordo stesso.

Per l’applicazione del suddetto articolo 11 – acquisito il parere della Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT - con la presente Circolare si trasmettono:

      - l’informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Bosnia ed Erzegovina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 07 maggio 2024, (di seguito informativa),
      - l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell’informativa suddetta, (di seguito autorizzazione).

   La predetta autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere solo acquisita e trattenuta agli atti da parte dell’UMC che procede alla conversione, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2 dell’Accordo in oggetto.

   L’informativa e l’autorizzazione, in allegato, sono pubblicate sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.

 

*******

 

   Con la presente, come di prassi, si trasmette l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti DGT E UMC provvederanno al conseguente adeguamento dei siti istituzionali di propria competenza.
   Vorranno i destinatari in indirizzo diramare la presente agli uffici periferici di competenza territoriale.

 

ing. Stefano Fabrizio Riazzola

Firmato digitalmente

 

 

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