Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Parere AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni protocollo numero AS1950 del 6 marzo 2024
AGCOM
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Prot. n. AS1950 del 06/03/2024
PARERE N. AS1950
Comune di Palermo - Erogazione del servizio taxi
Comune di Palermo
Il 17 novembre 2023 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una richiesta di informazioni ai comuni di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino e alle principali cooperative taxi e piattaforme per la prenotazione dei taxi ivi attive al fine di valutare l’erogazione del servizio taxi in tali contesti.
Per quanto riguarda il Comune di Palermo, dall’analisi dei dati e delle informazioni ricevute è emersa una situazione di significativa incapacità dell’offerta di far fronte alla domanda i servizi taxi. L’Autorità, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 22 della legge n. 287 del 1990, nella riunione del 27 febbraio 2024, ha ritenuto di segnalare tale situazione e di svolgere alcune considerazioni in merito ai turni del servizio taxi e al monitoraggio sulla qualità e adeguatezza del servizio stesso.
L’analisi delle richieste taxi nel Comune di Palermo mostra che quest’ultime, negli ultimi 12 mesi, sono cresciute in maniera più che proporzionale rispetto alle richieste che le cooperative e le app riescono a soddisfare. I dati forniti da Cooperativa Taxi Trinacria, Uber e FREENOW (già MyTaxi) mostrano che, complessivamente, tra giugno e ottobre 2023 la percentuale media di richieste inevase è risultata sempre compresa tra circa il 30% ed il 40%: si tratta di corse taxi che avrebbero potuto essere effettuate qualora ci fossero state vetture taxi disponibili per soddisfarle. Un efficientamento del servizio taxi, anche tramite il rilascio di nuove licenze, potrebbe riallineare il livello dell’offerta su quello della domanda, incrementando il numero di corse evase dalle cooperative e dalle app. Nel comune sono infatti attualmente attive 319 licenze taxi: si tratta di circa 1 licenza ogni 2.000 residenti e 2 licenze ogni 1 kmq, i.e. la situazione più problematica tra i comuni oggetto di analisi (Figura 1).
Figura 1: Licenze ogni 1.000 residenti e ogni 1 kmq
Fonte: elaborazioni AGCM su dati forniti dai comuni di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino e su dati Istat
Nel Comune di Palermo manca, in secondo luogo, una disciplina dei turni di servizio che garantisca un’efficiente e libera allocazione dei taxi nelle varie fasce della giornata e un numero minimo di vetture operative in ciascuna ora del giorno. Inoltre, non è previsto un monitoraggio specifico del servizio: un monitoraggio attivo ed efficace da parte degli organi stabiliti dalle amministrazioni comunali sulla regolarità del servizio taxi ed il rispetto delle regolamentazioni sui turni assegnati a ciascun tassista tutela in primis i tassisti stessi, disincentivando comportamenti illeciti.
Infine, il Comune di Palermo ha riferito di non aver richiesto, di recente, informazioni relative all’adeguatezza del servizio taxi alle cooperative e app attive nel territorio. Simili interlocuzioni, a maggior ragione se supportate da analisi empiriche dei dati sulle richieste in possesso delle cooperative e app, sono fondamentali per mantenere un monitoraggio attivo ed efficace sull’adeguatezza del servizio ed evitare che si possano proporre situazioni di carenza dell’offerta e conseguenti gravi disagi per l’utenza finale.
Con la presente segnalazione l’Autorità, richiamando quanto già evidenziato in precedenti interventi di advocacy (1) intende sollecitare il Comune di Palermo ad adottare iniziative concrete per garantire il corretto funzionamento del mercato del servizio taxi e migliorarne la qualità, verificando costantemente l’adeguatezza del servizio rispetto alla domanda e, se necessario, attivando le procedure per il rilascio di nuove licenze, permanenti e/o temporanee.
Inoltre, l’Autorità auspica che codesto Comune tenga adeguatamente in considerazione le potenziali criticità relative alla scarsità di offerta del servizio taxi adibito al trasporto dei disabili gravi. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 21 del 1992, che disciplina l’attività di trasporto mediante taxi, nei propri regolamenti i comuni “dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità”.
In merito a tale profilo, l’Autorità invita codesto Comune a tenere in considerazione, nell’ambito della valutazione sull’adeguatezza dell’offerta, anche il numero di licenze taxi rilasciate a vetture in grado di soddisfare le condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in modo da rendere l’offerta del servizio adeguata a soddisfare anche tali esigenze di mobilità.
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
(1) [Cfr., a titolo di esempio, AS277 del 3 marzo 2004, Distorsioni della concorrenza nel mercato del servizio taxi, in Boll. n. 9/2004; AS1354 del 10 marzo 2017, Riforma del settore della mobilità non di linea, in Boll. n. 9/2017; AS1921 del 3 novembre 2023, Regolamentazione licenze taxi, in Boll. n. 42/2023.].
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