Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ordinanza Ministero della Salute 06/08/2024

 

Ordinanza Ministero delle Salute del 06 agosto 2024

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

(G.U. n. 199 del 26/08/2024)
Entrata in vigore della legge: 03/09/2024)


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

 

Visto l'art. 32 della Costituzione; 
Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; 
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»; 
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; 
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; 
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; 
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016; 
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208; 
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 9 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2023, n. 198; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'On. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute; 
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale; 
Considerato che permane la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari; 
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali; 
Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009; 

ORDINA 

Art. 1.

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 (1) e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 9 agosto 2023 e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 3 settembre 2024. 

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2024 

Il Sottosegretario di Stato Gemmato 

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2292 

 

(1) Testo consultabile nel box successivo della pagina

.

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ordinanza Ministero della Salute 06/08/2013

 

Ordinanza Ministero delle Salute del 06 agosto 2013

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

(G.U. n. 206 del 06/09/2013)
Entrata in vigore della legge: 06/09/2013)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»,  e successive modificazioni;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio  2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio  2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;  
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8  settembre 2011, n. 209;
Considerato che continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega  per  la  disciplina  della  tutela  dell'incolumità personale dall'aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12  mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al  Sottosegretario di  Stato On.le  Paolo  Fadda,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da  applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o  animali  o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;  
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto al contesto in cui vive.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2

1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come  definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d)  la  vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non
conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la  protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre  2010,  n. 201.
2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono  certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del  decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria»,  a  seguito  di  morsicatura  o aggressione  i  servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato  dei  cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane  e  applicano  sempre  al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4

1. E'  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3:
   a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
   b) a chi e' sottoposto a misure  di  prevenzione  personale  o  a misura di sicurezza personale;
   c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il  patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
   d) a chiunque abbia riportato condanna, anche  non  definitiva  o decreto penale di condanna, per i reati di  cui  agli  articoli  727, 544-ter, 544-quater,  544-quinques  del  codice  penale,  per  quelli previsti dall'articolo 2 della  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
   e) ai minori di 18 anni,  agli  interdetti  e  agli  inabili  per infermita' di mente.

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si  applicano  ai  cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio  atto  dalle regioni o dai comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni  in vigore.

Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro il Sottosegretario di Stato Fadda         

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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