Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Risposta al quesito con interpello Agenzia delle Entrate protocollo numero 61 del 6 marzo 2024

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

 

Prot.: 61 del 06/03/2024

OGGETTO: Trattamento Iva, relativamente all'aliquota da applicare, agli interventi di interramento della linea telefonica sulla strada che sarà oggetto di lavori di riqualificazione.

 

   Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

QUESITO

 Il Comune istante (di seguito, il "Comune" o "Istante") rappresenta che in una frazione del proprio territorio è presente una strada residenziale che parte dal centro della frazione stessa e si snoda verso la campagna per una estensione complessiva di circa 1 Km. Detta strada è di fondamentale importanza per la viabilità della medesima frazione, in quanto è da sempre stata abitata da nuclei residenziali che nel corso degli anni hanno potuto beneficiare delle principali opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e dai vari enti gestori dei servizi.

 L'Istante precisa che, a causa dello sviluppo edilizio­urbanistico avvenuto negli ultimi anni, la suddetta strada risulta essere sottodimensionata rispetto alle reali esigenze della comunità residenziale e che, di intesa con l'ente gestore dei servizi di acqua/fognatura (... di seguito "Ente gestore"), intende qualificarla sia dal punto di vista dell'allargamento della careggiata sia dal punto di vista dei servizi che necessitano di adeguamento.

 Con deliberazione comunale (...) è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, compartecipata dall'Ente gestore, per un importo complessivo a base d'asta pari a euro (...). In particolare, secondo quanto rappresentato, l'opera da realizzare prevede la riqualificazione e l'allargamento della suddetta strada e, più precisamente, i lavori consentiranno di ampliare il sedime della medesima strada, portando la piattaforma alle dimensioni previste dalla categoria F­Locali (D.M. 5 novembre 2011).
I lavori prevedono anche la realizzazione di una rotatoria e di un itinerario ciclabile di collegamento tra due strade e di un nuovo marciapiede posto in corrispondenza di un'altra strada.

 Inoltre, per quanto riguarda i servizi a rete, l'intervento prevede il rifacimento della rete acquedottistica, la realizzazione di una nuova rete di fognatura delle acque nere e di una nuova rete di fognatura delle acque bianche, oltre che la realizzazione e l'interramento della rete di telefonia, di energia elettrica e di gas metano e la predisposizione dell'impianto di illuminazione pubblica.

 Nel corso della realizzazione dell'opera, con determinazione (...) il Comune ha affidato ad una società telefonica (... di seguito "Società"), come opera complementare, gli interventi attinenti all'interramento della linea telefonica, prima aerea, per il tratto interessato della suddetta strada oggetto dei lavori di riqualificazione.

 Al riguardo, il Comune fa presente che detti interventi affidati alla Società devono ritenersi classificati nell'ambito delle opere di urbanizzazioni primaria in quanto rientranti nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e quindi andrebbero assoggettati all'Iva nella misura del 10 per cento, ai sensi del numero 127­-septies) della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 Al fine di suffragare detto orientamento, il Comune cita la risoluzione n. 69/E del 2013, che ha richiamato, tra l'altro, la sentenza n. 336 del 2005 della Corte Costituzionale, nella quale è stato statuito che la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato, al pari dell'analoga scelta legislativa di carattere generale che ha portato l'articolo 16, commi 7 e 7-­bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, anche i cavedi multiservizi e i cavedotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

 Il Comune precisa che nella medesima risoluzione n. 69/E è stato chiarito che l'aliquota del 10 per cento si applica agli interventi inerenti alle infrastrutture pubbliche di rete pubblica di comunicazione, pur restando le stesse di proprietà dei rispettivi operatori.

 Al riguardo, fa presente che sono sorti dubbi sull'applicabilità dell'aliquota Iva del 22 per cento sulla base della risoluzione n. 52/E del 18 febbraio 2008, con la quale è stato ritenuto che la costruzione di un cunicolo pilota esplorativo la cui realizzazione è propedeutica alla realizzazione di un tunnel ferroviario non può beneficiare dell'aliquota Iva del 10 per cento essendo relativo alla fase progettuale (cfr. anche precedente risoluzione n. 168 del 1999). Tuttavia, a parere del Comune la citata risoluzione n. 52/E del 2008 risulta inconferente con la fattispecie in esame, che si inserisce nel contratto relativo agli interventi di miglioria della suddetta strada residenziale.

 Pertanto, si chiede di conoscere l'aliquota Iva applicabile agli interventi di interramento della linea telefonica sulla strada che sarà oggetto di lavori di riqualificazione.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 L'Istante ritiene che l'intervento descritto, consistente nell'interramento della linea telefonica, si inserisca nell'ambito di un'opera di urbanizzazione primaria e, pertanto, allo stesso può trovare applicazione il combinato disposto derivante dalle norme di cui alla Tabella A, Parte terza, numeri 127-­quinquies) e 127-­septies), allegata al decreto Iva.

 Infatti, secondo l'Istante le lavorazioni affidate alla Società sono parte integrante dell'opera complessiva e, quindi, in forza del principio di attrazione, sono da considerarsi oltre che dipendenti dall'opera di urbanizzazione primaria, anche tassativamente previste dalla legge.

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 Il numero 127-­quinquies), della Tabella A, Parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'Iva nella misura ridotta del 10 per cento, tra l'altro, per le «opere di urbanizzazione, primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865».

 Il successivo numero 127­-septies) della medesima Tabella A, Parte terza, prevede l'applicazione della stessa aliquota del 10 per cento per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-qunquies».

 Al riguardo, si osserva che le disposizioni a cui occorre attualmente riferirsi relativamente alla qualificazione e delle opere e degli interventi in materia edilizia sono contenute nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di seguito, "Testo Unico Edilizia") (cfr. risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2016).

 In particolare, l'articolo 16 del predetto Testo Unico Edilizia, che disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire ­ richiamando al riguardo, tra le altre, la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. Legge Bucalossi), la legge 5 agosto 1978, n. 457, la legge 29 settembre 1964, n. 847 e la legge 22 ottobre 1971, n. 865 riproduce, sostanzialmente, il medesimo elenco di opere di urbanizzazione primarie e secondarie contenuto nel richiamato articolo 4 della legge n. 847 del 1964, così come integrato dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, per le quali vengono richiesti i relativi oneri di urbanizzazione.

 Per quanto di interesse, il comma 7 dell'articolo 16 dispone che «Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato».

 Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all'articolo 86, comma 3, ha disposto che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001.

 Il successivo comma 7-­bis, del medesimo articolo 16, introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002, prevede, inoltre, che «Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavedotti per il passaggio di reti telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni».

 Ai fini Iva, pertanto, possono beneficiare dell'aliquota nella misura ridotta del 10 per cento le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (di cui alla citata legge n. 847 del 1964, come successivamente integrata dalla legge n. 865 del 1971 e, sostanzialmente, riprodotte nel richiamato articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le relative opere e i cavedi multiservizi e i cavedotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni) nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere.

 In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, con diversi documenti di prassi è stato precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell'ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti (cfr. risoluzioni n. 157 del 12 ottobre 2001 e n. 394/E del 28 dicembre 2007).

 In considerazione del descritto quadro normativo, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la cui realizzazione viene prevista l'applicazione dell'Iva nella misura ridotta del 10 per cento sono quelle tassativamente indicate nella citata legge n. 847, richiamata dalla disposizione fiscale di agevolazione di cui al citato numero 127­quinquies) e, come accennato, successivamente riprodotte nell'articolo 16 del Testo Unico Edilizia, nonché da quelle previste da altre disposizioni specifiche di equiparazione.

 Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione se i lavori sono riconducibili nel concetto di "costruzione", che riguarda la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia, mentre non possono rientrarvi le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa (cfr. risoluzione 19 maggio 2008, n. 202/E).

 Nella fattispecie in esame, dalla documentazione allegata all'istanza, risulta che il Comune ha affidato, mediante un contratto di appalto, alla Società l'esecuzione dei lavori per l'interramento e lo spostamento degli impianti fissi della linea telefonica in corrispondenza del tratto stradale interessato dai lavori di riqualificazione affidati all'Ente Gestore attraverso un contratto di appalto distinto e autonomo rispetto a quello stipulato con la Società.

 Al riguardo, si ritiene che l'aliquota Iva del 10 per cento risulterà applicabile se i lavori di interramento della linea telefonica rientrano tra le opere di urbanizzazione di cui al numero 127-­quinquies) e 127-­septies), della Tabella A, Parte terza come sopra individuate, ossia nell'ipotesi in cui lo spostamento e l'interramento della linea telefonica contempli la realizzazione di cavedotti interrati, vale a dire delle condutture adibite al passaggio di cavi ottici, e al trasporto di dati per la rete telefonica generale, di cui al citato articolo 16, comma 7-­bis, del Testo Unico sull'Edilizia.

 Si precisa, altresì, che l'aliquota Iva del 10 per cento non si applica se gli interventi realizzati dalla Società si limitano al mero spostamento e interramento di cavedotti già esistenti, in quanto tale ipotesi non costituirebbe "realizzazione" dell'opera di urbanizzazione, nel senso sopra delineato.

 Per completezza, si fa presente che la circostanza rilevata dall'Istante che detti lavori siano parte integrante dell'opera complessiva di riqualificazione della strada oggetto dell'appalto con l'Ente gestore non rileva ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta agli interventi oggetto del contratto con la Società, in quanto interventi realizzati in modo distinto ed autonomo da parte di soggetti diversi con i quali l'Istante ha stipulato distinti contratti di appalto.

 Non risulta, inoltre, conferente il richiamo alla risoluzione n. 52/E del 2008, in quanto detto documento di prassi aveva per oggetto prestazioni di progettazione di opere di urbanizzazione, che avrebbero potuto beneficiare dell'aliquota Iva del 10 per cento (propria della costruzione delle stesse opere) solo nel caso in cui fossero state rese in dipendenza del contratto di appalto avente per oggetto la complessiva realizzazione dell'opera.

 Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, fermo restando il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

 Resta fermo, altresì, che esula dalle competenze della scrivente la valutazione circa la riconducibilità in concreto dell'opera da eseguire tra quelle di urbanizzazione, come sopra individuate.

 

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)

 

 

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