Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Direttiva (UE) numero 2024/2841 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024
DIRETTIVA (UE) N. 2024/2841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2024
che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
(GU L del 14.11.2024)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62 e 91 e l’articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) L’Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani e si impegna a combattere la discriminazione, compresa quella fondata sulla disabilità, come stabilito nel trattato sull’Unione europea (TUE), nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) (4).
(2) Nell’articolo 26 della Carta l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
(3) Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal TUE e dal TFUE e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. L’articolo 18 dell’UNCRPD riconosce altresì alle persone con disabilità, tra l’altro, il diritto alla libera circolazione e alla libertà di scelta della propria residenza, su base di uguaglianza con gli altri.
(4) Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere, nell’esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione ratione materiae del TFUE, il medesimo trattamento giuridico, indipendentemente dalla sua cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo.
(5) L’Unione è parte dell’UNCRPD ed è vincolata dalle sue disposizioni, che sono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione entro i limiti delle sue competenze. Tutti gli Stati membri sono parti dell’UNCRPD e sono da essa vincolati nei limiti delle loro competenze. Sebbene l’Unione e tutti gli Stati membri abbiano firmato e ratificato l’UNCRPD, è necessario compiere progressi in materia di uguaglianza per le persone con disabilità sia a livello dell’Unione che in tutti gli Stati membri.
(6) L’UNCRPD annovera tra le persone con disabilità coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura – ambientale, amministrativa, tecnologica e sociale – possono dare luogo a un trattamento discriminatorio. Scopo di tale convenzione è pertanto promuovere proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo e promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità, della loro autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e dell’indipendenza delle persone, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L’UNCRPD riconosce inoltre l’importanza del rispetto per la differenza e dell’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità e della necessità di adottare misure adeguate a garantire pari opportunità e l’accessibilità alle persone con disabilità. L’UNCRPD dichiara che le donne e le minori con disabilità sono soggette a molteplici forme di discriminazione e prevede che gli Stati parti adottino misure per garantire loro il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Riconosce altresì le difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione.
(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali (5), proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Göteborg il 17 novembre 2017 («pilastro»), stabilisce al principio n. 3 che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e che è necessario promuovere le pari opportunità dei gruppi sottorappresentati. Al principio n. 17, il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze.
(8) La strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, adottata dalla comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021, è intesa ad affrontare le diverse sfide cui le persone con disabilità si trovano a far fronte e a compiere progressi in tutti gli ambiti dell’UNCRPD, a livello sia dell’Unione che nazionale.
(9) La direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) mira a migliorare l’accesso a taluni prodotti e servizi eliminando e prevenendo gli ostacoli derivanti dall’eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri, contribuendo così ad aumentare la disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno, compreso l’accesso ai siti web e ai servizi per dispositivi mobili di alcuni servizi pubblici, e a migliorare l’accessibilità delle relative informazioni. Inoltre, la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha lo scopo di migliorare l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
(10) Il diritto dell’Unione garantisce inoltre il diritto a non essere discriminati nell’accesso ai trasporti e altri diritti. Esempi di tali diritti comprendono il diritto dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta di ricevere assistenza gratuita quando viaggiano in aereo, in treno, con mezzi di trasporto per vie navigabili o in autobus, istituito rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1107/2006 (8), (UE) 2021/782 (9), (UE) n. 1177/2010 (10) e (UE) n. 181/2011 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), consente altresì agli Stati membri di stabilire pedaggi o diritti di utenza ridotti per strade, ponti o gallerie soggetti a tariffazione stradale, nonché esenzioni dall’obbligo di pagamento di tali pedaggi o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità.
(11) Le persone con disabilità possono richiedere alle autorità o agli organismi competenti dello Stato membro in cui risiedono il riconoscimento della condizione di disabilità, in quanto si tratta di una questione di competenza degli Stati membri. Le procedure di accertamento della disabilità variano da uno Stato membro all’altro. Quando riconoscono la condizione di disabilità di un richiedente, le autorità o gli organismi competenti possono rilasciare un certificato di disabilità, una carta di disabilità o altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità del richiedente. Negli Stati membri che non dispongono di una definizione di condizione di disabilità, è possibile avvalersi di diritti a servizi specifici sulla base di una disabilità quando sono concessi servizi o prestazioni alle persone con disabilità.
(12) L’UNCRPD riconosce che la discriminazione e l’esclusione sociale subite dalle persone con disabilità derivano dalle barriere ambientali, sistemiche e comportamentali nella società, piuttosto che dalla menomazione stessa. A causa della mancanza di riconoscimento reciproco della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità incontrano spesso difficoltà e barriere specifiche e significative nell’esercizio dei loro diritti fondamentali di parità di trattamento, non discriminazione e libera circolazione. Questo vale in particolare per visite o soggiorni brevi in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), secondo cui i cittadini dell’Unione e i loro familiari hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza essere soggetti ad alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità. Per periodi superiori a tre mesi, l’articolo 7 di tale direttiva impone il rispetto di ulteriori condizioni e, in tal caso, l’articolo 8 di tale direttiva prevede che lo Stato membro ospitante possa chiedere ai cittadini dell’Unione di registrarsi presso le autorità competenti.
(13) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro disabilità dalle autorità o dagli organismi competenti dell’altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità o una decisione riguardante il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.
(14) Al fine di promuovere la libera circolazione delle persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell’Unione, è opportuno garantire continuativamente la parità di accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale o a condizioni e strutture di parcheggio attraverso l’uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità per la durata di tale programma. I programmi di mobilità dell’Unione comprendono programmi istituiti dall’Unione per sostenere la mobilità delle persone per un periodo di tempo determinato verso un altro Stato membro per motivi di istruzione, formazione, professionali, civici o culturali, quali il programma «corpo europeo di solidarietà» o Erasmus+, istituiti rispettivamente dai regolamenti (UE) 2021/888 (14) e (UE) 2021/817 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(15) Tuttavia, le persone con una condizione di disabilità riconosciuta o aventi diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, quando sono in viaggio o in visita per un breve periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, incontrano regolarmente notevoli difficoltà e barriere se la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità non sono riconosciuti nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita e se non sono in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di un altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali o di un trattamento preferenziale ivi offerto. Le persone con disabilità non visibili, in particolare, spesso affrontano difficoltà specifiche allorché viene chiesto loro di dimostrare la loro disabilità mentre sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro.
(16) Le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sono notevolmente svantaggiate nell’esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone senza disabilità, nonché rispetto alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di un altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita.
(17) Inoltre, il fatto di non sapere se, o in che misura, la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e i documenti formali che riconoscono tale condizione o diritto saranno riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera notevole incertezza per le persone con disabilità. La disponibilità limitata di informazioni online in merito ai loro diritti specifici e ai vantaggi disponibili aggrava tale problema. In definitiva, le persone con disabilità possono essere scoraggiate dall’esercitare i loro diritti alla libera circolazione e a una piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società.
(18) I cittadini dell’Unione hanno espresso preoccupazione per la mancanza di riconoscimento reciproco della disabilità nell’Unione in una serie di petizioni presentate al Parlamento europeo e hanno chiesto l’introduzione di una carta della disabilità a livello di Unione.
(19) Oltre alle varie barriere visibili e invisibili fisiche, sociali e di altro tipo nell’accesso agli spazi e ai servizi pubblici e privati e alla mancanza di accomodamento ragionevole, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare. Le persone con disabilità hanno esigenze specifiche che comportano spese aggiuntive connesse alla loro disabilità e possono rendere necessario il ricorso a persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente al diritto o alla prassi nazionali, o a interpreti di lingua dei segni o animali da assistenza, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto a quelli delle persone senza disabilità. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l’accesso di dette persone a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale oppure a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, come l’accesso gratuito o le tariffe ridotte, posti a sedere prioritari nei trasporti pubblici o spazi di parcheggio riservati, e si ripercuote sui loro costi di viaggio, sulla loro vita, sulla loro integrazione sociale ed economica e sulla loro autonomia personale. Inoltre, la diffusa mancanza di conoscenze relative alle politiche in materia di accessibilità psicosociale, cognitiva, fisica o sensoriale può dare luogo a comportamenti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità.
(20) Un trattamento preferenziale, come l’assistenza personale, l’accesso prioritario o la possibilità di usufruire di un servizio «salta fila», offerto a titolo gratuito o meno, è spesso importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività e strutture e beneficiarne pienamente. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento reciproco, nello Stato membro in cui sono in cui viaggiano o che visitano, della loro condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e dei documenti formali che riconoscono tale condizione o diritto rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche o dagli operatori privati di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità rilasciato in tale Stato membro.
(21) Malgrado la sua natura volontaria e la sua portata limitata, il progetto pilota sulla tessera europea di disabilità, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, ha dimostrato chiaramente che agevolare il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità fra Stati membri apportava vantaggi per le persone con disabilità in termini di accesso alle condizioni speciali o a un trattamento preferenziale riguardo ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell’Unione per un breve periodo, dimostrando altresì il fatto che gli obiettivi della tessera europea di disabilità continuano a essere pertinenti alla luce delle attuali esigenze delle persone con disabilità. Tale progetto pilota includeva inoltre altri esempi di servizi, attività e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.
(22) In base alla loro condizione di disabilità o al loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, le persone con disabilità possono richiedere alle autorità o agli organismi competenti dello Stato membro in cui risiedono il rilascio di un contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che riconosce il diritto a determinate condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di richiesta, a livello locale, regionale o nazionale, per l’ottenimento di un contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, e di criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.
(23) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio (16) introduce un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che facilita il riconoscimento di tali contrassegni in tutti gli Stati membri. Tuttavia, data la sua natura non vincolante, l’attuazione di tale raccomandazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni di parcheggio diversi per le persone con disabilità. Una siffatta varietà compromette il riconoscimento transfrontaliero di tali contrassegni di parcheggio in tutti gli Stati membri, ostacolando l’accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio specifiche previste e alle strutture riservate ai titolari di un contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità in altri Stati membri. Per di più tale raccomandazione non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione riguardo ai contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica. Alla luce della presente direttiva, che prevede norme giuridicamente vincolanti più dettagliate in questo settore, la raccomandazione 98/376/CE non consegue più gli obiettivi previsti. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter consentire che i contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati prima della data di applicazione delle misure di recepimento della presente direttiva conformemente a tale raccomandazione abbiano nel loro territorio lo stesso effetto del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
(24) Al fine di facilitare l’accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, compresi servizi di trasporto passeggeri, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in Stati membri diversi da quelli in cui tali persone risiedono, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento reciproco della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e dei documenti formali che riconoscano tale condizione o diritto rilasciati in altri Stati membri come pure dei diritti di parcheggio.
(25) Al fine pertanto di facilitare l’esercizio da parte delle persone con disabilità del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche o dagli operatori privati quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un soggiorno di breve durata, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l’uso di tutti i mezzi di trasporto e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro di norme e condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di applicare la presente direttiva alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta o aventi diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità per periodi più lunghi di un soggiorno di breve durata.
(26) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta o aventi diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in uno Stato membro l’accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche o dagli operatori privati in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l’accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità e, ove applicabile, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, alle stesse condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati di disabilità, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità, ove tali documenti formali esistano, e contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dalle autorità o dagli organismi competenti dello Stato membro ospitante.
(27) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un’ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività offerte a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, su base obbligatoria in virtù di norme nazionali o locali o obblighi giuridici, oppure su base volontaria, in particolare da parte di operatori privati, in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e la formazione.
(28) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l’accesso gratuito, tariffe ridotte, pedaggi o diritti di utenza ridotti per strade, ponti o gallerie soggetti a tariffazione stradale, l’accesso prioritario, l’accesso a zone a traffico limitato e pedonali, posti a sedere prioritari nei trasporti pubblici, posti a sedere designati e accessibili nei trasporti pubblici, nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l’assistenza personale, animali da assistenza come i cani guida o i cani da assistenza per le persone con disabilità, comprese le disabilità visive, l’assistenza sulla spiaggia per accedere all’acqua, servizi di supporto, come l’accesso a guide in braille, le audioguide o l’interpretazione nella lingua dei segni, la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l’offerta di informazioni turistiche in formati accessibili e la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un’ammenda. Tra gli esempi di condizioni e strutture di parcheggio figurano aree di parcheggio gratuite o più ampie o riservate, nonché l’accesso a zone in cui il traffico, conformemente al diritto nazionale, è limitato a veicoli specifici, quali le zone a basse emissioni. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri con aereo, treno, mezzi di trasporto per vie navigabili o autobus, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, gli animali da assistenza come i cani guida o i cani da assistenza per le persone con disabilità, comprese le disabilità visive, gli assistenti personali, gli interpreti di lingua dei segni o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità o a mobilità ridotta viaggiano gratuitamente o a prezzo ridotto e siedono, ove possibile, vicino alla persona con disabilità che accompagnano o assistono. Le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità sono designate dalla persona con disabilità stessa o dal relativo tutore legale e possono cambiare di volta in volta a seconda delle esigenze della persona con disabilità.
(29) Gli assistenti personali accompagnano o assistono le persone con disabilità o svolgono attività della vita quotidiana, laddove necessario, nell’ambito di un rapporto contrattuale, a norma del diritto o della prassi nazionali, con l’obiettivo di incoraggiare l’autonomia personale, facilitare la vita in comunità e promuovere una vita indipendente delle persone con disabilità. Gli assistenti personali, indipendentemente dalla loro cittadinanza, dovrebbero poter accompagnare o assistere le persone con disabilità utilizzando la carta europea della disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, a condizione che godano del diritto di circolare nell’Unione conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili.
(30) Conformemente al pertinente diritto dell’Unione, ove applicabile gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri forniscano, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 181/2011 e (UE) n. 1177/2010, o rendano disponibili su richiesta, ai sensi del regolamento (UE) 2021/782, ai viaggiatori in possesso di una carta europea della disabilità informazioni chiare al momento dell’acquisto di un biglietto di viaggio in merito alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale applicati nelle diverse parti delle operazioni dell’intero viaggio, al fine di evitare che i viaggiatori in possesso della carta europea della disabilità si trovino sprovvisti di un documento di viaggio valido quando entrano in un altro Stato membro sullo stesso servizio di trasporto.
(31) Il rilascio, il rinnovo e la revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro devono essere determinati dalla presente direttiva unitamente alle norme, alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l’accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità. Qualora rilascino direttamente la carta europea della disabilità, gli Stati membri dovrebbero chiedere il consenso della persona interessata. Il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità dovrebbero essere gratuiti, mentre il nuovo rilascio di tale carta, in caso di perdita o danneggiamento, può essere soggetto al pagamento di un onere. Il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità possono essere gratuiti o soggetti al pagamento di un onere. Gli eventuali oneri addebitati per il nuovo rilascio di una carta europea della disabilità in caso di perdita o danneggiamento o per il rilascio o il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non dovrebbero superare i costi amministrativi corrispondenti né essere fissati a un livello tale da impedire alle persone con disabilità di acquisire o riacquisire tali carte e contrassegni o da scoraggiarle dal farlo.
(32) Oltre alla carta europea della disabilità in versione fisica, gli Stati membri dovrebbero prevederne una versione digitale e dovrebbero poter prevedere una versione digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, una volta stabilite le specifiche tecniche mediante atti di esecuzione. Tali specifiche dovrebbero basarsi sull’esperienza dei lavori passati e in corso a livello dell’Unione sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell’UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e consentire l’uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità mediante un portafoglio di identità digitale a livello dell’Unione. Le persone con disabilità dovrebbero essere informate di tali possibilità ed essere libere di decidere di utilizzare la versione fisica o la versione digitale della carta europea della disabilità, o entrambe. Negli Stati membri in cui il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in versione fisica è integrato da un contrassegno in versione digitale, le persone con disabilità dovrebbero poter richiedere la versione fisica del contrassegno e, se lo desiderano, il contrassegno sia in versione digitale che fisica.
(33) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comporta il trattamento di dati personali, compresi in particolare i dati relativi alla condizione di disabilità del titolare della carta o del contrassegno, che sono dati relativi alla salute ai sensi dell’articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e costituiscono una categoria particolare di dati personali ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della presente direttiva deve essere conforme al diritto applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri devono garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.
(34) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente in conformità del diritto dell’Unione e in cui sono accertati una condizione di disabilità o un diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare tale carta o contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.
(35) La carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità hanno l’obiettivo di agevolare tutte le persone con disabilità nell’effettivo e pieno esercizio dei loro diritti alla libera circolazione nonché nel godimento della parità di accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale o a condizioni e strutture di parcheggio per quanto concerne servizi, attività e strutture offerti dagli Stati membri, anche se offerti a titolo gratuito. Questo vale in particolare per le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro o di formazione.
(36) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità o di offrire condizioni speciali o trattamento preferenziale, quali accesso gratuito o tariffe ridotte per taluni servizi per le persone con disabilità, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, o per le persone che accompagnano o assistono persone con disabilità, compresi gli assistenti personali. Non impone alle autorità pubbliche o agli operatori privati l’obbligo di introdurre condizioni speciali o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità, né crea un elenco centralizzato dell’Unione delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale per i titolari della carta europea della disabilità in tutti gli Stati membri. Le autorità pubbliche e gli operatori privati possono offrire determinate condizioni speciali o un trattamento preferenziale solo a un gruppo specifico di persone con disabilità, a seconda delle esigenze di tale gruppo specifico.
(37) La carta europea della disabilità può essere richiesta come prova della condizione di disabilità al fine di accedere in condizioni di parità a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda i servizi, le attività o le strutture, anche quando offerti a titolo gratuito, offerti o riservati alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La carta europea della disabilità non dovrebbe tuttavia essere richiesta come prova di disabilità per accedere ai diritti previsti da altre normative dell’Unione o nazionali o per esercitare tali diritti, compresi quelli che offrono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Qualora a norma del diritto dell’Unione siano richiesti un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale per le persone con disabilità, la carta europea della disabilità non dovrebbe essere richiesta come prova di disabilità, a meno che uno Stato membro decida di fondere il certificato di disabilità nazionale, la carta di disabilità nazionale o un altro documento formale nazionale per le persone con disabilità con la carta europea della disabilità.
(38) La presente direttiva non si applica alle prestazioni di sicurezza sociale a norma dei regolamenti (CE) n. 883/2004 (19) e (CE) n. 987/2009 (20) del Parlamento europeo e del Consiglio, alle prestazioni speciali in denaro a carattere contributivo o non contributivo o alle prestazioni in natura nel settore della sicurezza sociale, della protezione sociale o dell’occupazione o alle prestazioni di assistenza sociale di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE. Poiché ha lo scopo di facilitare la parità di accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale per le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un soggiorno breve, la presente direttiva non si applica neppure ai servizi retribuiti o non retribuiti forniti per l’inclusione, l’abilitazione o la riabilitazione a lungo termine delle persone con disabilità, né alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale per accedere a servizi offerti alle persone con disabilità in considerazione delle loro esigenze individuali e previo soddisfacimento di criteri supplementari, sulla base di una valutazione individuale o di una decisione riguardante il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, diversi dai servizi forniti alle persone con disabilità che non soddisfano tali criteri supplementari. L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe tuttavia essere utilizzata per escludere condizioni speciali o un trattamento preferenziale già offerti alle persone con disabilità nell’ambito della presente direttiva imponendo loro di soddisfare criteri supplementari.
(39) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l’accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico dagli Stati membri in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882, ivi compresi la lingua dei segni, il braille, formati assistivi e funzionalità audio/audio. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che tali informazioni non abbiano un livello di complessità superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.
(40) La Commissione dovrebbe predisporre un’apposita pagina web dell’Unione, che dovrebbe contenere un link al sito web nazionale di ciascuno Stato membro e dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, nella lingua internazionale dei segni e nelle lingue dei segni nazionali degli Stati membri, nonché in formati accessibili e di facile lettura, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità per i servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Le informazioni in tale pagina web dovrebbero essere facilmente comprensibili e avere un livello di complessità non superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.
(41) A causa di malintesi, ostacoli alla comunicazione o mancanza di consapevolezza, le persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità invisibili, non sempre ricevono il sostegno e l’accomodamento più appropriati per la loro disabilità, anche quando viaggiano con i trasporti pubblici o hanno rapporti con le autorità nazionali, oppure durante le emergenze. Al fine di incentivare i prestatori di servizi e agevolare l’accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale, gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare le autorità pubbliche e gli operatori privati in merito all’esistenza e all’uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero incoraggiarli a offrire alle persone con disabilità, su base volontaria, condizioni speciali o un trattamento preferenziale. In particolare, gli Stati membri possono incoraggiare le autorità pubbliche e gli operatori privati, ad esempio mettendo a disposizione informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale che possono essere offerti, nonché offrendo formazioni in materia di sensibilizzazione alla disabilità, in modo da garantire la pertinenza, l’efficacia e l’inclusività di qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti. Gli Stati membri dovrebbero cercare di sviluppare, attuare e valutare tali misure in consultazione con le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.
(42) Le autorità pubbliche che offrono alle persone con disabilità condizioni speciali o un trattamento preferenziale oppure condizioni e strutture di parcheggio dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile, anche attraverso i siti web ufficiali delle autorità pubbliche, se disponibili, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882, ivi compresi la lingua dei segni, il braille, formati assistivi e funzionalità audio/audio. Anche gli operatori privati che offrono alle persone con disabilità condizioni speciali o un trattamento preferenziale oppure condizioni e strutture di parcheggio dovrebbero essere incoraggiati a rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile.
(43) Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero adottare le misure necessarie per scongiurare qualsiasi rischio di falsificazione o frode in relazione alla carta europea della disabilità o al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente il rilascio e l’utilizzo fraudolenti e la falsificazione di tali carte o contrassegni. Gli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni riguardo a tali casi per garantire la reciproca fiducia tra Stati membri, in quanto il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità è il fondamento della carta europea della disabilità. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le misure adottate per scongiurare il rischio di falsificazione o frode rispettino i diritti delle persone con disabilità e non ne comportino la stigmatizzazione. Gli Stati membri dovrebbero consultare le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano nella progettazione e nell’attuazione di tali misure.
(44) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare la direttiva stabilendo le caratteristiche digitali per le versioni fisiche della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità per scongiurare e combattere le frodi e apportando modifiche ai campi dati del formato uniforme di tale carta e di tale contrassegno di cui alla presente direttiva, qualora tali modifiche siano necessarie per adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri o garantire l’interoperabilità.
(45) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione della versione digitale accessibile della carta europea della disabilità e della versione digitale accessibile del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, per gli Stati membri che decidono di integrare la versione fisica con una versione digitale, nonché per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche comuni per le caratteristiche digitali e di sicurezza, nonché le questioni relative all’interoperabilità, della versione fisica della carta e del contrassegno. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
(46) A norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati durante la stesura di atti delegati o di esecuzione che incidano sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali. La Commissione può inoltre consultare il comitato europeo per la protezione dei dati qualora tali atti siano di particolare importanza per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.
(47) Gli Stati membri dovrebbero garantire l’esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto e l’applicazione della presente direttiva e dovrebbero stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative o giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici, come gli organismi per la parità, le associazioni e le organizzazioni private, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva possano agire per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, conformemente al diritto e alla prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali mezzi tengano conto dell’articolo 13 dell’UNCRPD e del principio dell’accomodamento ragionevole definito all’articolo 2 dell’UNCRPD.
(48) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e dei diritti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Le misure adeguate dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e potrebbero includere sanzioni amministrative e finanziarie, quali avvertimenti, ammende o il pagamento di un indennizzo adeguato, nonché altri tipi di sanzioni.
(49) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta e dall’UNCRPD. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale, economico e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l’applicazione dell’articolo 26 della Carta.
(50) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire rafforzare l’esercizio dei diritti alla libera circolazione delle persone con disabilità e aumentare le loro possibilità di recarsi in viaggio o in visita in un altro Stato membro, combattendo in tal modo la discriminazione nei loro confronti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione che istituisce un quadro di norme e condizioni comuni, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce:
a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità per le persone con disabilità come prova di una condizione di disabilità o come prova del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, allo scopo di promuovere la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro parità di accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, offerti o riservati alle persone con disabilità in tale Stato membro, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali;
b) le norme che disciplinano il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di promuovere la libertà di circolazione per le persone con disabilità e agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro parità di accesso a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità in tale Stato membro e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali;
c) modelli comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e a tutte le situazioni in cui autorità pubbliche od operatori privati offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità per quanto riguarda l’accesso ai servizi, alle attività e alle strutture seguenti, nel contesto di un soggiorno breve:
a) servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE;
b) servizi di trasporto passeggeri;
c) altre attività e strutture,anche se fornite a titolo gratuito.
2. Gli Stati membri applicano la presente direttiva per periodi più lunghi di un soggiorno breve ai titolari della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell’Unione, per la durata di tale programma.
Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente direttiva per periodi più lunghi di un soggiorno breve ai titolari della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che sono in visita o soggiornano nel loro territorio.
3. La presente direttiva non si applica:
a) alle prestazioni nel settore della sicurezza sociale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009;
b) alle prestazioni speciali in denaro contributive o non contributive o alle prestazioni in natura nel settore della sicurezza sociale, della protezione sociale o dell’occupazione;
c) alle prestazioni di assistenza sociale di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «cittadino dell’Unione»: persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
2) «familiare»: familiare quale definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE o all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, indipendentemente dalla sua cittadinanza, di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione;
3) «persone con disabilità»: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;
4) «assistente personale»: persona che accompagna o assiste una persona con disabilità e che è riconosciuta come tale conformemente al diritto o alla prassi nazionali;
5) «condizioni speciali o trattamento preferenziale»: qualsiasi condizione specifica, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o qualsiasi trattamento differenziato in relazione all’assistenza e al sostegno offerti alle persone con disabilità o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali, o agli animali da assistenza, indipendentemente dal fatto che siano offerti su base volontaria o imposti sulla base di obblighi giuridici;
6) «condizioni e strutture di parcheggio»: area di parcheggio riservata alle persone con disabilità o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, in via esclusiva o in generale, nonché qualsiasi relativa agevolazione di parcheggio o condizione preferenziale offerta alle persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che sia offerta su base volontaria o imposta sulla base di obblighi giuridici;
7) «soggiorno breve»: visita o soggiorno in un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi;
8) «animale da assistenza»: animale che fornisce assistenza o svolge compiti a beneficio di una persona con disabilità conformemente al diritto e alla prassi nazionali.
Articolo 4
Beneficiari
La presente direttiva si applica:
a) ai cittadini dell’Unione e ai familiari la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, anche mediante un certificato di disabilità, una carta di disabilità o un altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alla prassi e alle procedure nazionali, che possono essere accompagnati o assistiti da una persona o, se necessario, da più di un’altra persona, assistente personale o assistenti personali compresi, o da animali da assistenza, il che può essere indicato dalla lettera «A» sulla loro carta europea della disabilità;
b) ai cittadini dell’Unione e ai familiari i cui diritti alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, anche mediante un contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alla prassi e alle procedure nazionali, che possono essere accompagnati o assistiti da una persona o, se necessario, da più di un’altra persona, assistente personale o assistenti personali compresi.
Per quanto riguarda la lettera a) del primo paragrafo, la lettera «A» può essere aggiunta sulla carta europea della disabilità anche per le persone con disabilità con maggiore necessità di sostegno, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
Articolo 5
Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sia concesso l’accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di un altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in tale Stato membro, ove tali documenti formali esistano, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
2. Salvo diversamente specificato nella presente direttiva o in altro diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 includano condizioni favorevoli per la persona o le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano offerte alle stesse condizioni alla persona o alle persone che accompagnano o assistono i titolari di una carta europea della disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi, o agli animali da assistenza.
Articolo 6
Parità di accesso delle persone con disabilità alle condizioni e alle strutture di parcheggio
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sia concesso l’accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità ivi rilasciati.
2. Salvo diversamente specificato nella presente direttiva o in altro diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 1 includano condizioni favorevoli per la persona o le persone che accompagnano o assistono persone con disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi, tali condizioni favorevoli siano offerte alle stesse condizioni alla persona o alle persone che accompagnano o assistono i titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, assistente personale o assistenti personali compresi.
CAPO II
CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ E CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE CON DISABILITA'
Articolo 7
Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità della carta europea della disabilità
1. Ciascuno Stato membro introduce la versione fisica della carta europea della disabilità secondo il formato uniforme e accessibile comune che figura all’allegato I. Gli Stati membri includono nella versione fisica della carta un codice QR e altre caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi, come stabilito negli atti delegati di cui al paragrafo 7, lettera a), entro un termine ragionevole dopo la loro adozione e non oltre il 5 giugno 2028.
2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.
3. Le autorità o gli organismi competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L’autorità o l’organismo competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerato un titolare del trattamento, quale definito all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell’Unione o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali.
4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità o di una persona autorizzata, a norma del diritto nazionale. Le persone con disabilità sono informate della possibilità di richiedere la carta europea della disabilità qualora essa non sia rilasciata direttamente. La carta è rilasciata o rinnovata gratuitamente al beneficiario entro lo stesso termine applicabile al rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o altri documenti formali o alla procedura che riconosce la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità. Gli Stati membri possono decidere di addebitare un onere per i costi relativi al nuovo rilascio della carta europea della disabilità in caso di perdita o danneggiamento. Qualora sia addebitato un tale onere, gli Stati membri provvedono affinché esso non superi i costi amministrativi corrispondenti o impedisca o scoraggi le persone con disabilità dal richiedere il nuovo rilascio della carta europea della disabilità.
5. La carta europea della disabilità è rilasciata in versione fisica ed è integrata da una versione digitale accessibile entro un termine ragionevole dopo che la Commissione avrà stabilito le specifiche tecniche di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di chiedere la versione fisica della carta, la versione digitale o entrambe. La versione digitale non contiene un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti per la versione fisica conformemente all’allegato I. I dati personali contenuti in tale versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.
6. La validità della carta europea della disabilità è determinata dallo Stato membro di rilascio. Gli Stati membri provvedono affinché la carta europea della disabilità abbia la validità più lunga possibile considerando, se del caso, la durata di validità del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di un altro documento formale, o la durata della procedura di riconoscimento della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici, rilasciati dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di residenza di una persona con disabilità.
7. Entro il 5 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 14 per integrare la presente direttiva:
a) definendo il codice QR e, se del caso, altre caratteristiche digitali all’avanguardia che utilizzano mezzi elettronici per la versione fisica della carta europea della disabilità, al fine di scongiurare e combattere le frodi; e
b) stabilendo caratteristiche digitali atte a garantire la sicurezza della versione fisica della carta europea della disabilità, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, nonché questioni relative all’interoperabilità, come le applicazioni comuni dell’Unione per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali nella versione fisica della carta che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare la presente direttiva tramite modifiche ai campi di dati del formato uniforme della carta europea della disabilità di cui all’allegato I, qualora tali modifiche siano necessarie per adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri o garantire l’interoperabilità. Tali atti delegati prevedono a favore degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per attuare tali modifiche.
Articolo 8
Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
1. Ciascuno Stato membro introduce la versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme e accessibile comune di cui all’allegato II. Gli Stati membri includono nella versione fisica della carta un codice QR e altre caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi, come stabilito negli atti delegati di cui al paragrafo 7, lettera a), entro un termine ragionevole dopo la loro adozione e non oltre il 5 giugno 2028.
2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.
3. Le autorità o gli organismi competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L’autorità o l’organismo competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerato un titolare del trattamento, quale definito all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell’Unione o nazionale in caso di inosservanza degli obblighi in materia di dati personali.
4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità o di una persona autorizzata, a norma del diritto nazionale. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 90 giorni, a meno che non siano in corso le valutazioni necessarie. Gli Stati membri possono rilasciare e rinnovare il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità gratuitamente o addebitare un onere per i costi relativi al rilascio e al rinnovo. Qualora sia addebitato un tale onere, gli Stati membri provvedono affinché non superi i costi amministrativi corrispondenti o impedisca o scoraggi le persone con disabilità dal richiedere il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca, quando il beneficiario ne richiede il rilascio e in ogni caso entro il 5 dicembre 2029, tutti i contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità esistenti rilasciati a livello nazionale, regionale o locale conformemente alla raccomandazione 98/376/CE. Fino a tale data, gli Stati membri possono consentire che i contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati prima del 5 giugno 2028, conformemente alla raccomandazione 98/376/CE, abbiano nel loro territorio lo stesso effetto del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato in versione fisica. Gli Stati membri possono decidere di integrare la versione fisica del contrassegno con una versione digitale dopo che la Commissione avrà stabilito le specifiche tecniche di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Negli Stati membri in cui la versione fisica del contrassegno è integrata da una versione digitale, le persone con disabilità possono richiedere il contrassegno nella versione fisica e, se lo desiderano, sia in versione fisica che digitale. La versione digitale non contiene un numero di dati personali superiore a quello dei dati previsti per la versione fisica conformemente all’allegato II. I dati personali contenuti in tale versione digitale sono cifrati e sono adottate precauzioni tecniche per garantire che il supporto di memorizzazione sia letto solo da utenti autorizzati.
7. Entro il 5 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 14 per integrare la presente
direttiva:
a) definendo il codice QR e, se del caso, altre caratteristiche digitali all’avanguardia che utilizzano mezzi elettronici per la versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, al fine di scongiurare e combattere le frodi; e
b) stabilendo specifiche tecniche comuni atte a garantire la sicurezza della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, nonché questioni relative all’interoperabilità, come le applicazioni comuni dell’Unione per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali nelle versioni fisiche del contrassegno che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare la presente direttiva tramite modifiche ai campi di dati del formato uniforme del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità di cui all’allegato II, qualora tali modifiche siano necessarie per adattare il formato agli sviluppi tecnici, prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri o garantire l’interoperabilità. Tali atti delegati prevedono a favore degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per attuare tali modifiche.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 9
Versioni digitali e specifiche tecniche comuni
1. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le versioni digitali accessibili per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, con i campi di dati di cui rispettivamente agli allegati I e II, e per garantire l’interoperabilità.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche comuni per il supporto di memorizzazione della versione digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, per questioni quali la verifica della validità della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e del relativo numero di serie o di fascicolo, per il controllo dell’autenticità, per la prevenzione di falsificazioni e frodi, per la lettura di tali carte e contrassegni tra Stati membri e per il loro utilizzo in un portafoglio di identità digitale a livello dell’Unione.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
4. Prima dell’adozione degli atti delegati a norma del paragrafo 1 o 2, la Commissione consulta le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, nonché gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23).
Articolo 10
Sorveglianza e conformità
1. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano le misure necessarie per scongiurare il rischio di falsificazione e frode e contrastano attivamente il rilascio e l’utilizzo fraudolenti e la falsificazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
2. Qualora uno Stato membro riscontri nel suo territorio casi di abusi gravi o sistematici della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati da un altro Stato membro, tale Stato membro ne informa lo Stato membro di rilascio. Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l’opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionali. Gli Stati membri si scambiano le informazioni sui casi di abuso di tali carte o contrassegni.
3. Gli Stati membri controllano, se del caso, l’osservanza degli obblighi derivanti dalla carta europea della disabilità o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso di tali carte o contrassegni, anche con riguardo agli animali da assistenza, e delle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.
Articolo 11
Accessibilità delle informazioni e sensibilizzazione
1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali e di facile lettura, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, anche con soluzioni accessibili, in merito all’esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. La Commissione intraprende una campagna di sensibilizzazione dell’Unione in collaborazione con gli Stati membri e promuove costantemente la sensibilizzazione e la diffusione di informazioni sull’attuazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri adottano misure per sensibilizzare le autorità pubbliche e gli operatori privati in merito all’esistenza e all’utilizzo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e incoraggiare tali autorità e operatori a offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale e condizioni e strutture di parcheggio alle persone con disabilità in una serie il più possibile ampia di servizi, altre attività e strutture.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882, anche attraverso i siti web ufficiali delle autorità pubbliche, o con altri mezzi adeguati.
Articolo 12
Autorità o organismi competenti e punti di contatto
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti o uno o più organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
2. Gli Stati membri designano uno o più punti di contatto nazionali per facilitare il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione sull’adeguato recepimento e la corretta attuazione della presente direttiva. Entro il 5 giugno 2025, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro punti di contatto nazionali.
Articolo 13
Organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità
Gli Stati membri provvedono alla consultazione attiva e al coinvolgimento delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità nello sviluppo, nell’attuazione e nella valutazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
CAPO IV
POTERI DELEGATI E COMPETENZE DI ESECUZIONE
Articolo 14
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 8, paragrafi 7 e 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2024. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 8, paragrafi 7 e 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, nonché gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 7 e 8, o all’articolo 8, paragrafi 7 e 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 15
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
Applicazione e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri garantiscono che esistono mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto e l’applicazione della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) disposizioni in base alle quali, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, le persone con disabilità, o i rappresentanti da esse designati che agiscono per loro conto e con il loro consenso o quello del loro tutore legale, possono presentare ricorso contro una decisione delle autorità o degli organismi competenti relativa al rilascio, al rinnovo o alla revoca della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;
b) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di inosservanza degli obblighi o dei diritti di cui alla presente direttiva ealle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
c) disposizioni in base alle quali uno o più dei seguenti organismi, come stabilito dal diritto nazionale, possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno delle persone con disabilità al fine di proteggerne i diritti, con la loro approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva:
i) organismi pubblici;
ii) associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, come le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.
Articolo 17
Inosservanza e sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure appropriate, come le sanzioni, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, applicabili alle autorità o agli organismi pubblici o agli operatori privati in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l’applicazione di tali disposizioni.
2. Le misure previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere accompagnate da misure
correttive efficaci.
Articolo 18
Accesso alle informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale oppure sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono alle persone con disabilità a norma degli articoli 5 e 6, anche attraverso i loro siti web, se disponibili, o con altri mezzi adeguati.
Ciascuno Stato membro istituisce un sito web nazionale contenente informazioni generali sull’obiettivo e sull’uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, inclusi, se del caso, i riferimenti alle autorità o agli organismi competenti responsabili del rilascio, del rinnovo e della revoca di tale carta o contrassegno. Il sito web contiene inoltre informazioni generali disponibili sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale offerti dalle autorità pubbliche alle persone con disabilità e reindirizza gli utenti a visitare determinati siti web delle autorità pubbliche pertinenti per ottenere informazioni più specifiche. Il sito web può altresì contenere tali informazioni provenienti da operatori privati a livello nazionale.
2. Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli operatori privati a rendere pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale nonché sulle condizioni e strutture di parcheggio che offrono a norma degli articoli 5 e 6.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, attraverso i siti web ufficiali delle autorità pubbliche o degli operatori privati, se disponibili, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882.
4. Conformemente al pertinente diritto dell’Unione, ove applicabile, gli operatori dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri garantiscono che ai passeggeri titolari di una carta europea della disabilità siano offerte o rese disponibili informazioni chiare sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale applicabili alle diverse parti del viaggio.
Articolo 19
Pagina web dell’Unione
1. Entro il 5 dicembre 2028, la Commissione istituisce una pagina web dell’Unione dedicata per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. La pagina web dell’Unione contiene un link ai siti web nazionali di cui all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.
2. La pagina web dell’Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, nella lingua internazionale dei segni e nelle lingue dei segni nazionali degli Stati membri, nonché in formati accessibili e di facile lettura, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità per i servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Le informazioni che figurano nella pagina web dell’Unione devono essere facilmente comprensibili e avere un livello di complessità non superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.
Articolo 20
Relazioni e valutazione
1. Entro il 5 giugno 2031, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’applicazione della presente direttiva.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 esamina, tra l’altro, alla luce degli sviluppi sociali, economici ed tecnologici e di altri sviluppi pertinenti, l’uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in particolare l’impatto di eventuali oneri, la misura in cui l’attuazione della presente direttiva ha conseguito i suoi obiettivi e la sua interazione con altri atti giuridici pertinenti dell’Unione, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.
La relazione include inoltre un’analisi delle situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, intesa come discriminazione basata su una combinazione di disabilità e su altri motivi oggetto di tutela nelle direttive 79/7/CEE (24), 2000/43/CE (25), 2000/78/CE (26) o 2004/113/CE (27) del Consiglio, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità.
3. Entro il 5 giugno 2029, la Commissione svolge una valutazione delle eventuali lacune residue in materia di libera circolazione delle persone con disabilità. La Commissione tiene debitamente conto dell’esito di tale valutazione nel decidere se siano necessarie ulteriori azioni a livello dell’Unione al fine di colmare tali lacune.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta e in tempo utile, le informazioni necessarie per consentirle di redigere la relazione di cui al paragrafo 1.
5. La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità, delle organizzazioni non governative interessate, in particolare delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e delle parti economiche.
Articolo 21
Recepimento
1. Entro il 5 giugno 2027, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 giugno 2028.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 23
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
ZSIGMOND B. P.
ALLEGATO I
FORMATO DELLA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ
ALLEGATO II
FORMATO DEL CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
(1) GU C, C/2024/1595, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1595/oj.
(2) OJ C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2024.
(4) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.
(5) GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.
(6) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(7) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(12) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa all’imposizione di oneri sui veicoli per l’uso delle infrastrutture stradali (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).
(13) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(14) Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell’8.6.2021, pag. 32).
(15) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).
(16) Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25).
(17) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).
(18) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(19) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(22) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(23) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(24) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).
(25) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(26) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(27) Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
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