Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Direttiva Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 13/2024/DGTNE prot. 240907 del 1 ottobre 2024

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale Territoriale del Nord-est

 

DIRETTIVA n. 13/2024/DGTNE prot. 0240907 del 01/10/2024

 

OGGETTO: Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida (esame pratico). Istruzioni operative.

   

   Al fine di uniformare l’attività svolta dal personale esaminatore di questa Direzione Generale Territoriale ed al contempo evitare il rilascio di documenti di guida che non sono coerenti con le registrazioni dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 del C.d.S. (ANAG), si forniscono alcune istruzioni operative di carattere pratico da osservare durante le attività in oggetto.

   Incongruenza sequenza patenti
   Nel caso in cui il candidato al conseguimento della patente di guida sia già titolare di altra patente di guida, è necessario verificare che il numero di patente riportato sul retro della patente da rilasciare (indicazione relativa al numero della patente precedente) corrisponda a quello della patente consegnata all’atto dell’identificazione. Ove non si verifichi il match (fattispecie che accade quando tra la data di emissione della nuova patente e la data dell’esame - di norma 10 giorni - viene emesso un duplicato della vecchia patente) è necessario non procedere alla consegna della nuova patente conseguita (ovviamente in caso di esito favorevole dell’esame) segnalando su verbale la necessità di una ristampa d’ufficio della patente così da allineare in ANAG la sequenza delle date di emissione delle diverse patenti possedute dal candidato.
   L’omesso allineamento, in caso di controllo su strada, causerebbe problemi al titolare in quanto l’ultima patente emessa risulterebbe il duplicato della vecchia patente e non quella conseguita a seguito dell’esame favorevolmente svolto.

   Codice 78 (cambio automatico) patente categoria A1
   In tutti i casi in cui un candidato titolare di patente di categoria A1 con codice 78 consegue una patente di categoria diversa (eccetto le categorie A1, A2 ed A) è necessario verificare che sulla nuova patente, in corrispondenza dell’abilitazione per la categoria A1 sia presente il codice 78. Ove il matching non si verifichi (fattispecie che accade quando in fase di registrazione della richiesta viene omesso il flag nel campo corrispondente) è necessario non procedere alla consegna della nuova patente conseguita (ovviamente in caso di esito favorevole dell’esame) segnalando su verbale la necessità di una ristampa della patente così da regolarizzare la registrazione in ANAG. Gli oneri della ristampa saranno a carico dell’autoscuola che ha curato la registrazione della domanda d’esame ovvero dell’Amministrazione in caso contrario.
   L’omessa ristampa della patente determinerebbe, di fatto, l’autorizzazione alla guida di motocicli che rientrano nella categoria A1 senza cambio automatico, pur non avendo il titolare mai conseguito detta abilitazione.

 

§ § § § §

 

   Con l’occasione si ricorda che la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida (esame pratico) si svolge obbligatoriamente secondo una sequenza di fasi preordinata (3 fasi, ad eccezione dell’esame per il conseguimento della patente AM che ne prevede 2).
   Poiché le fasi sono tutte propedeutiche l’una all’altra, la mancata esecuzione di una fase è consentita solo nel caso in cui la fase precedente non è stata superata.

   Inoltre, con particolare riguardo alla fase 1, si ribadisce che il suo espletamento non deve trasformarsi in un esame orale per il candidato; lo svolgimento di detta fase deve rimanere perimetrato all’apprezzamento pratico delle capacità del candidato in ordine alla conoscenza del veicolo che si accinge a condurre.
   In nessun caso, quindi, è ammesso porre al candidato domande atte ad accertare la conoscenza teorica dei diversi dispositivi del veicolo.

   Giova infine ricordare che, fermo restando che ai sensi del paragrafo 9 (“Valutazione della prova di capacità e comportamento”) dell’Allegato II del D. Lgs. 59/2011 di attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida “… … la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova … …” e che quindi è lecito ritenere non idonei i candidati che nella prova di guida abbiano compromesso quel senso di “sicurezza” in cui si deve sentire l’esaminatore, è comunque doveroso, da parte di quest’ultimo, tenere sempre responsabilmente in debita considerazione lo stato emotivo del candidato.
   A tal fine è utile rinnovare l’obbligo di motivare adeguatamente l’esito negativo di una prova d’esame.

 

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del NordEst (www.dgtne..it).
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Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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