Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Direttiva Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 9/2024/DGTNE prot. 125 del 11 giugno 2024
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale Territoriale del Nord-est
DIRETTIVA n. 9/2024/DGTNE prot. 0000125 del 11/06/2024
OGGETTO: Formalità di immatricolazione/reimmatricolazione dei veicoli: verifiche sui requisiti di accesso alla professione - Regolamento (UE) 2020/1055.
Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto con circolare prot. 7660 del 04.07.2022 e considerata l’attuale organizzazione degli Uffici di questa Direzione Generale Territoriale ai sensi del D.M. 481/2021, si ritiene possibile introdurre una semplificazione amministrativa relativamente alle formalità di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci in conto terzi al fine di fluidificare le operazioni sottese al rilascio del DU e ridurre i tempi di attesa da parte dell’utenza.
Al riguardo, si premette e si precisa che la semplificazione di cui appresso è da intendersi operante limitatamente ed esclusivamente al perimetro territoriale di competenza dei singoli Uffici Motorizzazione Civile (comprensivo quindi delle Sezioni coordinate).
Ciò posto, con decorrenza dalla data odierna, per la definizione delle formalità di immatricolazione o reimmatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci in conto terzi, non è più necessario acquisire il c.d. “visto merci” ovvero il “nulla osta” (nei casi previsti) a condizione che la sede legale dell’impresa di autotrasporto ricada nell’ambito territoriale di competenza dell’Ufficio Motorizzazione Civile adito (comprensivo quindi delle Sezioni coordinate).
Esempi:
• impresa con sede legale a Verona che presenta istanza di immatricolazione di un veicolo all’Ufficio Motorizzazione di Verona, non necessita del “visto merci”;
• impresa con sede legale a Padova che presenta istanza di immatricolazione di un veicolo all’Ufficio Motorizzazione di Verona, non necessita di “nulla osta”;
• impresa con sede legale a Padova che presenta istanza di immatricolazione di un veicolo alla Sezione di Ferrara dell’Ufficio Motorizzazione di Bologna, necessita di “nulla osta”;
• impresa con sede legale a Macerata che presenta istanza di immatricolazione di un veicolo alla Sezione di Pesaro-Urbino dell’Ufficio Motorizzazione di Ancona, non necessita di “nulla osta”.
Al riguardo, ai fini della verifica dei requisiti previsti (iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, iscrizione al REN, regolarità di pagamento delle quote di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, idoneità finanziaria, idoneità professionale, onorabilità, etc.) sarà da ritenersi sufficiente la presentazione, a corredo della pratica ed unitamente alla consueta documentazione di rito, dell’allegato 1 alla circolare prot. 7660.
Atteso che la formula del predetto allegato è quella prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, gli Uffici/Sezioni avranno cura di attivare i previsti controlli (ex post), finalizzati all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dalle singole imprese di autotrasporto, adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., nei modi e nelle forme previste dalla L. 241/1990.
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del NordEst.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
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