Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Deliberazione Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica numero 3/ALBO/CN del 19 dicembre 2024

 

MASE - MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

 

Prot. n. 3/ALBO/CN del 19/12/2024

 

OGGETTO: Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59.

(Indirizzi omessi)

 

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15;

Visto in particolare l’articolo 16 del citato decreto n. 59/2023 che prevede per i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, la presenza sui propri veicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato;

Visto altresì l’articolo 17 del medesimo decreto n. 59/2023 che individua tra i requisiti di idoneità tecnica dei veicoli iscritti all’Albo in categoria 5 la disponibilità di tali dispositivi affidando al Comitato nazionale, il compito di definire con propria delibera, le modalità e le tempistiche per l’aggiornamento delle iscrizioni in essere;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, e, in particolare gli allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E” e la successiva deliberazione n.8 del 12 settembre 2017 che ne ha modificato in parte gli allegati;

Vista altresì la deliberazione n. 2 del 22 febbraio 2017 relativa alla modulistica per l’iscrizione all’Albo e autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.

Ritenuto di aggiornare i requisiti minimi di idoneità tecnica per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal decreto 4 aprile 2023 n. 59 nonché adeguare la modulistica per la richiesta di iscrizione, nonché definire le tempistiche per le nuove iscrizioni e per l’adeguamento delle iscrizioni già in essere;

Visto il decreto direttoriale n. 253 della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 12 dicembre 2024

 

DELIBERA

 

Articolo 1
(Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5)

1. I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito RENTRI e riportato in allegato “B”.
Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

2. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

 

Articolo 2
(Modalità di attestazione del requisito)

1. Il requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 1 della presente delibera è attestato mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate secondo il modello riportato in allegato “A”.

2. Analoga dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dal legale rappresentante dell’impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa.

 

Articolo 3
(Tempistiche di dimostrazione del requisito)

1. Le imprese già iscritte nella categoria 5, le imprese che hanno presentato domanda d’iscrizione e di inserimento autoveicoli in categoria 5 alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che hanno dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le previgenti disposizioni, nonché le imprese che procedono a nuova iscrizione ed a inserimento autoveicoli in categoria 5, dovranno attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli di cui all’articolo 1 mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” messa a disposizione nella propria area riservata sul sito dell’Albo.

2. L’invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire per via telematica tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.

 

Articolo 4
(Disposizioni transitorie)

1. Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, non provvedano entro il termine richiamato all’articolo 3 a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 1 della presente delibera, si procederà all’avvio di un procedimento disciplinare.

 

Articolo 5
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione.

 

Il Presidente
Ing. Daniele Gizzi
(firmato digitalmente)

Il Segretario
Cecilia Gigli
(firmato digitalmente)

 

Allegati

Allegato A
Modello di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà dei dispositivi di geolocalizazione

Allegato B
Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024

 

 

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