Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Delibera AGCOM -  Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni protocollo numero 9/24/CONS del 10 gennaio 2024

 

AGCOM
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Prot. n. 9/24/CONS del 10/01/2024

 

 DELIBERA N. 9/24/CONS

Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159

 

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 gennaio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, di seguito denominata Autorità;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, di seguito anche solo “Codice”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 12 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito, anche TUSMA) e, in particolare, gli articoli 41 e 42;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, gli artt. 13-bis e 15 (di seguito, anche Decreto);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTA la delibera n. 298/23/CONS del 22 novembre 2023, recante “Regolamento recante attuazione dell’art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro” e la relativa comunicazione di notifica, quale regola tecnica, alla Commissione europea;

VISTA la delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio” ”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità”;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto il 12 aprile 2023 tra l’Autorità e il Garante per la protezione dei dati personali con il quale si impegnano a dare vita ad una serie di iniziative utili allo svolgimento dei rispettivi compiti, mediante lo scambio di dati e informazioni, la creazione di gruppi di studio e il lancio di consultazioni pubbliche congiunte avuto particolare riguardo alla tutela dei minori online e alla pubblicità politica;

VISTO in particolare il tavolo congiunto istituito dalle due Autorità, finalizzato alla promozione di un codice di condotta che conduca le piattaforme digitali ad adottare sistemi per la verifica dell’età dei piccoli utenti che accedono ai servizi online;

VISTI i poteri specificamente assegnati all’Autorità dagli articoli 41 e 42 del TUSMA;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del comma 7 dell’art. 41:

7. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell’Autorità, secondo la procedura di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell’articolo 38, comma 1;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 2, del TUSMA:

1. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:
   a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell’articolo 38, comma 3;
   [omissis]

6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell’accesso.

CONSIDERATO che in base al comma 7 dell’art.42 del TUSMA:

7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:
   [omissis]
   f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
   [omissis]
   h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell’utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori
;

CONSIDERATO che la Commissione europea sostiene e promuove l’attuazione di norme mirate alla tutela dei minori online e che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera j), del DSA i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione dei rischi sistemici, tra cui “misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi”;

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 15 novembre 2023, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata designata Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi dell’Art. 13 - bis del Decreto, recante Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici,

    1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.
    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.
    3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.
    4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.
    5. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell’Autorità
.

RITENUTO opportuno avviare un procedimento, che coinvolga tutti i soggetti a vario titolo interessati, al fine di adottare il provvedimento che disciplina le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 13 bis del Decreto sono tenuti ad adottare per l’accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo;

RITENUTO, in ossequio a quanto previsto dal comma della norma citata, di dover acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di provvedimento da mettere in consultazione;

RITENUTO che tale approccio sia quello maggiormente efficace vista la varietà di possibili soluzioni, potenzialmente suscettibili di creare differenti livelli di protezione per i minori e, al contempo, di tutela dei dati personali;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità:

 

DELIBERA

 

Articolo 1
(Avvio del procedimento)

1. È avviato il procedimento istruttorio finalizzato a dare attuazione al dettato del comma 3 dell’art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023, attraverso l’approvazione di un provvedimento che disciplina le modalità tecniche e di processo che i soggetti individuati dalla norma sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti.

2. Il responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Santella, Direttore della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità, che si coordina con la Direzione servizi digitali per i profili di competenza della stessa.

3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento della consultazione pubblica, per le richieste di informazioni e documenti, e per le richieste di parere, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento e della consultazione pubblica possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.

4. L’avvio della consultazione pubblica, della durata di 30 giorni, sarà oggetto di delibera dell’Autorità con allegato documento di consultazione previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

 

Roma, 10 gennaio 2024

 

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
LAURA ARIA

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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