Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 02/05/2024
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 02 maggio 2024
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Favignana
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 23/05/2024)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Favignana in data 18 gennaio 2024, n. 4, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Favignana;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Trapani in data 21 febbraio 2024, n. 14888, con la quale esprime il proprio parere al riguardo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 9 aprile 2024, n. 10664;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 15 giugno 2024 al 30 settembre 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo.
Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i
seguenti veicoli:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei
ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
g) veicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola di Favignana;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola, nei quali stazionino per tutto il periodo del soggiorno di almeno sei giorni;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno sei giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o autocertificazione;
k) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere per un periodo di almeno sei giorni;
l) autoambulanze e carri funebri;
m) veicoli appartenenti ai residenti dell'arcipelago delle Egadi;
n) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per prestazioni di spettacolo, convegni, manifestazioni culturali, manifestazioni sportive, e per servizi televisivi e cinematografici, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessita', dal Comune di Favignana
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Favignana.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
Art. 5
Vigilanza
1. Il Prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 2 maggio 2024
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1655
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