Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 10/04/2024
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 aprile 2024
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sulle isole Eolie.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 30/04/2024)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (ME) del 30 gennaio 2024, n. 15;
Vista la nota prot. n. 19339 del 22 febbraio 2024 e la successiva nota di integrazione prot. n. 22293 del 29 febbraio 2024 con le quali l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime il proprio parere all'emissione del decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 10664 del 9 aprile 2024;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle Isole Eolie del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:
a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2024;
b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2024;
c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2024;
d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2024;
e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2024;
f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2024.
Art. 2
Deroghe
1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le Isole di Alicudi, Panarea e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Lipari per l'anno 2024, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
d) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine.
2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le Isole di Lipari e Vulcano, sono concesse le seguenti deroghe:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Tale iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato rilasciato dal comune in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di merci destinate unicamente alle attivita' operanti nelle Isole di Lipari e Vulcano;
c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;
d) ai caravan ed agli autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
f) alle autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri.
3. Nei periodi di cui all'art. 1, per l'Isola di Filicudi, sono concesse le seguenti deroghe:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Tale iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato rilasciato dal Comune in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
c) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
d) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano, i proprietari di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;
e) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine.
4. Sulle Isole di Lipari, Vulcano e Stromboli possono affluire e circolare i veicoli a motore in carico all'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia.
5. Su tutte le isole possono altresi' affluire i veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
6. Per poter fruire delle deroghe e' necessario rendere, in sede di emissione del titolo di viaggio da parte della compagnia di navigazione, specifica dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che attesti l'appartenenza a una delle categorie di veicoli indicati nei commi 1, 2, 3 e 4. Tali autodichiarazioni saranno successivamente trasmesse dalle compagnie di navigazione al Comune di Lipari per le
verifiche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessita', di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco di cui al presente decreto.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
Art. 5
Vigilanza
1. l Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 10 aprile 2024
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1503
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