Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decisione (UE) numero 1016/2024 del Consiglio del 25 marzo 2024
DECISIONE (UE) N. 1016/2024 DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda la proroga dell’accordo
(GU L del 3.4.2024)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (1) («accordo») è stato firmato dall’Unioneed è stato applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022 conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 21 agosto 2023.
(2) L’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull’applicazione e sull’attuazione dell’accordo, nonché di esaminarne periodicamente il funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi.
(3) Con decisione n. 2/2022 del comitato misto (3), la durata dell’accordo è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo, le parti dell’accordo si consultano al fine di valutare la necessità della sua proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo.
(4) Affinché l’Unione e la Repubblica di Moldova possano continuare a beneficiare dell’accordo, è opportuno che la validità di quest’ultimo sia prorogata fino al 31 dicembre 2025.
(5) Nella sua prossima riunione il comitato misto dovrà adottare una decisione in merito alla necessità di un’ulteriore proroga dell’accordo.
(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo alla proroga dell’accordo, poiché la decisione del comitato misto sarà vincolante per l’Unione.
(7) È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto si basi sul progetto di decisione del comitato congiunto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo») per quanto riguarda la proroga dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. MARON
(1) GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4.
(2) Decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (GU L 181, del 7.7.2022, pag. 1)
(3) GU L 79 del 17.3.2023, pag. 185.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.