Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Direttoriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto direttoriale 10 dicembre 2024 n. 588

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L’AUTOTRASPORTO

Decreto Direttoriale del 10/12/2024 n. 0000588

PUBBLICAZIONE VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

 

 VISTO l’articolo 83 bis del decreto legge 2,5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, 2008 n. 133 “Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi”, inteso a coniugare l'abrogazione del sistema tariffario in materia di autotrasporto delle merci per conto di terzi con l'esigenza di garantire che le relative operazioni si svolgano nel rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale assicurando che il corrispettivo a favore dell'impresa di autotrasporto non possa essere convenuto in spregio all'osservanza di parametri di sicurezza indispensabili per il corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di cose;

 VISTO l’articolo 12, comma 20 del decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, ai sensi del quale la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica e l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, sono stati soppressi con decorrenza 28 luglio 2012 con conseguente assegnazione dei relativi compiti in capo alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità;

 VISTA la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014 n. C-162/13 con la declaratoria di non conformità della su citata normativa sui costi minimi con la normativa comunitaria, “perché l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo di servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi di esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati”;

 CONSIDERATO che, conseguentemente, non possono ritenersi conformi ai principi comunitari in materia di libertà di concorrenza e di mercato gli atti dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto con specifico riferimento alla metodologia di calcolo adottata dall’Osservatorio medesimo con delibera n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012 con la partecipazione anche di organismi privati;

 CONSIDERATO, inoltre, che l’assenza di meccanismi atti ad impedire ai rappresentanti delle organizzazioni private rappresentative delle imprese interessate di agire nell’esclusivo interesse della categoria, non garantiva l’imparzialità delle relative deliberazioni;

 VISTO l’articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, sulla scorta della Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014, nel mutato contesto normativo, ha previsto la pubblicazione con aggiornamento trimestrale, ad opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi abrogando, quindi, la disciplina dei “costi minimi dell’autotrasporto” recata dall’articolo 83 bis del sopra richiamato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, sia nella parte metodologica che nella parte in cui detti costi venivano considerati cogenti;

 CONSIDERATO che in data 24 febbraio 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto con una prima pubblicazione nel proprio sito internet dei valori di riferimento dei costi di esercizio;

 VISTO il parere reso in data 15 aprile 2015 con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza nell’applicazione della disposizione sopra richiamata, ha invitato l’Amministrazione a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali nel settore dell’autotrasporto di merci in conto di terzi e a non pubblicare le tabelle dei “valori di riferimento”;

 VISTA l’ordinanza del 21 giugno 2016 con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4, paragrafo 3, "deve essere interpretato nel senso che il medesimo non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore ai costi minimi di esercizio determinati da una amministrazione nazionale";

 VISTO il parere reso in data 8 febbraio 2017 con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel prendere atto dell’Ordinanza sopra richiamata, ai fini dell’ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 250 della legge 1910/2014, ha esortato l’Amministrazione ad effettuare “una rilevazione dei costi di esercizio in modo da definire un sistema di forcelle il più ampio possibile, evitando di individuare valori dettagliati per ogni singola voce di costo medio bensì provvedendo ad aggregare le singole voci di costo omogenee, procedendo, altresì, per i motivi ivi esposti, ad eliminare ogni riferimento al “costo dell’organizzazione”;

 VISTA la sentenza n. 47 del 7 febbraio 2018 con la quale la Corte costituzionale ha chiarito che l’articolo 83 bis commi 1,2,3,6,7,8,10 e 11 della legge n. 133/2008 non si pone in contrasto con i principi costituzionali avuto riguardo al principio che un interesse di ordine generale (la sicurezza della circolazione stradale) può legittimare una limitazione alla libertà negoziale delle parti, principio di rango costituzionale anch’esso;

 VISTA la nota n. 3040 del 24 gennaio 2020 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere in ordine ad uno schema metodologico elaborato al fine di pervenire alla definizione dei costi indicativi di riferimento;

 VISTO il parere in data 26 febbraio 2020, n. AS 1654 con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha ritenuto “che i valori di riferimento siano definiti in misura sufficientemente ampia sulla base di forcelle che tengano conto di un valore minimo e un valore massimo, a seguito di valutazioni oggettive”;

 CONSIDERATO che con il citato parere AS 1654 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che i valori di riferimento dovranno essere definiti da un soggetto “terzo", alla condizione che lo stesso sia a tutti gli effetti indipendente e professionalmente idoneo a tale compito;

 VISTO E RICHIAMATO il decreto direttoriale n. 206 del 27 novembre 2020, con il quale il direttore generale dell’allora Direzione generale per il trasporto stradale, e per l’intermodalità ha disposto la pubblicazione delle tabelle finali contenute nello “Studio per la rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto merci per conto di terzi”, effettuato da soggetto terzo, ai fini della pubblicazione dei costi di riferimento ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n.190 del 23.12.2014, dando atto che lo studio rispondeva ai criteri stabiliti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e precisando che “fermo restando quanto previsto nello studio, per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, utilizzati per lo più nel trasporto di ultimo miglio in ambito urbano e con percorrenza inferiore ai 100 Km, la remunerazione del servizio potrebbe esser effettuata tenendo conto del fattore tempo impiegato senza utilizzare il parametro costi”;

 PRESO ATTO delle successive pubblicazioni effettuate a cura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, che hanno aggiornato periodicamente, sulla base dell’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo, le tabelle inizialmente pubblicate contestualmente al decreto direttoriale 206/2020;

 DATO ATTO altresì che con delibera n. 1 dell’8 marzo 2024 il Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori ha istituito una Commissione permanente “Normativa”, alla quale è attribuito lo studio di progetti normativi, cui è stata chiamata a partecipare la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto;

 CONSIDERATO come, in considerazione, anche, delle ripetute richieste avanzate dalle Associazioni di categoria e delle proposte di modifica legislativa pervenute in esito ai lavori della suddetta Commissione, il Comitato Centrale ha ritenuto necessario affidare ad un soggetto terzo, l’incarico di conduzione e redazione di uno studio volto all’aggiornamento della metodologia di rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto, al fine di definire un quadro di riferimento chiaro che contribuisca alla costruzione di un modello rappresentativo e trasparente;

 DATO ATTO che per la elaborazione dello studio è stato avviato un tavolo tecnico di supporto al quale hanno partecipato, oltre che Dirigenti e Funzionari della segreteria del Comitato Centrale, anche rappresentanti della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto;

 VISTA la nota prot. n. 3359 del 23 ottobre 2024 con la quale il Presidente del citato Comitato Centrale ha trasmesso alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto lo “Studio per la rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi”, composto di due elaborati: il primo contenente la metodologia seguita per la determinazione dei valori, il secondo costituito da uno strumento interattivo - Dashboard che consente di determinare ed aggiornare in maniera trasparente i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio per gli 11 criteri di costo individuati nella metodologia;

 CONSIDERATO che tali elaborati rispondono alle indicazioni contenute nel parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la natura non cogente dei costi indicativi di riferimento

 

DECRETA


Articolo unico

1. Ferma rimanendo la natura non cogente dei valori dei costi di esercizio di cui al presente decreto conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai pareri resi dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla giurisprudenza richiamata nelle premesse, si dispone in ordine alla pubblicazione nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dedicata all’autotrasporto di merci, delle tabelle allegate quali parti integranti al presente decreto, nonché del documento contenente la metodologia seguita per la loro determinazione, anch’esso allegato.

2. Fermo restando quanto previsto nello studio di cui in premessa, per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, utilizzati per lo più nel trasporto di ultimo miglio in ambito urbano e con percorrenza inferiore ai 100 Km, si dà atto che la remunerazione del servizio potrebbe essere effettuata tenendo conto del fattore tempo impiegato senza utilizzare il parametro costi.

3. Si dà atto altresì che la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto provvede, in attuazione di quanto previsto dell’articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’aggiornamento trimestrale delle tabelle, attraverso l’utilizzo della Dashboard allegata allo studio trasmesso dal Presidente del Comitato Centrale.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
dr.ssa Maria Teresa Di Matteo
(firmato digitalmente)

 

Allegati

Tabella A
Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi
Classe di peso A
Peso veicolo (t) P < 3,5 t
Peso rimorchio (t) P < 1,5 t
Peso semirimorchio (t) -

Tabella B
Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi
Classe di peso B
Peso veicolo (t) 3,5 t < P < 12 t
Peso rimorchio (t) 1,5 t < P < 3,5 t
Peso semirimorchio (t) P < 5 t

Tabella C
Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi
Classe di peso C
Peso veicolo (t) 12 t < P < 26 t
Peso rimorchio (t) 3,5 t < P < 7,5 t
Peso semirimorchio (t) 5 t < P < 19 t

Tabella D
Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi
Classe di peso C
Peso veicolo (t) P > 26 t
Peso rimorchio (t) P > 7,5 t
Peso semirimorchio (t) P > 19 t

Documento contenente la metodologia seguita per la determinazione
Studio per la rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi

 

 

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