Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Dirigenziale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20/06/2024, n. 305

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

 

DECRETO DIRIGENZIALE 20 giugno 2024, n. 0000305

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità sistema denominato “TUTOR 3.0”.

(non pubblicato in G.U.)

 

Il Direttore Generale

 

 VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito anche “Codice della Strada”, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

 VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l’approvazione e omologazione;

 VISTO l’art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

 VISTO l’art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

 VISTO l’art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità;

 VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regolamenta l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 VISTA la richiesta della Società Movyon s.p.a. con sede legale in Via Bergamini, 50 - Roma, presentata con nota n. MOVY/FI/2022/0001400/EU del 7 dicembre 2022, acquisita agli atti da questo Ufficio al protocollo n. 18926 del 9 dicembre 2022 e integrata con ulteriore documentazione tecnica da ultimo in data 4 gennaio 2024, e con il deposito dei sensori di traffico e delle unità di ripresa in data 24 gennaio 2023 e dell’unità di elaborazione locale in data 23 novembre 2023, con la quale detta società ha chiesto l’approvazione del sistema per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media denominato “Tutor 3.0”, di seguito indicato anche, per brevità, come “sistema”;

 VISTO il voto n. 02/2024, reso nell’adunanza del 15 maggio 2024, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del sistema a condizione che vengano recepite le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni riportate nel suddetto voto;

 VISTE le note n. MOVY/FI/2024/0001052/EU del 31 maggio 2024 e n. MOVY/FI/2024/0001079/EU del 4 giugno 2024, acquisite agli da questo Ufficio rispettivamente al protocollo n. 14301 del 1° giugno 2024 e n. 14567 del 4 giugno 20214, con le quali la società Movyon s.p.a. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il documento “Manuale di Uso e Manutenzione del Sistema” versione 00.03 emesso in data 3 giugno 2024, di seguito indicato, assieme al documento “Istruzione Operativa Misura Pendenza Strada” versione 00.00 emesso in data 6 dicembre 2022, anche, per brevità, come “manuali del sistema”;

 

D E C R E T A

Articolo 1
(Approvazione)

 1. Il sistema denominato “TUTOR 3.0”, prodotto dalla società Movyon s.p.a. con sede legale in Via Bergamini, 50 - Roma, è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento, per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media.

 2. Il sistema è in grado di rilevare il transito di veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire le immagini, gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali, indicati negli articoli seguenti.

 

Articolo 2
(Caratteristiche tecniche e funzionali)

 1. Il sistema, per il rilevamento della velocità media e istantanea, consta dei seguenti
componenti:

a) sensore di traffico [Detector] rappresentato da uno dei seguenti radar:

i. FMCW versione PoE;
ii. FMCW versione 24Vdc;

b) Unità di Rilevamento Veicoli [URV] rappresentata da uno dei seguenti modelli:

i. telecamera URV3/A;
ii. telecamera URV3/B;

c) Unità di Elaborazione Locale [UEL].

 2. Il sistema presenta ulteriori funzioni rispetto a quelle approvate di cui all’articolo 1, dichiarate dal produttore nella documentazione depositata, che non sono oggetto di approvazione e pertanto non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada:

a) riconoscimento automatico dei pannelli delle merci pericolose con identificazione del codice Kemler e codice ONU della merce trasportata per monitoraggio e tracciamento dei mezzi pesanti e non che trasportano merci pericolose in particolari tratte della rete;

b) invio al server centrale dei dati di transito e della classe dei veicoli, opportunamente anonimizzati rispettando le vigenti normative in ambito privacy e cybersecurity, relativi a tutti i veicoli rilevati, al fine della produzione di statistiche aggregate e puntuali di dati di traffico.

 

Articolo 3
(Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe)

 1. Il sistema, sia con l’Unità di Rilevamento Veicoli URV3/A sia con l’Unità di Rilevamento Veicoli URV3/B, in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe delle diverse tipologie di veicoli (posteriori autoveicoli - formati A e B, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:

a) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;

b) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;

c) targhe anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;

d) targhe di motoveicoli e ciclomotori: classe A.

 2. Il sistema, sia con l’Unità di Rilevamento Veicoli URV3/A sia con l’Unità di Rilevamento Veicoli URV3/B, ha effettuato prove estese per velocità superiori a quelle della prova base, ai sensi della norma UNI 10772:2016, anche in pista ed è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 230 km/h in classe A, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli.

 3. Il sistema, sia con l’Unità di Rilevamento Veicoli URV3/A sia con l’Unità di Rilevamento Veicoli URV3/B, è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli e motoveicoli:

a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 23,0 m;

b) altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 7,0 m;

c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzeria della corsia/carreggiata da controllare: 1,5 m;

d) angolo massimo di deformazione prospettica: 3,7°

e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 3,8 m;

f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2,0 m.

 

Articolo 4
(Installazione ed esercizio)

 1. Le condizioni d’installazione degli specifici sistemi devono rispondere a quanto riportato nei “manuali del sistema”, sulla base delle configurazioni di prova, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema nella configurazione approvata.

 2. L’installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull’installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.

 3. Il sistema, utilizzato come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, è in grado di monitorare al massimo una corsia per ogni coppia di sensore e unità di rilevamento veicoli e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovranno essere previsti più sensori e unità di rilevamento veicoli.

 4. Il sistema, utilizzato come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità media, è in grado di monitorare al massimo una corsia per ogni coppia di sensore e unità di rilevamento veicoli e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovranno essere previsti più sensori e unità di rilevamento veicoli.

 5. Il sistema deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura secondo quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

 6. Gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente, nella medesima tratta, per evitare l’applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione.

 

Articolo 5
(Produzione e commercializzazione)

 1. I sistemi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 24 gennaio 2023 e successivamente integrato in data 23 novembre 2023, e alla documentazione tecnica depositata.

 2. I sistemi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni componente di cui all’articolo 2 comma 1, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.

 3. Non è consentito apportare alcuna modifica al sistema ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

 4. I sistemi dovranno essere commercializzati unitamente ai “manuali del sistema”, che si applicano nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Valentino Iurato)

 

 

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