Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 38991 del 27 dicembre 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000038991.U/2024 del 27/12/2024

 

OGGETTO: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2025.

(Indirizzi omessi)

 

   Per opportuna conoscenza, si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo n. 0000314 del 12 dicembre 2024, contenente le direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l’anno 2025, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, di cui si allega copia.

   Si richiamano le novità di rilievo intervenute rispetto al decreto vigente nell’anno in corso:

- in riferimento all’articolo 7, comma 4, lettera a), si evidenzia che il divieto di circolazione, di cui all’articolo 1 del predetto decreto, non trova applicazione, altresì, per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;

- in riferimento all’articolo 7, comma 4 lettera c), si evidenzia che il divieto di circolazione di cui all’articolo 1 del predetto decreto, non trova applicazione per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

 

***

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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