Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 38985 del 27 dicembre 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000038985.U/2024 del 27/12/2024

 

OGGETTO: Novità in materia di tachigrafi:
1. Proroghe connesse all’obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione nei trasporti internazionali.
2. Esenzione dall’uso del tachigrafo, nei trasporti nazionali, per i veicoli indicati nella Legge 177 del 25 novembre 2024, art. 31.

(Indirizzi omessi)

 

   L’articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 04 febbraio 2014, prevede l’obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2024 della nuova versione del tachigrafo intelligente (1) per i veicoli di massa superiore a 3,5 t. impiegati nelle operazioni di trasporto internazionale di merci o persone dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente.

   In merito al predetto obbligo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che, in seno ad una discussione del Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE del 18 dicembre scorso (all. 1), è stata raggiunta un’intesa tra gli Stati membri per l’adozione di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all’obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione.

   Pertanto, fino al 28 febbraio 2025, secondo la predetta intesa, sarà necessario sensibilizzare gli operatori inottemperanti astenendosi dalla contestazione della relativa violazione.

   Sempre in materia di tachigrafo, si segnala, altresì, che l’art. 31 della legge n. 177/2024 (2) ha introdotto una nuova esenzione dall’uso del tachigrafo (3) per i veicoli adibiti al trasporto di denari o di valori.

   Atteso che la norma cita espressamente l’art. 13 del regolamento (CE) 561/2006, l’esenzione riguarda anche le disposizioni relative ai tempi di guida, interruzioni e riposo, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del medesimo regolamento.

 

***

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

 

(1) Tachigrafo digitale di seconda generazione – versione 2.
(2) Legge 25 novembre 2024, n. 177. Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera m).

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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