Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 38980 del 27 dicembre 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000038980.U/2024 del 27/12/2024

 

OGGETTO: Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04 febbraio 2014, per quanto riguarda la presentazione ai funzionari addetti ai controlli delle registrazioni dei tachigrafi fatte nel giorno in corso e nei cinquantasei giorni precedenti nel settore del trasporto di merci e passeggeri.

(Indirizzi omessi)

 

   L’art. 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1054, prevede che il conducente di un veicolo munito di tachigrafo deve essere in grado di presentare su richiesta dell’organo di controllo le registrazioni delle attività svolte nel giorno in corso e quelle svolte nei 56 giorni precedenti.

   L’incremento del numero di giornate per le quali dimostrare l’attività svolta da 28 a 56 giorni decorre dal 31/12/2024, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del citato Regolamento (UE) 2020/1054.

   Tanto premesso, occorre fare alcune precisazioni in merito al predetto incremento e al conseguente obbligo con riferimento alle carte tachigrafiche di generazione 2 attualmente in uso:

- Carte tachigrafiche “gen2v1” (1), rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attività.
L’inserimento manuale di parametri aggiuntivi (2), potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.

- Carte tachigrafiche “gen2v2” (3) rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: queste carte, dotate di una maggiore quantità di memoria consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

   Pertanto, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

   La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale (4).

   Il predetto obbligo decorre dal 31/12/2024.

 

***

 

   Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Firmato digitalmente

 

 

(1) Queste carte tachigrafiche recano impresso sul retro il codice “e3 1003”.
(2) Come, ad esempio, la funzione “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera, ecc.
(3) Queste carte tachigrafiche recano impresso sul retro il codice “e3 1004”.
(4) La conservazione delle prove tramite registrazioni e stampe manuali è previsto dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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