Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 29241 del 24 dicembre 2024

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto
Divisione 2

 

Circolare n. 0029241 del 24/12/2024

Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Richiesta parere in merito all’utilizzo di dispositivi di cui all’art. 201, comma 1-bis), lettera g), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. – Riscontro.

 

   In riferimento alla mail del 3 dicembre 2024, inviata da codesta Amministrazione e acquisita al prot. n. 27580 in pari data, con la quale sono stati chiesti chiarimenti sulla possibilità di effettuare il controllo in modo automatico del transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di cui alla Fig. II 60/a del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), con i dispositivi di cui alla lettera g) del c. 1-bis dell’art. 201Notificazione delle violazioni” del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si rappresenta quanto segue.

   L’articolo 49, comma 5-ter, lettera r), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, di modifica della suddetta lettera g) del c. 1-bis dell’art. 201 del Codice, ha previsto la predisposizione di un apposito regolamento da emanare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono definite le caratteristiche dei dispositivi omologati per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato; con il medesimo regolamento sono inoltre definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle suddette corsie, strade, aree e zone, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone.

   Sebbene l’ambito del controllo elettronico sia stato esteso, attraverso la predetta riformulazione della lettera g), del c. 1-bis dell’art. 201 del Codice, comprendendo anche le corsie e le strade con accesso o transito vietato, ad oggi, per tali casi, non è possibile l’installazione di sistemi di controllo, nelle more dell’entrata in vigore del previsto Regolamento, in corso di predisposizione da parte di questo Ministero.

   Pertanto, a norme vigenti, il controllo della regolamentazione della circolazione indicata da codesta Amministrazione con la nota che si riscontra e costituita da un transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, potrà essere effettuato solo in contestazione immediata, senza l’utilizzo dei suddetti dispositivi.

 

Il Direttore della Divisione
(Dott. Ing. Valentino Iurato)

Firmato digitalmente

 

 

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