Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 33865 del 7 novembre 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000033865.U/2024 del 07/11/2024

 

OGGETTO: Nota Risposta - Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Linee guida della Commissione Europea - Direzione generale della mobilità e dei trasporti - Direzione C, del 16 marzo 2018, relative alla tipologia di tachigrafo che risulta necessario installare e utilizzare nei veicoli immatricolati in uno Stato membro.

(Indirizzi omessi)

 

   Si fa riferimento alla nota del 17 ottobre u.s. di codesto Compartimento, relativa alla richiesta di informazioni riguardante il cronoprogramma adottato dall’Unione Europea per l’installazione delle diverse versioni dei tachigrafi sui veicoli immatricolati negli Stati membri.

   Il regolamento CEE 3821/85 ha riunito le preesistenti disposizioni relative all’apparecchio di controllo, stabilendo le condizioni per la sua costruzione, installazione e utilizzo (1).

   Il regolamento CEE 2135/98 e il regolamento CE 1360/2006 (2) hanno modificato il predetto regolamento, introducendo il tachigrafo digitale e adeguandone i contenuti al progresso tecnico, prevedendo i requisiti per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo (3). L’adozione del tachigrafo digitale diviene obbligatoria negli Stati membri, per i veicoli di nuova immatricolazione, a decorrere dal 01/05/2006 (4), senza prevedere alcun adeguamento per i veicoli in circolazione.

   Pertanto, alla luce del susseguirsi delle modifiche normative introdotte (5) si ritengono sovrapponibili le definizioni di “apparecchio di controllo” e “apparecchio”, poiché descrivono il dispositivo (senza definime i componenti) atto a registrare e memorizzare i dati sulla marcia dei veicoli e i tempi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti. Il termine “unità di bordo”, invece identifica il solo tachigrafo installato in cabina (6).

   Per quanto riguarda l’installazione del tachigrafo digitale “smart2” (7), anche in caso di avaria dei tachigrafi intelligenti versione 1, il Ministero dei Trasporti (8) ha stabilito che il termine del 18 agosto 2025 è applicabile a tutti i veicoli che, indipendentemente dalla data di immatricolazione, non avessero provveduto a tale obbligo entro il 31 dicembre 2023.

   Tale previsione pertanto è valida anche per i veicoli che, nel periodo di tempo in cui era vigente il regime transitorio di deroga, hanno installato i tachigrafi intelligenti di prima versione.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Puccia

 

 

(1) Regolamento CEE 543/69 con il quale viene introdotto il libretto individuale di controllo in cui il conducente annota manualmente l’attività svolta, e regolamento CEE 1463/1970 recepito con la Legge n. 727 del 1978. L’adozione dello strumento di controllo diviene obbligatoria a decorrere dal 01 gennaio 1975 per i veicoli di nuova immatricolazione, per quelli già circolanti adibiti a trasporto di merci pericolose e a decorrere dal 1 gennaio 1978 per tutti i veicoli circolanti.
(2) Al momento dell’emanazione della normativa comunitaria il tachigrafo digitale non era stato ancora adottato.
(3) Allegato 1B del regolamento CE 1360/2002.
(4) Per la Romania e la Bulgaria l'adozione del tachigrafo digitale è obbligatoria a decorrere dal 01/01/2007; per la Croazia l’adozione del tachigrafo digitale è obbligatoria a decorrere dal 01/07/2013.
(5) Il regolamento CEE 3821/85, non è più vigente, ed è stato sostituito dal regolamento (UE) 165/2014.
(6) Articolo 2, lettera b, regolamento (UE) 165/2014.
(7) Prevista dal Regolamento (UE) 2021/1228.
(8) Comunicazione diramata da questo Servizio con nota n. 300/STRAD/0000002961.U/2024 del 30/01/2024.

 

 

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