Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Comunicazione ACI - Automobile Club d'Italia protocollo numero DPFA AEKJ8R3/0006180/24 del 21 ottobre 2024
ACI - Automobile Club d'Italia
Direzione Gestione e Sviluppo del PRA Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali
Ufficio Gestione Sviluppo e Forniture Dati P.R.A.
Protocollo n. DPFA AEKJ8R3/0006180/24 del 21/10/2024
OGGETTO: Trascrizione di trust al PRA. Chiarimenti.
(Indirizzi omessi)
Si fa seguito alla lett. circ. n. 1755 dell’11/2/2009, con la quale sono state date istruzioni per quanto riguarda la trascrizione al PRA dell’atto costitutivo di trust.
A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute di recente in merito alla trascrivibilità di particolari fattispecie di atti costitutivi di trust, si ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti.
1. Cenni generali sull’istituto del trust
L’istituto del trust ha trovato riconoscimento nell’ordinamento giuridico interno a seguito della ratifica, mediante L. n. 364/1989, della Convenzione dell’Aja del 1° luglio del 1985.
Allo stato attuale, non esiste una legge di diritto interno che disciplini in maniera organica l’istituto del trust. Il codice civile disciplina espressamente solo alcune fattispecie che, similmente al trust, operano una segregazione del patrimonio per particolari finalità quali il fondo patrimoniale (artt. 167 e segg. del codice civile), gli atti per la realizzazione di fini meritevoli di tutela (art. 2645 ter c.c.), gli atti societari di destinazione di beni per uno specifico affare (art. art. 2447 bis c.c.).
La definizione e le caratteristiche essenziali del trust, in particolare, sono individuate all’art. 2 della sopra citata Convenzione dell’Aja.
Sostanzialmente, come anche già descritto nella lett. circ. n. 1755 dell’11/2/2009 citata, con l’istituzione del trust un soggetto - detto disponente (o settlor) - decide di segregare un complesso di beni, separandoli dal proprio patrimonio personale, per destinarlo al perseguimento di un determinato scopo e nomina per la gestione di tale patrimonio una persona fisica o una persona giuridica, denominata trustee.
I beni che costituiscono il trust vengono trasferiti in proprietà al trustee, rimanendo però separati dai beni personali del soggetto nominato come trustee, che li deve amministrare secondo le modalità e le finalità previste dal disponente nell’atto costitutivo.
Pertanto, l’effetto tipico della costituzione di un trust è la segregazione patrimoniale dei beni conferiti nel trust stesso che sono separati da quelli che costituiscono il patrimonio personale del disponente, del trustee e degli eventuali beneficiari del trust; per effetto di tale segregazione i beni del trust non possono essere aggrediti dai creditori personali del disponente, del trustee e dei beneficiari.
Fermo restando l’elemento essenziale della segregazione patrimoniale, i trust possono perseguire finalità diverse, a seconda che siano costituiti per lo svolgimento di specifiche attività o affari (cosiddetti trust di scopo), per finalità successorie o assistenziali (trust familiare), per tutelare i crediti vantati da uno o più creditori del disponente (trust di garanzia) o per liquidare il patrimonio del disponente (trust liquidatorio).
2. La trascrizione del trust
La questione relativa alla trascrivibilità del trust si è posta a seguito della ratifica da parte dell’Italia (avvenuta con L. n. 364/89 ma entrata in vigore il 1° gennaio 1992) della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 che disciplina l’istituto del trust.
In particolare, l’art. 12 della sopra citata Convenzione prevede la possibilità di dare pubblicità al trust, a meno che ciò non sia vietato dalle norme di diritto interno dello Stato dove deve essere effettuata la registrazione.
Poiché, come accennato in precedenza, non esiste una normativa nell’ordinamento giuridico italiano che disciplini tale istituto, fatte salve le norme di carattere fiscale introdotte nella Finanziaria del 2007, nel corso degli anni si è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che ammette la trascrivibilità di tale istituto nei pubblici registri, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione posto a carico dei beni immobili e mobili registrati nei confronti dei quali il nostro ordinamento giuridico ha previsto un regime di natura pubblicistica.
I beni del trust devono essere intestati al trustee in quanto il trust, pur essendo stato riconosciuto soggetto passivo d'imposta, dotato di un proprio codice fiscale, sotto il profilo civilistico non è riconosciuto come soggetto di diritto con propria personalità giuridica, ma è definito come un insieme di beni e rapporti per il conseguimento di determinati fini che vengono intestati formalmente al trustee.
Il trustee, inoltre, viene qualificato, sempre dalla giurisprudenza della Cassazione, nei rapporti con i terzi, non come un legale rappresentante del trust ma come unico soggetto legittimato a disporre dei diritti sui beni che costituiscono il patrimonio vincolato.
Ne deriva che, nel caso in cui vengano acquisiti al trust uno o più veicoli, l’intestazione di tali beni al PRA deve essere effettuata non in capo al trust ma in capo al trustee, figura che può essere rivestita sia da una persona fisica che da una persona giuridica.
A tale proposito, da controlli effettuati, sono emersi casi in cui sono state presentate pratiche a favore di persone giuridiche che riportavano nella denominazione il termine “trust” e nella ragione sociale “SOC”. In tali casi non è possibile procedere alla trascrizione qualora venga appurato che si tratti effettivamente di una richiesta di trascrizione a favore del trust e non del trustee.
Fermo restando l’obbligo, come sopra evidenziato, di intestare il veicolo al trustee, è opportuno inserire nel testo libero della formalità anche la denominazione del trust e la relativa data di scadenza.
3. Acquisto di veicolo da destinare al trust. Titolo idoneo alla trascrizione.
L’atto costitutivo del trust ai fini della trascrizione al PRA deve essere redatto nelle forme previste dall’art. 2657 c.c. (atto pubblico redatto dal notaio o scrittura privata autenticata dal notaio). Tale atto può prevedere, oltre alla costituzione del trust, anche il conferimento dei veicoli nel trust stesso da parte del disponente. L’atto, come da regola generale, deve essere allegato in originale o copia conforme all’originale in bollo.
Si precisa che il trust può essere costituito per contratto, testamento o atto unilaterale.
Qualora, successivamente alla costituzione del trust e all’eventuale conferimento dei beni iniziale, vengano conferiti ulteriori veicoli nel trust, possono essere presentati, ai fini della trascrizione al PRA, i seguenti titoli:
A. un atto notarile integrativo dell'originario atto di conferimento, da allegare in originale o copia conforme all’originale in bollo;
oppure
B. una dichiarazione di vendita sottoscritta dal venditore e autenticata anche dallo STA in favore del trustee; in ogni caso, poiché con il trasferimento in capo al trustee del veicolo si costituisce e si dà pubblicità al vincolo di segregazione patrimoniale, è sempre necessario allegare alla pratica anche l’atto costitutivo del trust in copia conforme all’originale in bollo (atto costitutivo che, come indicato in precedenza, deve essere redatto nella forma notarile). Tale atto costitutivo deve essere acquisito nel fascicolo etichettandolo come ALTRO;
oppure
C. In presenza di pratiche di immatricolazione/iscrizione, se la pratica, pur non potendo essere per motivi tecnici gestita con le procedure di STA, rientra in una delle fattispecie normativamente previste dal DPR n. 358/2000, può essere presentato, come titolo, l’istanza dell’acquirente sottoscritta dal trustee.
Anche in questo caso è necessario allegare l’atto costitutivo del trust in copia conforme all’originale in bollo come indicato al punto B).
L’eventuale atto di vendita a terzi dei beni conferiti nel trust deve essere sottoscritto dal trustee e può essere autenticato anche dallo STA.
4. Caso particolare: Trust Unipersonale/Autodichiarato
Costituisce una fattispecie particolare il cosiddetto “trust unipersonale/autodichiarato”.
Per trust unipersonale/autodichiarato si intende il trust istituito dal disponente (settlor) che nomina se stesso quale trustee.
In questo caso, infatti, il disponente (settlor) non trasferisce la proprietà del bene ad un soggetto terzo nominato trustee, ma si limita solamente ad apporre un vincolo di destinazione al bene stesso separandolo dal proprio patrimonio personale che amministra in qualità di trustee.
Dichiarandosi trustee di se stesso, il disponente mira a realizzare, all’interno del suo patrimonio "generale", una specie di "isola", rappresentata dai beni in trust, i quali, a causa della loro destinazione al trust, dovrebbero essere separati rispetto al suo restante patrimonio.
Recentemente sono pervenute richieste di trascrizione al PRA di trust unipersonali con il quale non solo il disponente si nomina trustee del proprio patrimonio ma ne è anche esclusivo “beneficiario” durante la sua esistenza in vita.
Tale tipologia di trust, se pacificamente ammessa nei sistemi di common law, non lo è altrettanto nel nostro ordinamento giuridico, posto peraltro che dietro tali forme di trust si possono nascondere finalità elusive di tipo fiscale.
La stessa giurisprudenza della Cassazione su tale fattispecie si è mostrata altalenante, ritenendo in un primo momento non ammissibile questa tipologia di trust perché non coerente con lo schema classico trilaterale del trust per poi, con sentenze più recenti, modificare il proprio indirizzo e ammettere la possibilità di un trust in cui la figura del disponente e del trustee siano rivestiti dal medesimo soggetto.
La figura rimane comunque ancora oggetto di incertezze e discussioni anche per il fatto che non sembra assimilabile ad alcuna delle fattispecie per le quali la legge speciale del PRA e la normativa del codice civile ne prevede la pubblicità. Pertanto, in considerazione di tali incertezze e in assenza di una giurisprudenza specifica su questa tipologia di trust relativa ai beni mobili registrati, al momento, sentita anche l’Avvocatura dell’Ente, si ritiene di non dare seguito a richieste di trascrizione per tale tipologia di trust unipersonale dove il disponente, il trustee e il beneficiario coincidono.
Si ricorda, infine, che sono irricevibili le richieste di trascrizione di “trust unipersonali” sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il dichiarante attesta di essere legale rappresentante di sé stesso, autonomo centro di imputazione giuridica, distinto dalla persona fisica o espressioni similari (rif. Avvertenza n. 2677 del 30/3/2016) nonché atti costitutivi di trust predisposti in forma diversa da quanto previsto dalle norme vigenti (come in precedenza precisato, l’atto costitutivo di trust avente ad oggetto beni mobili registrati deve essere redatto nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio o atto pubblico notarile).
5. Indicazioni procedurali
Allo stato attuale, nelle more delle implementazioni SW, la trascrizione del veicolo in capo al trustee non può essere gestita mediante le procedure di DL98 ma occorre utilizzare la procedura Copernico per la trascrizione al PRA e la procedura Prenota Motorizzazione per l’annotazione sull’ANV.
Per la trascrizione al PRA delle suddette formalità si dovrà utilizzare la nota NP-3, indicando come soggetto a favore i dati della persona fisica o giuridica del trustee mentre, nel campo altri dati, dovrà essere indicato il nome del trust e la durata dello stesso.
Lo STA dovrà acquisire a procedura i dati secondo le modalità già in precedenza impartite, ossia inserendo il termine trustee nel campo nome della persona fisica che acquista la titolarità del bene. Il suddetto termine deve essere acquisito senza trattino divisorio, dopo l'inserimento del nome. Per quanto attiene, invece al trustee persona giuridica, il suddetto termine dovrà essere posposto alla sua denominazione/ragione sociale.
Per poter procedere al rilascio del DU - stanti le differenti modalità di acquisizione dei dati del soggetto tra PRA e ANV - in sede di presentazione della pratica C18814, sarà necessario inviare un Ticket all’Assistenza Tecnica, che effettuerà gli interventi tecnici per consentire il buon esito della pratica.
Tali interventi da parte dell’assistenza tecnica consistono nell’eliminazione temporanea della parola trustee nell’archivio PRA (di cui viene data evidenza nel testo libero) in modo da allineare i dati del soggetto con quelli presenti nell’ANV, requisito, come noto, necessario per poter rilasciare il DU. Dopo 10 giorni dall’intervento dell’assistenza tecnica, verrà reinserito nell’archivio PRA il termine “trustee” ed eliminato il testo libero inserito transitoriamente.
Si precisa che se entro i suddetti 10 giorni non viene effettuata la richiesta di rilascio del DU (cod. pratica C18814), si dovrà aprire un nuovo ticket.
Come d’uso la presente lettera circolare sarà pubblicata anche sul sito tematico STA “informativa e lettere circolari” accessibile da tutti gli STA.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
ACI
firmato da Michele Mangano il 21-10-2024
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.