Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 24349 del 12 agosto 2024
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Prot.: 300/STRAD/1/0000024349.U/2024 del 12/08/2024
OGGETTO: Andorra. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024.
(Indirizzi omessi)
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con “appunto operativo” MAECI|MAECI|06/06/2024|0075580-A, ha comunicato che in data 31 agosto 2024 entrerà in vigore l’accordo, della durata di 5 anni, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, stipulato il 15 marzo 2024.
Per effetto di tale accordo, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell’altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Accordo in oggetto.
Il contenuto dell’Accordo si applica, ai fini della conversione in Italia, alle patenti rilasciate nel Principato di Andorra, redatte sui modelli individuati nell’allegato tecnico indicati ai punti 1 e 2 dell’elenco Modelli patenti di guida, alle condizioni specificate nell’Accordo (Allegato 1) (1).
Nella circostanza si ricorda che le procedure di conversione faranno riferimento alle tabelle di equipollenza, in possesso degli Uffici della Motorizzazione Civile, contenenti le note esplicative da adottare in sede di conversione della patente. La presenza del codice armonizzato 110 presente sulla patente italiana ottenuta per conversione di una patente rilasciata nel Principato di Andorra, non abiliterà il titolare di patente di categoria B alla guida di veicoli di categoria A1 (2), ma solo a quelli di categoria AM.
Si richiama infine l’attenzione sul contenuto della Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 17294/23.18.07 del 03 luglio 2013, relativa alla riservatezza del contenuto degli allegati tecnici riportanti immagini e descrizioni dei modelli delle patenti estere, le cui schede possono essere visionate esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine e dagli addetti alle procedure di conversione degli Uffici della Motorizzazione.
A corredo, si trasmette l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
(Firmato Digitalmente)
(1) Può essere richiesta la conversione della patente di guida del Principato di Andorra, in corso di validità:
- dopo aver acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- entro sei anni dall'acquisizione della residenza sul territorio nazionale;
- allegando la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psico-fisici;
- dopo aver compiuto l’età prevista dalla normativa nazionale per il rilascio della categoria richiesta.
L’Accordo non si applica inoltre alle patenti rilasciate nel Principato di Andorra ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia, oppure conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia.
(2) La patente A1 abilita alla conduzione dei ciclomotori e dei motocicli, con cilindrata fino a 125 cc e potenza fino a 11 kW. Abilita inoltre anche a condurre tricicli e quadricicli leggeri con potenza non superiore a 15 kW.
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