Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare n. 19264 del 4 luglio 2024
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare n. 0019264 del 04/07/2024
Indirizzi omessi
OGGETTO: Seguito circolare prot. n. 32982 del 3 novembre 2023 recante “Riordino, in coerenza delle disposizioni del DM 15.11.2021 e del DD 16.2.2022, delle istruzioni relative all’iscrizione al RUI nonché alle attività di accesso ai corsi di formazione iniziale (di modulo B) o di integrazione dell’abilitazione da modulo B a modulo C, alla collazione del fascicolo del candidato e dell’ispettore ed all’accesso all’esame, quali attività prodromiche all’iscrizione al RUI. - Formazione di aggiornamento. Ridefinizione calendario per l’assolvimento dell’obbligo.”
PROROGA DEL CALENDARIO DI ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER GLI ISPETTORI OPE LEGIS ABILITATI O AUTORIZZATI PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2010.
Si fa seguito alla circolare emarginata in oggetto con la quale, nel paragrafo FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO. RIDEFINIZIONE CALENDARIO PER L'ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO si disponeva, tra l’altro, che:
“Gli ispettori ope legis assolveranno all'obbligo della formazione di aggiornamento e alla conseguente registrazione al RUI entro le date ultime di seguito riportate:
- entro il 31 dicembre 2024, se abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010;
- entro il 31 dicembre 2025, se abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.”.
Il paragrafo DISCIPLINA TRANSITORIA prevedeva alla data del 31 maggio 2024 la messa in esercizio dell’”applicativo utile a formalizzare l’istanza di iscrizione al RUI e la nuova versione informatica del RUI”, dettando istruzioni transitorie nelle more.
Al riguardo si rappresenta che la definizione del decreto recante i requisiti funzionali del RUI ha richiesto un’istruttoria alquanto complessa, tra l’altro con Province e Città Metropolitane e le Regioni e Province a Statuto Speciale, nonché l’interlocuzione con i competenti Uffici del Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere: tali ultime interlocuzioni sono alla data odierna ancora in corso.
Poiché, come è del tutto intuitivo, tale attività istruttoria comporta la ridefinizione di alcuni requisiti funzionali, la messa in esercizio dell’applicativo utile a formalizzare l’istanza di iscrizione al RUI e la nuova versione informatica del RUI sarà possibile in una data da definirsi, tuttavia troppo prossima al termine del 31 dicembre 2024, già stabilita come termine ultimo entro il quale gli ispettori ope legis, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010, dovrebbero assolvere agli obblighi della formazione di aggiornamento e alla conseguente registrazione al RUI.
Si rende pertanto necessario prorogare tale termine del 31 dicembre 2024 ad una diversa data, che sarà stabilita con provvedimento di questa Direzione Generale, sì da consentire l’ordinato espletamento dell’iscrizione al RUI dei predetti ispettori.
Con l’occasione si assicura che l’applicativo è predisposto affinché il triennio di validità della formazione di aggiornamento degli ispettori ope legis decorra dalla/e data/e di scadenza dell’obbligo di formazione di aggiornamento a prescindere dal momento in cui sia richiesta l’iscrizione al RUI (prima o dopo tale/i data/e), ferme restando le diverse istruzioni impartite a codeste DGT con nota prot. n. 7894 del 15 marzo 2024 ove ricorrano i casi ivi previsti.
ing. Pasquale D’Anzi
Firmato digitalmente
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