Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 12666 del 2 maggio 2024
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 0012666 del 02/05/2024
Indirizzi omessi
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova- DPR 24 novembre 2001, n. 474 come modificato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229.
Si ripropone qui di seguito il testo della Circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, evidenziando in grassetto le modifiche apportate con la presente circolare.
*****
1) PREMESSA
Com’è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ha abrogato i previgenti artt. 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, c.d.s. e il riferimento, contenuto nel comma 7 del medesimo art. 100, alle targhe di prova, nonché le pertinenti disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
In attuazione del DPR n. 474/2001 è stato poi adottato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 novembre 2003, n. 374, tutt’ora vigente, che ha disciplinato le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo di validità dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
In seguito, al fine di dirimere una serie di controversie interpretative, insorte in sede di applicazione del DPR n. 474/2001, in merito all’utilizzo delle targhe di prova sui veicoli già immatricolati, in particolare se non in regola con gli obblighi di revisione, è poi intervenuto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il cui art. 1, comma 3, ha definitivamente sancito la legittimità dell’utilizzo delle targhe di prova anche nei casi considerati e, per l’effetto, il successivo comma 4 ha prescritto l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel DPR n. 474/2001, peraltro “anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti”.
In ottemperanza a detta prescrizione, è stato quindi adottato il DPR 21 dicembre 2023, n. 229, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14-2-2024, il quale, oltre ad apportare rilevanti modifiche al DPR n. 474/2001, ha anche introdotto ulteriori misure di semplificazione amministrativa, prevedendo che i procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova debbano essere gestiti in via esclusivamente telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione.
Alla luce del mutato quadro normativo, appare dunque necessario ridefinire le istruzioni operative necessarie per la concreta applicazione delle nuove disposizioni recependo, nella presente circolare, le prime indicazioni già diramate con circolare prot. n. 5909 del 28.02.2024 in ragione della entrata in vigore del DPR n. 229/2023 alla data del 29 febbraio 2024.
AVVERTENZA
Al fine di evidenziare le novità introdotte dal DPR n. 229/2023, per semplicità di lettura si adottano di seguito le seguenti definizioni:
- Regolamento: il DPR n. 474/2001 nelle parti in cui le relative disposizioni non hanno subito modifiche rispetto al testo originario;
- Nuovo Regolamento: il DPR n. 474/2001 nelle parti in cui le relative disposizioni hanno subito modifiche ad opera del DPR n. 229/2023.
2) AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA
A norma dell’art. 1 del Nuovo Regolamento, l'autorizzazione alla circolazione di prova “è rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156”.
Pertanto, sono ammessi alla circolazione di prova:
- tutti i veicoli non ancora immatricolati, intendendo per tali sia i veicoli nuovi di fabbrica sia i prototipi non ancora omologati;
- i veicoli immatricolati in Italia (compresi quelli già immatricolati in altro Paese UE o extraUE, nazionalizzati in Italia anche in regime di minivoltura), e dunque già dotati di documenti di circolazione ai sensi degli artt. 93 (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), 97 (ciclomotori), 110 (macchine agricole) e 114 (macchine operatrici) del codice della strada, oppure dotati di certificato di minivoltura.
Per i veicoli già immatricolati, in Italia, la circolazione di prova è consentita anche in deroga agli obblighi di revisione previsti dall’art. 80 c.d.s.. Di conseguenza, la circolazione di prova deve ritenersi ammissibile anche quando:
- la revisione sia scaduta di validità, ivi compreso il caso in cui il veicolo sia stato sospeso dalla circolazione a seguito di controlli da parte degli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 80, comma 14, c.d.s.;
- il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere”
- sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi del comma 7 del medesimo art. 80 c.d.s..
In ogni caso, la condizione essenziale che qualifica la circolazione di prova è costituita dalla esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Detta condizione ha carattere perentorio ed è quindi inderogabile.
2.1) – Soggetti ai quali può essere rilasciata l’autorizzazione alla circolazione di prova
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento, l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata ai seguenti operatori:
- alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
- ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
- alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km;
- agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
- alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
- alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
- ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
- agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto
L’elencazione è tassativa e non ammette deroghe.
Ancorché il nuovo regolamento non rechi novità al riguardo, appare di utilità chiarire che:
- la limitazione massima di percorrenza, fissata in 100km, riguarda esclusivamente le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati, da o verso aree di stoccaggio, e non anche gli altri operatori che la norma individua come legittimati alla circolazione di prova;
- i veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza (es. porti) o i valichi di confine solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 c.d.s., e non con autorizzazione alla circolazione di prova.
2.2) Titolarità dell’autorizzazione
A norma dell’art. 1, comma 4, del nuovo Regolamento, la titolarità dell’autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile.
Considerata la ratio della previsione, che è quella di stabilire il principio per cui l’autorizzazione e la relativa targa possono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto che ne risulta intestatario, e considerato altresì che l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della circolazione di prova è riferito alle imprese che esercitano una delle attività elencate alo paragrafo 2.1), è da ritenere che la titolarità dell’autorizzazione (e della targa) è in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa. Nel caso di imprese individuali, la titolarità dell’autorizzazione è in capo all’imprenditore individuale.
L’accezione “personale”, inoltre, non è da intendersi nel senso della immutabilità nel tempo dell’autorizzazione e della relativa targa. Infatti, a titolo esemplificativo, si tenga conto che in caso di smarrimento della targa (v. par. 7) non si procede alla duplicazione della stessa, bensì al rilascio di una nuova autorizzazione e, dunque, di una nuova targa.
2.3) Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili
Il nuovo Regolamento (art. 1, comma 1-bis) prevede un numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in capo a ciascuno dei soggetti elencati al precedente par. 2.1, commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, che non può comunque eccedere le 100 autorizzazioni.
Il rapporto è stato fissato in 1 autorizzazione ogni 5 addetti, costituiti dalla somma dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a dodici mesi).
Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione.
Gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca, che conducono sperimentazioni su veicoli, possono ottenere il rilascio fino a un massimo di 5 autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.
In allegato, si propone, a titolo esemplificativo, un prospetto di calcolo del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili (All. 1).
Ne consegue che, a decorrere dal 29 febbraio 2024, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, o rinnovate autorizzazioni già in essere, in sovrannumero rispetto ai limiti stabiliti dal nuovo Regolamento.
Le autorizzazioni revocate e quelle decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono escluse dal computo del numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate in capo al medesimo titolare.
Il limite numerico delle autorizzazioni rilasciabili si applica anche nel caso in cui la nuova autorizzazione venga richiesta in conseguenza dello smarrimento, della sottrazione, della distruzione o del deterioramento di una autorizzazione o della relativa targa già rilasciata a nome del medesimo operatore.
Laddove l’operatore svolga più attività che legittimano il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova (es: commercio di veicoli e officina di autoriparazione), il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili va calcolato per ciascun ramo di attività in ragione del numero degli addetti (dipendenti e collaboratori) impiegati nell’ambito di ciascuna di essa.
Nel caso di imprese che presentano una articolata organizzazione aziendale e, pertanto, dispongono di una o più sedi secondaria e/o una o più unità locale, oppure uno o più rami di azienda, nelle quali venga effettivamente svolta un’attività che legittima l’utilizzo dell’autorizzazione alla circolazione di prova, il computo delle autorizzazioni rilasciabili è effettuato sulla base degli addetti occupati presso ciascuna sede (principale o secondaria), unità locale o ramo di azienda.
In particolare:
- nel computo degli addetti riferiti alla singola sede (principale o secondaria), si tiene conto anche degli addetti occupati nelle singole unità locali ad essa collegate quando a queste ultime non è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto;
- viceversa, quando presso l’unità locale è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto, il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l’unità locale è rapportato al numero degli addetti occupati presso la stessa unità.
Conseguentemente, il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a ciascuna sede principale, a ciascuna sede secondaria (e unità locali collegate) e a ciascuna unità locale ove è presente un rappresentante legale o un preposto.
A titolo esemplificativo, si prenda in considerazione una impresa che disponga di una sede principale, di una sede secondaria e una unità locale collegata a quest’ultima. In tal caso, a seconda dei casi, il numero delle autorizzazioni rilasciabili risulta il seguente:
1) 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati presso la sede principale + 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati nella sede secondaria e nella relativa unità locale se per quest’ultima non sussiste un rappresentante legale o un preposto;
2) 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati presso la sede principale + 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati nella sede secondaria + 1 autorizzazione ogni 5 addetti occupati nell’unità locale se per la stessa sussiste un rappresentante legale o un preposto.
Al riguardo, si ribadisce che debbono essere prese in considerazione esclusivamente le sedi, principali o secondarie, e le unità locali presso le quali è effettivamente svolta una delle attività per le quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Di conseguenza, nell’esempio precedentemente proposto, se l’attività per la quale può essere rilasciata l’autorizzazione alla circolazione di prova è effettivamente svolta solo presso l’unità locale, si dovrà tener conto esclusivamente del numero degli addetti occupati nella stessa unità locale.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alle istruzioni illustrate al successivo paragrafo 3.1.1).
Tenuto conto che le autorizzazioni, ancorché rilasciate in rapporto al numero degli addetti occupati nelle singole sedi o unità locali, fanno comunque capo alla medesima persona giuridica, non sussistono impedimenti acché le autorizzazioni stesse vengano utilizzate, anche per far fronte a necessità impreviste o straordinarie, presso sedi o unità locali diverse facenti capo alla medesima impresa.
A titolo esemplificativo, si consideri una impresa per la quale sono state rilasciate 10 autorizzazioni in riferimento alla sede principale e 5 autorizzazioni in riferimento ad una unità locale. In tal caso, presso la sede principale si rende possibile l’utilizzo di una o più autorizzazioni rilasciate per l’unità locale e, viceversa, presso quest’ultima si rende possibile l’utilizzo di una o più autorizzazioni rilasciate per la sede principale, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 4 in tema di delega.
Si fa presente, infine, che nell’ambito della medesima azienda o ramo della stessa, l’esercizio dell’attività riferita a tipologie diverse di veicoli non rileva ai fini del computo delle autorizzazioni rilasciabili. A titolo esemplificativo, se l’Operatore svolge attività di commercio di autoveicoli e di motoveicoli nell’ambito della medesima sede o unità locale, ovvero nell’ambito del medesimo ramo d’azienda, le autorizzazioni alla circolazione di prova sono rilasciate cumulativamente (sia per autoveicoli sia per motoveicoli) in ragione esclusivamente del numero degli addetti.
2.4) Dipendenti e collaboratori dell’impresa
Ai fini del calcolo del numero delle autorizzazioni rilasciabili, si intende per:
- “dipendente”, la persona fisica che presta la propria attività sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato;
- “collaboratore con contratto di agenzia”, la persona fisica (agente) che, a norma dell’art. 1742 cod. civ., assume contrattualmente e stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell’impresa e su provvigione, la conclusione di contratti di vendita in una zona determinata; se l’agente è dotato, a sua volta, di una propria organizzazione imprenditoriale, il “collaboratore con contratto di agenzia” può essere un dipendente dell’agente stesso.
Il contratto di agenzia può anche essere a tempo determinato o indeterminato; tuttavia, ai fini del computo del numero complessivo degli addetti da rapportare al numero di autorizzazione rilasciabili, è necessario che il contratto stesso sia stato stipulato per un periodo di almeno 12 mesi.
Infine, si fa presente che, ai fini del rilascio dell’autorizzazioni alla circolazione di prova, alla figura dei “dipendenti” debbono ritenersi parificati, laddove effettivamente impiegati nello svolgimento delle attività per le quali è richiesta l’autorizzazione stessa, i seguenti soggetti:
- i collaboratori familiari (nelle imprese familiari);
- i soci lavoratori (nelle società di persone);
- i soci accomandatari (nelle società in accomandita semplice o per azione).
2.5) Regime transitorio
Tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate fino al 28 febbraio 2024 conservano validità sino alla loro scadenza annuale.
Tutte le autorizzazioni in scadenza a decorrere dal 29 febbraio 2024 sono rinnovate a condizione che l’operatore, tenuto conto del numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati, non sia già titolare di un numero complessivo di autorizzazioni che eccedono il numero rilasciabile.
A titolo esemplificativo, per l’operatore che sia già titolare di 15 autorizzazioni in corso di validità e che, in ragione del numero di dipendenti e collaboratori impiegati, possa ottenerne solo 10, l’UMC dovrà disporre il diniego di rinnovo (e dunque la revoca) delle 5 autorizzazioni in sovrannumero, man mano che queste vengano a scadenza.
In tal caso, l’operatore è tenuto alla restituzione all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza, delle autorizzazioni e delle relative targhe revocate (sull’argomento, v. successivo par. 2.6).
È fatta salva, in ogni momento, la possibilità per ciascun operatore di restituire volontariamente le autorizzazioni e le targhe di prova in sovrannumero. In tal caso, l’UMC provvede alla revoca delle autorizzazioni restituite.
2.6) Regole generali in tema di restituzione delle autorizzazioni (e delle relative targhe)
Il nuovo Regolamento prevede che l’autorizzazione alla circolazione di prova (con le relative targhe) sia sempre restituita:
- a seguito di mancato rinnovo, per inerzia del titolare che non provvede a richiederlo entro i termini stabiliti (v. par. 3.3);
- a seguito di revoca (v. par. 3.5);
- a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa (o, viceversa, a seguito di furto, smarrimento distruzione o deterioramento dell’autorizzazione) (nel dettaglio, v. par. 7).
Nel caso di mancato rinnovo e di revoca, il nuovo Regolamento prevede espressamente che la restituzione dell’autorizzazione e della relativa targa debba avvenire entro 10 giorni decorrenti:
- dalla data di scadenza del termine utile per il rinnovo (art. 2, comma 2);
- dalla data di notifica del provvedimento di revoca (art. 2, comma 2-bis).
In entrambi i casi, laddove la restituzione non avvenga nel predetto termine di 10 giorni, l’UMC ne dà comunicazione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa.
In ogni altro caso in cui è prescritta la restituzione della autorizzazione e/o della targa, la restituzione stessa deve avvenire contestualmente alla richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione (es. a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa) o, in mancanza, entro il termine perentorio stabilito dall’UMC.
In attesa della implementazione delle nuove procedure telematiche (v. par. 3) che consentiranno l’adozione di ulteriori misure di semplificazione amministrativa, la restituzione delle autorizzazioni e delle relative targhe deve essere necessariamente effettuata presso l’UMC che provvede alla loro distruzione.
Entro i termini prescritti, la restituzione può avvenire anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica.
Si evidenzia, infine, che la restituzione, in sé considerata, dell’autorizzazione e/o della relativa targa, non è soggetta al pagamento di tariffe, nemmeno nel caso in cui la restituzione avvenga volontariamente da parte dell’operatore che sia titolare di autorizzazioni in sovrannumero (sull’argomento, v. par. 3.6).
3) RILASCIO, RINNOVO, AGGIORNAMENTO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
L’art. 1, comma 3 del nuovo Regolamento prevede che i procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova siano gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale per la motorizzazione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento.
Per tali aspetti, pertanto, occorre rinviare alle disposizioni che saranno adottate, entro il 29 giugno 2024, ad integrazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374 già richiamato in premessa, e quindi al rilascio in esercizio delle nuove procedure telematiche che saranno implementate allo scopo.
Nell’attesa, si confermano quindi le modalità operative attualmente in uso, ferme restando le disposizioni del nuovo Regolamento che, non necessitando di provvedimenti attuativi, risultano di immediata applicabilità, così come evidenziato nella presente circolare.
3.1) Richiesta dell’autorizzazione
Per ottenere l’autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare apposita domanda, compilata utilizzando il modello TT2119:
- all’Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell’impresa richiedente, ovvero in cui è ubicata l’unità locale nei casi previsti nel successivo paragrafo 3.1.1;
- ovvero, ad uno Studio di consulenza che abbia ottenuto l’abilitazione di cui al successivo al paragrafo 8; al riguardo, si rammenta che per gli Studi di consulenza non sussiste alcun vincolo territoriale di competenza in relazione al luogo in cui si trova la sede dell'impresa che richiede il rilascio dell’autorizzazione, fermo restando che la consegna della documentazione, relativa alle operazioni effettuate, deve avvenire esclusivamente presso l'UMC della provincia nella quale è ubicata la sede dello Studio stesso, al fine dei controlli di competenza.
3.1.1) Sede dell’impresa richiedente
Se l'impresa dispone in Italia di una sede principale o secondaria, ma l'attività che legittima il rilascio della autorizzazione alla circolazione di prova è svolta solo presso una unità locale, l'autorizzazione stessa può essere rilasciata con l'annotazione dell'indirizzo della unità locale se ad essa è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto; in caso contrario, sull’autorizzazione deve essere annotato l’indirizzo della sede legale o secondaria alla quale l’unità locale è collegata.
Se l'impresa non dispone in Italia di una sede principale o secondaria, ma soltanto di unità locali, l'autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata solo se a ciascuna unità locale è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto.
Ciò vale anche per le imprese costituite all’estero che hanno stabilito sul territorio italiano solo unità locali, la cui apertura sia stata comunicata alla Camera di Commercio mediante denuncia al Repertorio economico amministrativo (REA). Pertanto, fermo restando l’effettivo esercizio di una delle attività che legittimano il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova, nel caso di specie l’autorizzazione stessa può essere rilasciata in capo alla Società e con l’indicazione delle generalità del rappresentante legale in Italia o del preposto nonché dell’indirizzo ove è ubicata l’unità locale.
3.1.2) Documentazione
Alla domanda devono essere allegati:
a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata, con indicazione del relativo codice ATECO, la sede (principale o secondaria) o l’unità locale per la quale viene richiesta l’autorizzazione alla circolazione di prova, nonché la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc., quando dette qualità siano certificabili dalla C.C.I.A.A.; in caso contrario, le predette qualità debbono essere comprovate a mezzo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente che sia indicata la norma in forza della quale l’Istituto o l’Ente è stato istituito, nonché la relativa sede;
- per gli Enti privati di ricerca, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di costituzione e l’attività svolta;
b) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:
b.1) il numero complessivo di addetti, occupati presso ciascuna sede o unità locale per la quale le autorizzazioni alla circolazione di prova sono rilasciate, dato dalla somma dei dipendenti e dei collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi;
b.2) il numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, in corso di validità presso ciascuna sede o unità locale, già rilasciate in relazione alla attività esercitata.
La dichiarazione di cui al precedente punto b.1) non è, al momento, soggetta a verifica documentale; ciò in attesa della implementazione delle nuove procedure telematiche per la gestione dei procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova, che consentiranno altresì modalità semplificate di accertamento del numero degli addetti.
La dichiarazione di cui al precedente punto b.2) è verificata dall’UMC:
- preliminarmente, quando la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione o di rinnovo annuale sia presentata direttamente agli sportelli dell’Ufficio stesso;
- in sede di controllo successivo, quando la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione o di rinnovo annuale sia presentata ad uno Studio di consulenza automobilistica.
Alla domanda va altresì allegata la ricevuta di pagamento, effettuata mediante la piattaforma PagoPA della tariffa (N034 - Tariffario Nazionale) comprensiva di € 10,20 per diritti di motorizzazione e di € 32,00 per imposte di bollo (per quanto attiene al costo per l’acquisto della targa di prova, v. par. 5.1).
3.2) – Rilascio dell’autorizzazione
In attesa della implementazione delle nuove procedure informatiche (v. par. 3), le autorizzazioni alla circolazione di prova continuano ad essere rilasciate, secondo le modalità operative attualmente in uso, sul modulo a striscia continua a due carte (la prima per il richiedente, la seconda per gli atti) Mod. DTT 565I.
3.3) – Rinnovo
A norma dell’art. 1, comma 2, del nuovo Regolamento, l’autorizzazione alla circolazione di prova ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro sei mesi dalla sua scadenza (es. un’autorizzazione rilasciata il 10 novembre 2023 scade il 10 novembre 2024 e deve essere rinnovata entro il 10 maggio 2025).
L’autorizzazione è rinnovata previa verifica del permanere dei requisiti richiesti per il primo rilascio; pertanto, la richiesta di rinnovo è presentata con le stesse modalità previste per il primo rilascio.
Riguardo al regime tariffario, il rinnovo soggiace al solo pagamento di € 10,20 per diritti di motorizzazione e di € 32,00 per imposte di bollo (tariffa N003 – Tariffario Nazionale), non essendo necessario il rilascio di una nuova targa.
Se però quest’ultima è stata oggetto di furto o è andata smarrita, distrutta o deteriorata, non si procede al rinnovo dell’autorizzazione, bensì al rilascio di una nuova autorizzazione e di una nuova targa (v. par. 7).
In caso di mancata richiesta di rinnovo entro il prescritto termine di 6 mesi, l’autorizzazione decade ed il titolare è tenuto alla restituzione all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, dell’autorizzazione stessa e della relativa targa entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, decorsi inutilmente i quali l’UMC comunica la mancata restituzione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa.
Le richieste di rinnovo possono essere presentate in qualunque momento antecedente alla scadenza dell’autorizzazione, a tutela degli interessi del richiedente che desideri evitare interruzioni nell’utilizzazione dell’autorizzazione. In ogni caso, tuttavia, il nuovo termine di validità dell’autorizzazione comincia a decorrere dalla data di stampa della autorizzazione rinnovata.
Resta in ogni caso fermo che:
- trascorso inutilmente il termine di sei mesi per richiedere il rinnovo, gli interessati potranno esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e della relativa targa;
- successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la possibilità di utilizzare l’autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.
Verificata la domanda e la documentazione, l’UMC, ovvero lo Studio di consulenza abilitato, provvede al rinnovo dell’autorizzazione stampandone gli estremi su un nuovo modulo DTT 565 I, in sostituzione del precedente che viene ritirato.
3.4) – Aggiornamento
L’autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata ogni qualvolta vi sia un mutamento riferito al soggetto intestatario (es. variazione di sede, variazione della ragione sociale, variazione dell’attività di impresa, ecc.), purché sia tale da non comportare l’estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nuovo ente, nel qual caso si rende necessario il rilascio di una nuova autorizzazione in capo al nuovo soggetto e la revoca dell’autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto.
A titolo di mera esemplificazione, mentre la trasformazione societaria non comporta la creazione di un nuovo soggetto giuridico (poiché in tal caso la società abbandona semplicemente il tipo sociale cui apparteneva - es. società a responsabilità limitata - assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per azioni – ma senza per ciò introdurre soluzioni di continuità), la fusione societaria implica necessariamente l’estinzione della società che viene incorporata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto giuridico.
Ai soli fini fiscali, appare inoltre opportuno che sull’autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata al nuovo soggetto venga annotato, nelle righe descrittive, che la stessa sostituisce l’autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, indicando il relativo numero di targa di prova e la data dell’ultimo rinnovo.
Infine, si fa presente che, in caso di cessione o di affitto di ramo di azienda, occorre il rilascio di nuove autorizzazioni alla circolazione di prova in capo al cessionario o all’affittuario, in ragione del numero degli addetti occupati presso lo stesso, nonché alla revoca delle autorizzazioni in capo al dante causa (cedente o locatore) in ragione dell’eventuale decremento degli addetti occupati.
3.5) – Revoca
La revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova è disposta UMC, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l’autorizzazione stessa è stata rilasciata.
In proposito, si sottolinea che detta revoca non possiede carattere sanzionatorio poiché non viene disposta in presenza della commissione di illeciti.
Occorre infatti osservare che, per le irregolarità nell’uso delle autorizzazioni alla circolazione di prova, l’art. 1, comma 5, del Regolamento pone rinvio alle sanzioni contenute nell’art. 98, commi 3 e 4, del codice della strada, il quale prevede, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ma non la revoca dell’autorizzazione.
Deve escludersi, quindi, la possibilità di adozione di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova inteso come provvedimento sanzionatorio e pertanto motivato con riferimento alle irregolarità accertate dagli Organi di controllo.
A norma dell’art. 1, comma 2-bis, del nuovo Regolamento, il titolare è tenuto alla restituzione all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, dell’autorizzazione e della relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
Trascorso inutilmente il predetto termine, l’UMC comunica la mancata restituzione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro dell’autorizzazione revocata e della relativa targa.
Ovviamente, non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.
3.6) – Restituzione volontaria
L’intestatario dell’autorizzazione alla circolazione di prova può, in ogni momento, chiedere all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, la cessazione della stessa.
Al riguardo, occorre distinguere:
a) se la restituzione avviene, in costanza del regime transitorio (v. par. 2.3), in quanto l’autorizzazione eccede il numero massimo delle autorizzazioni di cui l’operatore può essere titolare, non è dovuto il pagamento di alcuna tariffa; in tal caso è sufficiente una comunicazione scritta, da parte del titolare stesso, di dismissione dell’autorizzazione in sovrannumero;
b) se l’autorizzazione non risulta essere in sovrannumero, il titolare presenta all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, istanza di cessazione allegando sia l’autorizzazione sia la relativa targa, nonché la ricevuta di pagamento di € 10,20 per diritti di motorizzazione e di € 16,00 per imposte di bollo.
L’Ufficio della Motorizzazione, preso atto della richiesta, provvede ad annotare la cessazione della targa di prova nel sistema informatico.
4) – USO DELL’AUTORIZZAZIONE
I veicoli muniti dell’autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Resta fermo il divieto di circolare con autorizzazione scaduta di validità, anche se ancora nei termini per effettuare il rinnovo (6 mesi), o revocata.
A norma dell’art. 1, comma 4, del nuovo Regolamento, l’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati (v. par. 6). In tale ultimo caso, i veicoli immatricolati all’estero possono circolare sul territorio nazionale solo con la targa prova rilasciata dalla competente Autorità estera.
L’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.
Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente la persona fisica che rappresenta l’impresa titolare dell’autorizzazione (rappresentante legale o preposto) oppure:
- un dipendente dell’impresa o un collaboratore che partecipa stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, munito di apposita delega;
- il dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di una società controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il quale abbia un rapporto di collaborazione funzionale con l’impresa titolare dell'autorizzazione.
La delega è rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.
Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli sia pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia, ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo di zavorra.
A tali fini, sulle relative autorizzazioni viene riportata, a richiesta, la seguente annotazione: “Qualora la targa di prova venga applicata ad un veicolo per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla fabbrica ............... e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo può trasportare, in luogo di zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente autorizzazione”, utilizzando le righe descrittive della maschera “TGPV”.
L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi sia per i veicoli usati, compresi quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti.
5) – TARGHE DI PROVA
L’art. 2, comma 3, del Regolamento ha introdotto una rilevante semplificazione in tema di targhe di prova, riducendole ad una sola tipologia, rappresentata graficamente nell’allegato al Regolamento stesso, a fronte delle quattro sinora previste (per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici).
Tuttavia, ai soli fini fiscali, appare rilevante che l’interessato indichi, all’atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell’attività svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.).
Detta indicazione è riportata sull’autorizzazione alla circolazione di prova.
La targa è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici e corrisponde, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento, al numero dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera “P” è nero.
La targa è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per la circolazione di prova.
Si evidenzia infine che, a norma dell’art. 2, comma 2-bis, del nuovo Regolamento, quando la targa è utilizzata per la circolazione di prova di un veicolo già immatricolato, la stessa deve essere posizionata nella parte posteriore del veicolo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice. Infatti, è prescritto che, durante la circolazione di prova, la targa di immatricolazione o la targa ripetitrice non possono essere rimosse.
Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 121/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021), a norma del quale dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se già immatricolato, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
5.1) – Produzione delle targhe di prova
L’ulteriore ed innovativa semplificazione introdotta dal Regolamento e dai relativi decreti attuativi consiste nell’affidamento della produzione delle targhe di prova anche agli Studi di consulenza automobilistica che abbiano i requisiti indicati al paragrafo 8.1). Tali soggetti, una volta abilitati, producono le targhe di prova utilizzando apparecchiature appositamente omologate dalla Direzione generale della Motorizzazione (cfr. circolare prot. 2006/404 del 13 novembre 2001 in tema di omologazione delle apparecchiature).
Nulla è variato, invece, in tema di approvvigionamento delle targhe di prova destinate al fabbisogno degli UMC, al quale continua a provvedere l’Istituto Poligrafico dello Stato.
Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dall’Istituto Poligrafico dello Stato è attualmente fissato in 18,37 euro, derivante dalla somma del “costo di produzione” e della “quota di maggiorazione” prevista dall’art. 101, comma 1, del codice della strada;
Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dagli studi di consulenza abilitati è libero. Ad esso si aggiunge il versamento della sola “quota di maggiorazione” pari a 6,12 euro (v tariffa 006 – Tariffario Nazionale).
6) - RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE TARGHE PROVA CON ALTRI STATI
L’Austria, con legge federale del 30.12.1982, ha previsto, tra l’altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana sono ammessi alla circolazione in detto Stato. In considerazione di ciò è stato consentito ai veicoli muniti di targa prova austriaca il transito sul territorio italiano.
L’Italia e la Germania hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, per l’ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall’altro Paese (S.O.G.U. n. 87 del 15.4.94).
Analogo accordo è stato stipulato, con decorrenza 1° maggio 1995, con la Repubblica di San Marino (S.O.G.U. n. 164 del 15.7.95) e, da ultimo, con il Consiglio Federale Svizzero (fatto a Berna il 17 marzo 2022 ed entrato in vigore il 2 agosto 2022).
7) – SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE E DISTRUZIONE DELLA TARGA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA
L’art. 3 del nuovo Regolamento ha in parte innovato il previgente regime in tema di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’autorizzazione alla circolazione di prova e/o della relativa targa, prevedendo l’obbligo, a seconda dei casi, della restituzione dell’autorizzazione o della targa, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, alla cui distruzione provvede direttamente l’UMC.
Pertanto, il titolare, in caso di:
a) smarrimento, sottrazione o distruzione dell’autorizzazione
- ne fa denuncia, entro 48 ore, agli Organi di Polizia che rilasciano ricevuta dell’avvenuta presentazione della denuncia stessa;
- su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, e quindi di una nuova targa;
- restituisce la targa, relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta, allegandola alla richiesta di nuova autorizzazione;
b) smarrimento, sottrazione o distruzione della targa
- ne fa denuncia, entro 48 ore, agli Organi di Polizia che rilasciano ricevuta dell’avvenuta presentazione della denuncia stessa;
- su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, e quindi di una nuova targa;
- restituisce l’autorizzazione, relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta, allegandola alla richiesta di nuova autorizzazione;
c) deterioramento dell'autorizzazione
- chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, quindi, di una nuova targa;
- restituisce l’autorizzazione deteriorata unitamente alla relativa targa, allegandole alla richiesta di nuova autorizzazione;
d) deterioramento della targa
- chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, quindi, di una nuova targa;
- restituisce la targa deteriorata e la relativa autorizzazione, allegandole alla richiesta di nuova autorizzazione.
In tutti i casi, l’UMC annota nell’ANV la cessazione della autorizzazione e della relativa targa smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata prima del rilascio della nuova autorizzazione e della nuova targa.
Ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive della nuova autorizzazione, sono annotati gli estremi dell’autorizzazione cessata.
Se successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione il titolare rientra in possesso dell’autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua restituzione all'UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, per la relativa distruzione.
In tal caso, la restituzione è accompagnata da una semplice comunicazione, sottoscritta dal titolare ed esente dal pagamento di qualsivoglia tariffa.
8) – MODALITA’ DI ABILITAZIONE DEGLI STUDI DI CONSULENZA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA ED ALLA STAMPA DELLE RELATIVE TARGHE
8.1) – Abilitazione degli Studi di consulenza
Gli Studi di consulenza che intendono svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova, presentano apposita istanza (in bollo) all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.
L’Ufficio Provinciale della Motorizzazione consente il collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l’utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, consegna una copia delle istruzioni ad uso degli Studi di consulenza contenute nel file “RPA-MAN-2.6.4” e assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell’impresa richiedente, dopo aver verificato che quest’ultima:
a) risulti regolarmente autorizzata dalla Provincia all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
b) sia abilitata alla procedura “prenotamotorizzazione”;
c) usufruisca di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi;
d) sia dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura omologata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Regolamento, per la produzione delle targhe di prova.
A tale ultimo riguardo, si fa presente che, al momento, risulta omologata, con certificato del 17 giugno 2002, l’apparecchiatura della ditta FABRICAUTO - modello FA78 - nonché, con certificato del 13 gennaio 2003, l’apparecchiatura della ditta Erich UTSCH AG - modello ECO 25 -. Si fa riserva di comunicare gli estremi di omologazione delle apparecchiature che saranno successivamente omologate.
Al fine dell’attivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l’utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione inserisce il codice “SI” nel campo “abilitazione targhe di prova”, il valore “SU” nel campo “funzione” ed il codice agenzia nel campo “codice utenza” della maschera “UTAG” con le modalità indicate nelle istruzioni ad uso degli Uffici Provinciali contenute nel file “RPA-MAN-2.6.4” Ricevute tali informazioni, il centro elaborazione dati della motorizzazione provvede a configurare ed a rendere operativo lo Studio di consulenza.
Una volta abilitato, lo Studio di consulenza espone, all’esterno dei locali dove ha la sede, l’insegna allegata al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 374/2003.
L’Ufficio Provinciale della Motorizzazione provvede, ai sensi dell’art. 2, comma 9 del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le verifiche necessarie per assicurare la corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate.
8.2) - Presa in carico e rendicontazione dei Moduli DTT 565I
Dell’avvenuta consegna dei moduli DTT 565I è redatto apposito verbale, copia del quale è consegnato allo studio di consulenza. In detto verbale sono indicati la data dell’avvenuta consegna, il numero dei moduli consegnati e le generalità della persona che li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile sottoscrive il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto i moduli e vi appone il timbro dell’Ufficio.
La presa in carico e l’utilizzo dei moduli sono annotati, a cura dello studio di consulenza, in apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate. L’Ufficio Provinciale della Motorizzazione appone sull’ultimo foglio del registro la seguente dicitura: “Il presente registro dello Studio di consulenza ....... consta di numero … pagine”, seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell’Ufficio.
Nel predetto registro, un fac-simile del quale è riprodotto in Allegato 2, sono indicati la data di ritiro dei moduli, il numero di moduli ritirati, il numero di moduli utilizzati ogni giorno, distinguendo i moduli correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o per qualunque altra causa.
La contabilizzazione progressiva dei moduli utilizzati o scartati è impostata in senso decrescente, in modo da riportare a zero i moduli presi in consegna, secondo l’esemplificazione riportata in Allegato 3.
I moduli scartati sono distrutti, a cura dello studio di consulenza, non prima di un anno decorrente dalla data di consegna.
8.3) – Modalità di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa da parte degli Studi di consulenza
Alla ricezione di ciascuna istanza, lo studio di consulenza abilitato accerta l’identità del richiedente e ne acquisisce la fotocopia del documento di identità, verifica l’idoneità e la completezza della domanda e della documentazione, l’avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione.
Quest’ultimo, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d’archivio, consente allo Studio di consulenza di stampare immediatamente il documento richiesto. Stampato il documento, lo Studio di consulenza produce la relativa targa di prova con l’apparecchiatura omologata di cui è dotata e consegna immediatamente documento e targa al richiedente.
Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di consulenza chiede al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l’elenco dei documenti emessi nella giornata. Il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione provvede ad inviare copia del suddetto elenco all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio.
Entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l’elenco dei documenti emessi dallo studio di consulenza, corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, è consegnato al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Quest’ultimo controlla che l’elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione cancella il documento irregolarmente emesso dall’archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione.
Entro l’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo studio di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione che provvede alla sua distruzione.
Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata irregolarità del documento, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione sospende l’operatività del collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso e segnala l’accaduto alla competente Provincia, al fine della eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 9 della legge n. 264/1991, nonché agli organi di polizia affinché possano provvedere al il ritiro del documento.
Il collegamento telematico è sospeso, per la prima volta, per un periodo non superiore a un mese; per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi e, per la terza volta, per un periodo non inferiore ad un anno.
Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, lo Studio di consulenza non può esporre, all’esterno dei locali ove ha sede, l’insegna il cui prototipo è allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 374/2003.
Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell’ottemperare all’obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono comunque ritenersi responsabili della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).
Pertanto, la sospensione del collegamento non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).
9) – ABROGAZIONI
Sono abrogate le circolari prot. n. 4699 del 4 febbraio 2004 e prot. n. 14557 del 24 giugno 2016, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare.
(ing. Pasquale D’Anzi)
Firmato digitalmente
ALLEGATI
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.