Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 11516 del 18 aprile 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

 

Prot.: 0011516 del 18/04/2024

 

OGGETTO: Modifica delle norme sull'inosservanza degli obblighi anagrafici e relative al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - articolo 1, commi 242 e 243 (GU n. 303 del 30 dicembre 2023).

(Indirizzi omessi)

Circolare n. 35/2024

 

   La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), pubblicata nella GU n. 303 del. 30-12-2023 ed entrata in vigore il primo gennaio 2024, ha introdotto nuove disposizioni in materia di inottemperanza agli obblighi anagrafici.

   In particolare, l'art. 1 comma 242 della predetta legge n. 213/2023 ha novellato l'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), mentre il comma 243 del medesimo articolo ha inserito due ulteriori disposizioni (commi 9-ter e 9-quater) nell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero).

 

Modifica dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

   Il novellato art. 11 comma 1 della legge n. 1228/1954, ha elevato l'impatto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, salvo che il fatto costituisca reato, per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici previsti dalla medesima legge n. 1228, dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dai relativi regolamenti di esecuzione. Per effetto della novella legislativa, la sanzione è pari ad una somma ricompresa tra l00 e 500 euro. Se la comunicazione o la dichiarazione è effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

   Il novellato art. 11, comma 2 della legge n. 1228/1954, prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 in caso di omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470. La sanzione è comminata per ciascun anno in cui perdura l'omissione. 

   Il comma 2 dell'art. 11 disciplina, dunque, due fattispecie:

a) omessa dichiarazione di trasferimento della residenza dall'estero: per tale fattispecie, la novella ha esclusivamente innalzato l'importo della sanzione irrogabile, già prevista dal previgente att. 11 della legge 1228/1954.
Il termine entro il quale rendere la predetta dichiarazione è fissato dall'art. 13 del DPR 223/1989, a norma del quale le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
In presenza di segnalazioni da parte di altro comune (art. 16 del DPR 223/1989), o di altre risultanze indicative del trasferimento di fatto della residenza, il predetto termine decorre da tale comunicazione. Diversamente, per individuare con certezza il dies a qua, l'ufficiale di anagrafe invita mediante apposita comunicazione il cittadino a rendere le dichiarazioni dovute, avvisandolo che scaduti i prescritti 20 giorni incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 11 della legge n. 1228/1954.

b) omessa dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero: per tale fattispecie, la modifica normativa ha comportato l'introduzione della sanzione pecuniaria amministrativa a presidio dell'obbligo già sancito dall'art. 6 della legge n. 470/1988 ma in precedenza non sanzionato.
Il termine di legge previsto per dichiarare il trasferimento all'estero dinanzi all'ufficio consolare è fissato dall'art. 6, comma l, della legge n. 470/1988, in 90 giorni dall'emigrazione, che ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 323/1989 è intesa come fissazione all'estero della dimora abituale.
Nel caso in cui la dichiarazione di residenza all'estero sia stata già resa presso il comune di ultima residenza, il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui il cittadino italiano ha reso la dichiarazione al comune (Legge n. 470/1988, art. 6, comma 9-bis).

   Anche nei casi di violazione dell'obbligo di dichiarare il trasferimento della residenza dall'estero o all'estero, è prevista una riduzione della sanzione in caso di comunicazioni tardive, purché le stesse siano rese non oltre novanta giorni dal termine prescritto e comunque non siano state avviate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

   Ai sensi dell'art. 56 del DPR n. 223/1989, autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è l'ufficiale d'anagrafe del Comune in cui è iscritto il trasgressore ovvero per chi non è iscritto in anagrafe il comune nel quale il trasgressore ha l'obbligo di rendere la dichiarazione. Il comune che commina la sanzione ne acquisisce al proprio bilancio i proventi (art. 11, commi 3 e 4, legge n. 1228 cit.).

   Si sottolinea che, nei casi di trasferimento della residenza all'estero, restano ferme le iniziative di spettanza degli uffici consolari ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 5 della legge n. 470/1988 e dell'art. 8 del DPR n. 323/1989.
Tali norme investono gli uffici consolari, i quali provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle prescritte dichiarazioni anagrafiche, anche avvalendosi, per quanto possibile e compatibilmente con le normative locali in materia di protezione dei dati personali, della collaborazione delle pubbliche autorità locali.

   Al procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale). La notifica dell'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

   Resta inteso che il procedimento di irrogazione delle sanzioni sarà avviato, sussistendone i presupposti, una volta definito il procedimento di iscrizione anagrafica o di cambio della residenza.

   Le comunicazioni consolari (CONS0l) riporteranno la data di trasferimento della residenza all'estero dichiarata dal connazionale, la data di presentazione della richiesta di iscrizione in AIRE all'Ufficio consolare (art.6, comma 9-bis L. 470/88) e la motivazione della richiesta di iscrizione.

   Nei casi in cui l'Ufficio consolare provveda ad iscrivere d'ufficio negli schedari consolari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli Uffici consolari abbiano conoscenza in base ai dati in loro possesso (art. 6, comma 6, L. 470/88), nel CONS01 le voci "data di trasferimento all'estero del connazionale" e "data di presentazione della richiesta di iscrizione in AIRE" coincideranno.

   Alle sanzioni introdotte dalla novella si applica il principio di legalità e irretroattività sancito dall'art. 1, comma 1 della legge 689/1981, ai sensi del quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 

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Modifica dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero"

   L'art. 1, comma 243 della legge n. 231/2023 ha aggiunto all'art. 6 della legge n. 470/1988 i commi 9-ter e 9-quater.

   In particolare, il comma 9-ter prevede un obbligo di comunicazione al comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente per territorio, a carico delle pubbliche amministrazioni, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano.

   Il comma 9-quater, prevede la comunicazione, da parte dei Comuni, delle iscrizioni e delle cancellazioni d'ufficio effettuate nell'anagrafe dei cittadini italiani all'estero (AIRE) all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza. In relazione a tale obbligo, si evidenzia che ANPR già comunica, attraverso i servizi di interoperabilità, ad Agenzia delle Entrate tutti gli eventi di iscrizione, mutazione di residenza o cancellazione registrati dai Comuni. Si fa riserva di aggiornamenti in merito alla possibilità di implementare tali comunicazioni con informazioni aggiuntive che consentono di distinguere gli eventi derivanti da cancellazione d'ufficio da quelli conseguenti a istanza di parte relativi alle iscrizioni e cancellazioni AIRE.

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Destinatari degli obblighi e ambito di applicazione delle sanzioni

   Il nuovo impianto sanzionatorio trova applicazione nei confronti dei responsabili delle dichiarazioni anagrafiche, così come individuati dagli artt. 6 e 13 del DPR 223/1989, ossia a chi ometta di rendere, nei tempi e modi previsti, le seguenti dichiarazioni:

- trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero;
- trasferimento di residenza all'estero;
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- cambiamento di abitazione.

   Con riguardo all'obbligo di iscrizione nell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), di cui alla legge n. 470/1988, si richiama, altresì, l'attenzione sulla esclusione di tale adempimento per i connazionali che si recano all'estero per periodi limitati non superiori a 12 mesi (art. 1 comma 8, citata legge n. 470), nonché per le categorie espressamente elencate nell'art. 1, comma 9, della medesima legge. 

   Oltre alle categorie escluse espressamente dalla legge n. 470/ 1988, si rammenta che anche i militari italiani in servizio presso uffici e strutture della NATO dislocate all'estero non hanno obbligo di iscrizione AIRE come chiarito con circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 200l.

   Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di informare del contenuto della presente circolare i Sigg.ri Sindaci.

   Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Palomba

 

 

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