Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli protocollo numero 10/2024 - 213270/RU del 11 aprile 2024
ADM - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE DOGANE
Prot. n. 213270/RU
Roma, 11/04/2024
CIRCOLARE N. 10/2024
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO E CORRETTA GESTIONE DELLA PROCEDURA DOGANALE.
Con riferimento al regime del transito, sono state evidenziate talune prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza nazionali ed in particolare:
- all’indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione;
- alla mancata indicazione dell’identità del mezzo di trasporto;
- alla non conformità delle indicazioni sul suggellamento.
Nell’ottica, quindi, del perseguimento degli obiettivi di miglioramento e semplificazione del rapporto con i contribuenti attraverso la compliance e di contestuale potenziamento delle pratiche tese all’individuazione di comportamenti non conformi, a tutela degli interessi finanziari nazionali ed unionali, si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni fondamentali requisiti e presupposti discendenti dalla vigente regolamentazione unionale dell’istituto in esame.
Nel transito, regime doganale “speciale” che consente, con l’obbligo di prestazione di idonea garanzia, di trasportare le merci (in genere, non unionali), sotto vigilanza doganale da un punto all’altro del territorio unionale senza che le stesse siano sottoposte ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale (art. 226, par. 1, del Reg. (UE) n. 952/2013, Codice Doganale dell’Unione - CDU), la dichiarazione di vincolo al regime impegna la responsabilità del titolare del medesimo regime per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti ai sensi dell’art. 233 CDU.
La richiamata vigilanza doganale è attuata attraverso l’osservanza degli adempimenti in premessa richiamati dell’indicazione (e rispetto) del termine per la presentazione delle merci a destino, della identificazione del mezzo di trasporto e della sigillatura.
Nel contesto specifico delle procedure semplificate del transito di cui all’art. 233, par. 4 CDU, come la concessione al titolare del regime dell’autorizzazione ad agire quale speditore autorizzato nonché, se richiesto, ad utilizzare sigilli di un modello particolare, va considerato che la mancata “compliance” con i criteri stabiliti per il vincolo delle merci al regime di transito può essere considerata ai fini della valutazione di misure quali la sospensione o la revoca delle suddette semplificazioni, laddove il competente ufficio ravvisi che le condizioni che ne hanno determinato il rilascio non sono più soddisfatte oppure che non è più garantito il rispetto degli obblighi ad esse afferenti (artt. 27 e 28 CDU e artt. 16-18 del Reg. Delegato (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015 -RD).
Ciò posto, si richiamano le istruzioni operative già adottate dall’Agenzia in precedenza, aggiornate alla luce delle modalità esclusivamente telematiche di presentazione delle dichiarazioni di transito presso gli uffici di partenza che, a meno di interventi di controllo disposti dal sistema informatico (CD, RS o VM), non prevedono alcun intervento da parte del personale degli uffici.
1. Termine per la presentazione delle merci
L’art. 297, par. 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 – RE stabilisce che l’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Ciò vale anche per gli speditori autorizzati nell’ambito della semplificazione di cui all’art. 233, par. 4 CDU.
Il termine fissato per la presentazione delle merci a destino è vincolante e, qualora le merci siano presentate presso l’ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza di tale termine, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine stabilito solo se egli stesso o il vettore siano in grado di dimostrare all’ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non è loro imputabile.
Al riguardo si rileva che l’individuazione del termine di otto giorni, frequentemente attribuito nella prassi operativa, sia in procedura ordinaria che semplificata, entro il quale far giungere la spedizione a destino, non appare spesso coerente con i criteri enunciati dalla regolamentazione unionale e con la distanza effettiva tra l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione.
In considerazione della necessità di adottare parametri di riferimento ai fini della fissazione del termine in argomento, si indicano di seguito i termini ai quali attenersi:
a) transito nazionale - ufficio di partenza ed ufficio di destinazione in Italia: 2 giorni lavorativi (1);
b) transito unionale – ufficio di partenza in Itala e ufficio di destinazione in altro Stato membro: 4 giorni lavorativi;
c) transito comune – ufficio di partenza in Italia ed ufficio di destinazione in una Parte Contraente della Convenzione transito comune (esclusa la Svizzera che, per vicinanza geografica va considerata nella casistica di cui alla precedente lettera b): 8 giorni lavorativi.
Ove l’ufficio doganale intenda, per giustificati motivi, stabilire termini diversi da quelli sopra indicati, procederà ad emanare apposita disposizione provvedendo allo stesso tempo ad informare l’utenza operante sul proprio territorio.
Resta ovviamente ferma la possibilità di derogare alle tempistiche così stabilite, in presenza di valide motivazioni avanzate dagli operatori economici e/o per singola operazione (esempio: trasporto eccezionale) e/o in considerazione della specifica tipologia di traffico.
2. Identità del mezzo di trasporto
Come indicato nell’Allegato B RD le informazioni da indicare sul documento di transito sono precise. In particolare, l’indicazione del “Mezzo di trasporto alla partenza, n.19 05 000 000”, con relativi sotto-dati “Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000”, “Numero di identificazione, n. 19 05 017 000” e “Nazionalità n. 19 05 062 000”.
La norma unionale classifica queste informazioni come obbligatorie nella dichiarazione di transito ordinaria (D1), in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e in quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3).
L’indicazione di tali informazioni mira ad evitare oppure a consentire l’accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto.
È competenza dell’ufficio doganale di destinazione segnalare tempestivamente le eventuali discrepanze riscontrate mediante il confronto tra i dati della dichiarazione doganale inviati dall’ufficio di partenza con il messaggio NCTS «Arrivo previsto» e quelli disponibili a destinazione.
Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di indicazioni generiche (“CAMION”, “AEREO”, “RIMORCHIO”, ecc.).
3. Uso dei sigilli
Ai sensi dell’art. 299, par.1 RE, le merci che circolano vincolate al regime doganale del transito, di norma, sono identificate mediante la sigillatura.
In particolare, la normativa doganale unionale distingue due tipologie di sigilli (quelli doganali e quelli di un modello particolare di cui, rispettivamente, agli artt. 301 e 317 RE) che devono essere conformi alle medesime caratteristiche essenziali e specifiche tecniche indicate all’art. 301, par.1 RE.
Inoltre, nell’Allegato B del Reg.to delegato 2015/2446 (RD) i data element “Sigillo n. 19 10 000 000” e i relativi sotto-dati “Numero di sigilli n. 19 10 068 000” e “Identificativo n. 19 10 015 000” sono classificati quali informazioni richieste obbligatoriamente nella dichiarazione di transito ordinaria (D1) e in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2).
Nel caso della procedura semplificata che prevede l’utilizzo di un documento di trasportoelettronico (DTE) come dichiarazione doganale di transito (D3), tali dati sono forniti soltanto se l'ufficio doganale di partenza dispone la sigillatura delle merci, altrimenti, ai sensi dell’art. 302, par. 2, lett. a), b), e c), RE potrà essere cura delle compagnie aeree e marittime applicare proprie misure di identificazione; lo stesso “modus operandi” è applicato anche nel caso del trasporto via ferrovia, anche se le compagnie ferroviarie non possono avvalersi del DTE.
Dovrà anche tenersi conto della deroga indicata nell’art. 302, par.1 RE che consente all’ufficio doganale di partenza di non procedere alla sigillatura (cosiddetta dispensa) in presenza dei requisiti e condizioni indicati nel successivo par. 3.1.
3.1 Misure di identificazione alternative alla sigillatura
Come detto, il paragrafo 1 dell’articolo 302 del RE prevede la facoltà per l’ufficio di decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito unionale e di basarsi, invece, sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa, tale da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.
La decisione di non sigillare le merci vincolate al transito può riguardare:
a) una singola specifica operazione di transito
b) una pluralità di operazioni di transito
In entrambi i casi la dispensa dalla sigillatura deve essere autorizzata preventivamente dall’ufficio doganale e deve formare oggetto di specifico provvedimento da parte della Dogana competente su richiesta del titolare del regime (in seguito operatore).
Nel caso sub b), l’esenzione dalla sigillatura viene rilasciata per una serie di operazioni omogenee anche distanti tra loro nel tempo. Tale esenzione vale solo per una predeterminata tipologia di operazioni di transito che si intende effettuare e secondo le eventuali condizioni specificate dalla Dogana nel provvedimento di dispensa.
L’autorizzazione alla dispensa viene sempre concessa previa valutazione della natura delle merci che saranno assoggettate al regime del transito e della documentazione che l’operatore si impegnerà ad allegare per ogni dichiarazione esentata.
L’operatore, per ottenere la dispensa, deve fornire alla Dogana competente, i seguenti elementi e documenti:
1. descrizione dettagliata della tipologia merceologica delle merci che saranno assoggettate al regime di transito con dispensa dalla sigillatura;
2. fac-simile della documentazione contenente la descrizione della merce che obbligatoriamente dovrà essere allegata alle dichiarazioni di transito dispensate dalla sigillatura in base all’autorizzazione. Tale documentazione dovrà contenere elementi particolareggiati (serial/part number, denominazione scientifica, denominazione commerciale, descrizione, composizione, codici prodotti ad uso interno, peso, volume, valore, quantità, ecc.) tali da permettere un facile riconoscimento del loro volume e della loro natura. Se la spedizione consiste in più colli, la documentazione deve specificare anche il contenuto di ogni singolo collo (cosiddetta packing list).
In caso di mancato rispetto delle condizioni poste a base della dispensa, verrà immediatamente revocata l’autorizzazione.
Nel documento di transito dovranno essere riportati gli estremi dell’autorizzazione alla dispensa.
In caso di autorizzazione alla dispensa valida per più operazioni omogenee, il provvedimento può non specificare una durata della stessa, fatta salva la possibilità di revoca in caso di abuso o mancato rispetto delle condizioni fissate dal presente dispositivo e di quelle contenute eventualmente nel provvedimento di dispensa.
3.2 Caratteristiche dei sigilli
L’art. 301 par. 2 del RE prevede che, per i trasporti effettuati in container, si utilizzino sigilli con le caratteristiche ad alta sicurezza indicate dal medesimo articolo, al par. 1.
Ciò posto, al fine di assicurare gli elevati standard di sicurezza richiesti dalla normativa in riferimento, è stato introdotto un nuovo modello di sigillo conforme alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci - Sigilli meccanici», con il livello di tipo alta sicurezza “H” con le caratteristiche di seguito indicate:
a) caratteristiche essenziali dei sigilli:
i) rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso;
ii) essere facilmente verificabili e riconoscibili
iii) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;
iv) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica;
v) essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;
b) specifiche tecniche:
i) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;
ii) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,
iii) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire allo stesso tempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.
I sigilli possono essere impiegati per qualsiasi tipo di suggellamento regolando, secondo le necessità, manualmente la lunghezza del filo metallico in quanto la loro applicazione viene effettuata manualmente sul carico.
Per effettuare il suggellamento, l’operatore deve posizionare il cavo del sigillo all’interno della scanalatura presente sul lato opposto all’ancora, lo deve quindi ripiegare per farlo passare nella scanalatura presente sul lato opposto, inserendo poi l’ancora nel corpo cavo del sigillo, dove si andrà ad incastrare realizzandone la chiusura.
Come precedentemente specificato, i sigilli conformi alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci - Sigilli meccanici», con il livello di tipo alta sicurezza “H” sono realizzati in due colorazioni:
- ROSSO: per merci estere;
- VERDE: per merci nazionali.
Il codice alfanumerico del numero del sigillo, insieme al QR code stampati ed il colore contraddistinguono univocamente ogni esemplare e consentono di individuare l’Ufficio che lo ha apposto nonché la loro tracciabilità dalla loro apposizione dalla partenza sino all’arrivo a destino del transito.
I sigilli in argomento sono prodotti e forniti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), che ha provveduto alla personalizzazione come di seguito indicato:
Su una faccia è presente:
- l’impronta punzonata con il logo dell’Agenzia comprensiva dell’emblema di Stato;
- il codice “IT” relativo al codice ISO-alfa-2;
- il codice QR code contenente il numero del sigillo;
- l’etichetta verticale “IPZS S.p.A.” accanto al codice QR Code;
- il codice alfanumerico del numero di sigillo, corrispondente al codice del QR code;
Sull’altro lato del sigillo è presente:
- la dicitura “DOGANA” con accanto la lettera “H” inserita all’intero di un cerchio.
3.2 Distribuzione e fornitura dei sigilli
Per la fornitura dei sigilli nei confronti degli operatori economici è previsto un contributo spese unitario pari ad euro 2,70 da corrispondere tramite la piattaforma OPERA - PagoPA (che sarà opportunamente integrata con tale nuova funzionalità).
Nelle more dell’integrazione della suddetta piattaforma, gli operatori economici potranno dotarsi dei sigilli ADM mediante il preventivo versamento tramite bonifico sul conto intestato all’Agenzia:
IBAN: IT43N0100003230000000000618
ABI: 01000
CAB: 03230
BIC/SWIFT: BITAITRRXXX
La causale di detto versamento è la seguente:
CONTRIBUTO SPESE - CODICE UFFICIO - N. XXXXX SIGILLI DOGANALI DI
SICUREZZA ADM
Con la ricevuta di tale pagamento, gli operatori potranno recarsi presso l’Ufficio indicato e ritirare il numero dei sigilli per i quali risulta versato il dovuto contributo unitario alle spese.
4. Sigilli utilizzabili
Come già evidenziato, i sigilli utilizzabili nel transito possono essere:
a) quelli ufficiali dell’Agenzia;
b) quelli autorizzati dall’Agenzia su richiesta dell’obbligato principale.
A partire dal 01.06.2024 saranno utilizzabili, per le merci estere, i sigilli ROSSI già assegnati alle Direzioni territoriali e VERDI in corso di distribuzione.
Ferma restando la possibilità prevista alla lettera b) e nelle more dell’eventuale rilascio della relativa decisione doganale secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4.1, possono essere messi a disposizione degli speditori autorizzati i sigilli di cui alla lettera a) nel rispetto della procedura di cui al precedente punto 3.2.
Si fa riserva di comunicare direttive in relazione alla gestione dei sigilli attualmente in uso.
4.1 Autorizzazione all’utilizzo di sigilli di modello particolare
In alternativa all’utilizzo dei sigilli ufficiali dell’Agenzia, la normativa doganale unionale prevede all’art. 233 paragrafo 4 lettera c) del CDU e all’art.197 del RD la possibilità di autorizzare l’utilizzo di sigilli di un modello particolare nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 317 e 318 del regolamento di esecuzione.
Al fine di usufruire di tale procedura semplificata, gli operatori interessati presentano istanza dettagliata (2) SSE, tramite il sistema delle decisioni doganali CDS, agli Uffici doganali competenti sul territorio dove sono stabiliti.
Considerato che ogni Stato membro è tenuto a notificare alla Commissione ed alle autorità doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare autorizzati e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche, le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici delle Dogane devono anche fissare una data di decorrenza per il loro utilizzo, non inferiore a 15 gg., che consenta l’espletamento preventivo della procedura di notifica.
A tal fine, entro 5 gg. dalla data di rilascio o diniego dell’autorizzazione, l’Ufficio provvede a trasmettere l’autorizzazione o il provvedimento di diniego all’Ufficio Regimi e procedure doganali di questa Direzione e, per conoscenza, alla propria Direzione Territoriale.
L’Ufficio Regimi e procedure doganali, entro i successivi 5 gg., provvede alla notifica del provvedimento alla Commissione ed agli altri Stati membri.
Si rammenta, infine, che l’apposizione del sigillo a seguito dello svincolo in assenza di controlli comporta da parte dell’operatore economico la piena assunzione di responsabilità in merito alla corrispondenza tra quando dichiarato nel documento di transito e quanto presente nella spedizione sigillata.
5. Controllo suggellamenti e vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare
I titolari del regime di transito provvederanno ad apporre i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci, prima che il mezzo di trasporto o i colli lascino il luogo di carico.
In caso di esito RS o VM, il funzionario incaricato deve verificare la corretta apposizione dei sigilli come indicati sul documento di transito, sia che in partenza che in arrivo.
Nel caso di utilizzo di sigilli di un modello particolare, qualora venga accertata una non conformità sul loro utilizzo, l’Ufficio doganale che l’abbia constatata deve tempestivamente informare, se differente, l’Ufficio delle Dogane (3) dove è stato acceso il regime di transito per le ulteriori verifiche del caso e per l’adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti.
***
Per quanto non diversamente disposto dall’applicazione della presente, continuano ad applicarsi le vigenti istruzioni e le cautele in materia di apposizione di sigilli.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente presso gli Uffici dipendenti e avranno cura di segnalare tempestivamente ogni difficoltà che dovessero incontrare nella sua applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
(1) Sabato e domenica non sono considerati nel computo.
(2) Nell’istanza devono essere indicate le caratteristiche tecniche dei sigilli con dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all’articolo 301, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione, nonché un’immagine degli stessi dove sia riscontrabile la presenza dell’identificativo della persona interessata secondo le modalità specificate dal paragrafo 2 dell’articolo 317 del regolamento di esecuzione. Nell’istanza, deve essere altresì indicata la numerazione dei sigilli che verranno utilizzati.
(3) La dogana estera di accensione del regime transito, nel caso di constatazione di non conformità riscontrata a destino.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.