Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 4705 del 16 febbraio 2024
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 0004705 del 16/02/2024
OGGETTO: Conversioni patenti di guida svizzere.
Applicazione dell’articolo 11 dell’Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, firmato il 13 maggio 2021 e successivamente modificato -solo nell’allegato tecnico “Modelli patenti di guida” - con Scambio di note in vigore dal 15 aprile 2023.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con documento MAECI4115|05/02/2024|0016148-P, ha rappresentato che l’Ambasciata di Svizzera ha segnalato una criticità emersa in merito all’applicazione dell’Accordo in oggetto presso alcuni Uffici della Motorizzazione Civile (di seguito UMC).
La problematica si è presentata in sede di conversione di patenti di guida svizzere, per le quali gli UMC hanno ritenuto necessario chiedere informazioni prima di procedere alla conversione stessa; in tale circostanza alcuni UMC hanno, erroneamente, inoltrato la richiesta d’informazioni all’Ambasciata svizzera anziché direttamente all’Autorità Centrale svizzera, come disposto dall’articolo 11 dell’Accordo in oggetto, che, al paragrafo 1, recita: “L’Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione può inoltre chiedere, con le modalità indicate all’art. 13, informazioni alla Autorità Centrale dell’altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente e i dati in essa riportati.”.
Per completezza, si osserva che in proposito l’articolo 13, al paragrafo 2, precisa: “Le comunicazioni di cui all’art. 11 destinate all’Autorità Centrale svizzera sono redatte in lingua italiana, (una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera) pertanto non è necessario ricorrere all’intervento delle Rappresentanze diplomatiche.”.
Si sottolinea che è stato previsto l’uso dell’italiano, per evitare problemi di ordine linguistico.
Si invitano quindi codesti UMC in indirizzo all’osservanza di quanto espresso dai sopracitati articoli 11 (paragrafo 1) e 13 (paragrafo 2) per cui potranno chiedere informazioni solo nel caso sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente presentata ai fini della conversione ovvero relativamente ai dati indicati sulla stessa, rivolgendosi direttamente all’Autorità Centrale elvetica, i cui riferimenti sono stati già opportunamente indicati nella Circolare prot. 19589 del 14.06.2021. In detta circolare sono state fornite le disposizioni relative all’entrata in vigore dell’Accordo in oggetto, compreso il testo dello stesso.
ing. Pasquale D’Anzi
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