Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Segnalazione AGCM numero AS1932 del 21 dicembre 2023
AGCM
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Sgnalazione n. AS1932 del 21/12/2023
OGGETTO: Regione Veneto - Regione Friuli Venezia Giulia - Provincia autonoma di Bolzano - Attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 dicembre 2023, ha deliberato di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, in relazione alla disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente, con particolare riferimento alle norme delle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, nonché della Provincia Autonoma di Bolzano, che pongono limiti alla vetustà degli automezzi utilizzati per l’esercizio di tale attività.
Sulla base delle verifiche svolte, si fa riferimento:
(i) all’articolo 5, comma 3, della legge regionale del Veneto n. 11, del 3 aprile 2009 (“Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”), il quale dispone che “gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l’attività di noleggio nella Regione del Veneto […]” (1);
(ii) all’articolo 4, comma 1, lettera. a), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 22 (“Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli Venezia Giulia”), come modificato dall’articolo 98 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6, il quale prevede che “1. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative: a) parco autobus per uso noleggio con un’anzianità non superiore a una media di sedici anni; per il calcolo dell’età del singolo mezzo viene considerata la data di prima immatricolazione dalla quale decorre il computo dell’età del mezzo”;
(iii) all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 10 luglio 2014, n. 24 (“Regolamento di esecuzione sull’attività di noleggio autobus”) a mente del quale “ (1) L’impresa deve possedere i seguenti requisiti tecnico-organizzativi: a) disporre di un parco autobus per uso noleggio con una vetustà non superiore ad una media di dieci anni rispetto alla prima immatricolazione dei singoli autobus”.
L’Autorità osserva che le norme in questione - seppur parzialmente diverse tra loro, in quanto quelle della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Bolzano rispetto a quella della Regione Veneta pongono un limite “medio” (e non fisso) di vetustà - appaiono restrittive della concorrenza e discriminatorie in quanto risultano idonee ad alterare in maniera significativa il confronto competitivo tra esercenti l’attività di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente operanti nelle regioni e nella provincia autonoma interessate e quelli operanti in altre regioni. Le norme alterano la posizione nel mercato dei primi rispetto ai secondi, che, infatti, non sono tenuti al rispetto del vincolo dell’età dei bus utilizzati nello svolgimento dell’attività, vincolo che costituisce un ulteriore requisito attinente all’efficienza tecnica dei veicoli, non previsto dal legislatore europeo e nazionale, che finisce per limitare l’esercizio dell’attività da parte degli operatori delle due regioni e della provincia interessate e per creare quindi una distorsione della concorrenza su base territoriale.
In proposito, sulla scia di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 5/2019 dell’11 gennaio 2019, l’Autorità segnala che la disciplina diretta a garantire la sicurezza della circolazione, in relazione alle caratteristiche dei veicoli, attiene alla materia della concorrenza, rimessa, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, all’esclusiva competenza dello Stato. Come tale, la disciplina in questione non può essere stabilita a livello regionale, e a maggior ragione non può incidere negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla normativa statale (2).
Si rileva, altresì, che le suddette norme della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Bolzano presentano profili di restrittività che non appaiono superati dalla specialità dei rispettivi Statuti, nella misura in cui sono suscettibili di mantenere surrettiziamente limiti all’esercizio di attività economiche (nella specie il trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente), non previsti dal legislatore nazionale (3).
L’Autorità auspica pertanto che le Regioni e la Provincia in indirizzo apportino le necessarie modifiche alla propria disciplina legislativa e regolamentare per espungere dalla stessa le disposizioni censurate, in quanto le stesse risultano ingiustificatamente restrittive della concorrenza, eccedendo quanto strettamente necessario a tutelare la sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto mediante noleggio con conducente, nonché discriminatorie, incidendo sulla parità che gli operatori economici esercenti tale attività devono avere nel competere tra di loro.
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
(1) [La norma prevede un’eccezione, introdotta successivamente, che riguarda gli autobus adibiti allo svolgimento degli autoservizi cd “atipici” (si tratta di servizi caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabilite e sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio).]
(2) [Come sottolineato dal giudice delle leggi: “La legge n. 218 del 2003 costituisce dunque esercizio delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e di sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.) e concilia i due interessi, potenzialmente confliggenti, al libero esercizio dell’attività di NCC e alla sicurezza del trasporto. La sintesi fra questi interessi viene definita in una disciplina uniforme in materia di sicurezza, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l’assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale. Sempre nelle parole della Corte: “La disciplina statale, che, come visto, prescrive espressamente alle regioni di adottare atti normativi «rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge» (art. 4, comma 1, della legge n. 218 del 2003), condiziona la competenza legislativa residuale regionale in materia di servizio pubblico di trasporto (nel caso di specie, non di linea). La logica e la lettera delle disposizioni statali richiamate, lette in connessione con il complesso della disciplina statale in materia di controlli tecnici dei veicoli (illustrata sopra), precludono alle regioni di introdurre un ulteriore requisito attinente all’efficienza tecnica del veicolo, che finisce per limitare l’esercizio dell’NCC da parte degli operatori “interni” e per creare dunque una distorsione della concorrenza su base territoriale. […]. Si deve pertanto concludere nel senso che essa incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale. Per quanto di contenuto in sé non irragionevole, la disposizione eccede dunque l’ambito costituzionalmente definito della potestà legislativa regionale. Di conseguenza deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.” (sottolineature aggiunte).]
(3) [Cfr. in tal senso AS1705 del 30 settembre 2020, Regione Trentino Alto Adige/Modificazioni al DPR 1017/1978 in materia di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, in Boll. n. 44/2020.].
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