Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Provvedimento Agenzia delle Entrate protocollo numero 354629 del 4 ottobre 2023
AGENZIA delle ENTRATE
Prot.: 354629/2023 del 04/10/2023
OGGETTO: Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Soggetti obbligati alla trasmissione
1.1 Gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta 2025, le comunicazioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. I citati soggetti comunicano i dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento. L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024.
1.2 I soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 comunicano l’importo dei rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato. Il rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va comunicato se l’importo della spesa è stata comunicata al netto dello stesso.
1.3 Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
1.4 Le comunicazioni di cui al punto 1.1 contengono esclusivamente i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale effettuate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Modalità di trasmissione
2.1 I soggetti di cui al precedente punto effettuano le comunicazioni, utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. I file contenenti le comunicazioni sono controllati utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 1.1 e 1.2, dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2.3 I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte.
3. Tipologie di invio
3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
4. Termini delle trasmissioni
4.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023.
4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
4.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.
4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.
4.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.
4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 4 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate.
5. Trattamento dei dati
5.1 I dati e le notizie, trasmessi nell’osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti in uno specifico archivio separato dagli altri archivi dell’Anagrafe Tributaria e non sono accessibili dall’Agenzia delle entrate fino al termine per l’esercizio dell’opposizione di cui al successivo punto 9.
5.2 I dati di cui al punto 5.1, ad esclusione di quelli relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione, sono utilizzati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
5.3 I dati relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione sono tempestivamente e integralmente cancellati dall’archivio di cui al punto 5.1
5.4 L’Agenzia delle entrate può accedere ai dati di cui al punto 5.1 per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata, nonché ai fini delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da parte del contribuente.
5.5 I dati di cui al punto 5.1 sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.
6. Sicurezza dei dati
6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.
6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.
7. Ricevute
7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.
Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:
a) data e ora di recezione del file;
b) identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
7.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.
7.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.1;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.
7.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file;
d) il motivo dello scarto.
7.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta. In tal caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 7.1 e reca in allegato l’elenco di tali codici fiscali non acquisiti.
7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.
8. Correzione alle specifiche tecniche
8.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
9. Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale
9.1 L’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale viene manifestata con le seguenti modalità:
a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta;
b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine di cui al punto 4.1; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.
9.2 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera a), si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024. Per l’anno 2023, le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera b), si applicano a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
10. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
10.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 360 del 31 agosto 2023.
Motivazioni
Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
Al riguardo l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 ha previsto che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico, comunicano all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa con riferimento agli anni 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta 2025, le informazioni riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.
Il medesimo articolo 1 del citato decreto, al comma 2, ha previsto che i soggetti ivi indicati, trasmettono all’Agenzia delle entrate, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ricevute, con indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Le comunicazioni di cui al presente provvedimento sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese di cui al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e disciplina le modalità di esercizio dell’opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale all’Agenzia delle entrate. Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dall’anno 2024, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato, oltre che con la modalità sopra descritta, anche comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Considerato che l’articolo 36-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall’articolo 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 30 giugno 2019, ha previsto che ai fini dei controlli formali delle dichiarazioni sono considerate inefficaci le richieste ai contribuenti di documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi, nel presente provvedimento viene stabilito che, con riferimento all’attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’Agenzia delle entrate può accedere ai dati comunicati dagli enti pubblici o dai soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Decreto 31 luglio 1998;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 679;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2023;
La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 4 ottobre 2023.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
(Ernesto Maria Ruffini)
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