Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

SENATO DELLA REPUBBLICA- Lavori preparatori
Disegno di Legge numero 589 del 2023

 

SENATO DELLA REPUBBLICA
Lavori preparatori

Disegno di legge n. 589 del 2023 in materia di fermo amministrativo
Disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati e di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso

 

d'iniziativa dei senatori GARAVAGLIA, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTÙ, MURELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR, PUCCIARELLI e POTENTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2023

Disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati e di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso.

 

 Onorevoli Senatori. – Nell'ambito degli strumenti di riscossione delle imposte sul reddito, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con la modifica al titolo II sulla riscossione coattiva, all'articolo 86 è stato introdotto il fermo amministrativo dei beni mobili registrati. Si tratta di un istituto molto utilizzato dall'agente della riscossione, sulla reale efficacia del quale si ritiene ci si debba interrogare.

 Prendendo infatti come periodo di riferimento gli anni 2017-2021, tenendo in considerazione il lungo periodo di sospensione dell'attività dell'agente legata all'emergenza pandemica, i rapporti di verifica annuali ci restituiscono un dato importante: il carico residuo non riscosso, a seguito dell'esperimento di azioni cautelari ed esecutive, rappresenta infatti circa il 30 per cento dei carichi affidati annualmente all'agente, dal 42 per cento nel 2017, al 44,5 per cento nel 2021 del carico residuo contabile; in valore assoluto si tratta di una cifra che nel periodo considerato è passata dai 364,7 miliardi di euro del 2017 ai 445,3 del 2021, con un incremento, nel quinquennio, di circa 100 miliardi di euro. A fronte, chiaramente, di tutta una serie di costi gestionali direttamente e indirettamente connessi alle suddette procedure cautelari ed esecutive, tra le quali il fermo amministrativo, tra preavvisi e trascrizioni, è di gran lunga il più utilizzato, seguito dal pignoramento presso terzi. Appare dunque lecito, se non doveroso, chiedersi se e come intervenire in questa materia, cercando una soluzione che possa garantire maggiore effettività ed efficacia alle norme in materia di riscossione, contemperando altre esigenze, tra le quali, ad esempio, la libertà di circolazione degli individui, ma soprattutto l'impatto ambientale, con specifico riferimento ai veicoli fuori uso e abbandonati, per i quali, qualora gravati da fermo amministrativo, risulta impossibile la rottamazione.

 Il presente disegno di legge si propone dunque di superare l'istituto del fermo amministrativo come strumento cautelare e prodromico all'esecuzione forzata per la riscossione dei carichi affidati all'agente della riscossione, sostituendolo con l'ipoteca sui beni mobili registrati, sbloccandone la circolazione e l'eventuale rottamazione, e introducendo, all'interno della normativa in materia di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, una disciplina specifica, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 9, terzo comma, 23, 53, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

 Ai sensi del nuovo articolo 86 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, si procede dunque ad espropriazione dei beni mobili registrati del debitore, se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera cinquantamila euro, a seguito del decorso del termine di dodici mesi dall'iscrizione di ipoteca, e comunque non nei casi in cui l'unico bene mobile registrato di proprietà del debitore sia strumentale all'attività di impresa o della professione, ovvero sia utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio di persone disabili. All'espropriazione non si procede altresì qualora il valore dei beni mobili registrati, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito, è inferiore a 50.000 euro.

 L'articolo 86-bis prevede che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1972, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni mobili registrati di proprietà del debitore e dei coobbligati. L'ipoteca può essere iscritta qualora l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a euro 5.000.
 Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento del valore del bene mobile registrato da sottoporre ad espropriazione, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca.
Decorsi dodici mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, anche parzialmente, il concessionario procede all'espropriazione. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario del bene mobile registrato una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.

 L'articolo 86-ter disciplina la procedura ed il contenuto dell'atto di pignoramento dei beni mobili registrati prevedendo, tra l'altro, l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, o, in mancanza, a quello più vicino.

 Per la vendita del bene vengono previsti due incanti, dei quali gli articoli 86- quater, 86-quinquies e 86-sexies disciplinano fissazione del prezzo, anche mediante ausilio di un esperto, qualora richiesto, e procedura, compresa le modalità di comunicazione e pubblicità degli incanti.

 L'articolo 86-septies dispone che i beni invenduti al secondo incanto possano essere venduti a trattativa privata, per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto, o ad un terzo incanto ad offerta libera. I beni rimasti invenduti sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito, decorsi i quali i beni non ritirati sono destinati alla rottamazione e il relativo costo di rottamazione è posto a carico dalle imprese iscritte alla camera di commercio aderenti alla convenzione e secondo le determinazioni del concessionario.

 All'articolo 86-octies si prevede il versamento del prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, mentre all'articolo 86-novies si introducono ulteriori modalità di riscossione coattiva relative alle ipoteche iscritte sui beni mobili registrati come disciplinate dal presente disegno di legge.

 L'articolo in questione prevede infatti che la riscossione, anche parziale, dei debiti iscritti a ruolo per i quali è stata iscritta ipoteca, possa avvenire anche  mediante versamento diretto all'agente della riscossione del risarcimento del danno derivante da sinistri eventualmente riconosciuto in attuazione dell'obbligo di cui agli articoli 122 e 123 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché mediante versamento diretto all'agente della riscossione del risarcimento derivante da danni, furto, incendio e garanzie accessorie, riconosciuto ai sensi dei contratti di assicurazione stipulati a tutela dei beni mobili registrati oggetto di ipoteca. Le modalità attuative sono poi demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

 L'articolo 3 del presente disegno di legge interviene invece sull'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e sull'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo, in entrambi i testi normativi la previsione che l'ipoteca iscritta ai sensi del nuovo articolo 86-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non possa essere opposta alla richiesta di cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di suo rinvenimento, al fine, come detto, di agevolare lo smaltimento degli autoveicoli fuori uso, anche abbandonati. In caso di iscrizione dell'ipoteca sul veicolo da rottamare, inoltre, al proprietario non può essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

 All'articolo 4 si prevede che i procedimenti di fermo amministrativo in corso alla data di entrata in vigore della legge siano adeguati alle disposizioni di cui alla legge medesima con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, mentre gli articoli 5 e 6 prevedono che le disposizioni di cui alla presente proposta non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 9, terzo comma, 23, 53, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, reca disposizioni finalizzate alla tutela del credito, in particolare dei crediti, di diversa natura, vantati dalla pubblica amministrazione nei confronti dei contribuenti, alla tutela della libertà di circolazione dei beni nonché alla tutela dell'ambiente, mediante l'introduzione di disposizioni che agevolino il procedimento di rottamazione dei veicoli a motore, con particolare riferimento ai veicoli fuori uso.

 

Art. 2.
(Modifica del capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il capo III è sostituito dal seguente:

 «Capo III
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI

 Art. 86. – (Espropriazione di beni mobili registrati) –

 1. Ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
   a) non dà corso all'espropriazione se l'unico bene mobile registrato di proprietà del debitore è strumentale all'attività di impresa o della professione;
   b) non dà corso all'espropriazione se l'unico bene mobile registrato di proprietà del debitore è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dell'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), può procedere all'espropriazione dei beni mobili registrati se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera 50.000 euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca ai sensi dell'articolo 86-bis e sono decorsi almeno dodici mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, anche parzialmente, ai sensi dell'articolo 86-novies.

 2. Il concessionario non procede all'espropriazione dei beni mobili registrati se il loro valore, determinato a norma dell'articolo 86-quater e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1, lettera c).

 

 Art. 86-bis. – (Iscrizione di ipoteca sui beni mobili registrati) –

 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni mobili del debitore e dei coobbligati iscritti in pubblici registri per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

 2. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a euro 5.000.

 3. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento del valore del bene mobile registrato da sottoporre a espropriazione determinato a norma dell'articolo 86-quater, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, anche parzialmente ai sensi dell'articolo 86-novies, il concessionario procede all'espropriazione.

 4. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario del bene mobile registrato una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.

 

Art. 86-ter. – (Avviso di vendita) –

 1. Il pignoramento dei beni mobili iscritti in pubblici registri si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 521-bis, quinto comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
   a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
   b) la descrizione del bene mobile registrato con l'indicazione degli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri;
   c) il giorno, l'ora e il luogo del primo e del secondo incanto, con intervallo minimo di dieci giorni;
   d) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
   e) il prezzo base dell'incanto;
   f) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
   g) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
   h) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
   i) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 86-octies;
   l) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi;
   m) l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, o, in mancanza, a quello più vicino.

 2. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

 3. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo di posta elettronica certificata ove possibile.

 4. Decorso il termine di cui al comma 1, lettera m), gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il comma 3.

 5. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non si può procedere alla vendita.

 6. Se, per effetto delle nomine previste dell'articolo 86-quater, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale si procede il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

 

Art. 86-quater. – (Prezzo base e cauzione) –

 1. Il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore del bene mobile registrato risultante da listino di mercato.

 2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi del comma 1, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.

 3. Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento.

 4. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.

 

Art. 86-quinquies. – (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita) –

 1. Almeno dieci giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo dei comuni che insistono nella provincia per la quale è competente il pubblico registro presso il quale è iscritto il bene.

 2. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'agente della riscossione.

 3. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

 

Art. 86-sexies. – (Secondo incanto) –

 1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.

 

Art. 86-septies. – (Beni invenduti) –

 1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

 2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono destinati alla rottamazione e il relativo costo di rottamazione è posto a carico delle imprese iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti alla convenzione e secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.

 

Art. 86-octies. – (Versamento del prezzo) –

 1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

 2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

 

Art. 86-novies. – (Ulteriori modalità di riscossione coattiva) –

 1. La riscossione, anche parziale, dei debiti iscritti a ruolo per i quali è stata iscritta ipoteca ai sensi dell'articolo 86-bis può avvenire anche:
   a) mediante versamento diretto all'agente della riscossione del risarcimento del danno derivante da sinistri eventualmente riconosciuto in attuazione dell'obbligo di cui agli articoli 122 e 123 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   b) mediante versamento diretto all'agente della riscossione del risarcimento derivante da danni, furto, incendio e garanzie accessorie, riconosciuto ai sensi dei contratti di assicurazione stipulati a tutela dei beni mobili registrati oggetto di ipoteca.

 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

 

Art. 3.
(Disposizioni in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

 «8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 14, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo dell'ipoteca disposta ai sensi dell'articolo 86-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di iscrizione dell'ipoteca sul veicolo da rottamare, al proprietario non può essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo».

2. All'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 «5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA del veicolo o rimorchio per la demolizione, anche nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo o rimorchio medesimo dell'ipoteca disposta ai sensi dell'articolo 86-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di iscrizione dell'ipoteca sul veicolo da rottamare, al proprietario non può essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo».

 

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di fermo amministrativo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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