Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
DECRETO 16/10/2023
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 16 ottobre 2023
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023.
(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21/10/2023)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 120 del 24 maggio 2023;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 8 giugno 2022, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2022;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 8 giugno 2022, applicando la maggiorazione del 7,9% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2023;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure:
novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2023
Il Ministro: Urso
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