Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Comunicazione di servizio Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 9 del 6 novembre 2023 - prot. 251522 del 6 novembre 2023
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Comunicazione di servizio n. 9 del 06/11/2023 - prot. 0251522 del 06/11/2023
OGGETTO: Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE come modificato dai Regolamenti (UE) 2019/2144, 2021/1445 e 2022/2236 Aggiornamento della disciplina quadro per l’omologazione.
Con la presente si richiama (allegandola alla presente) la circolare ministeriale rubricata al prot. n. 22215 del 20/07/2023.
Nel rimandare ad una attenta lettura della stessa per i vari aspetti trattati della normativa in oggetto, tuttavia si ritiene necessario sottolineare alcuni passaggi fondamentali che hanno ricadute sui CC.P.A. e sugli UU.M.C. e rilevanza per l’attività delle ditte costruttrici/allestitrici in indirizzo.
In particolare:
- punto 5.3: “[…] Fino al 31 dicembre 2024 è ritenuto ammissibile l’applicabilità di tutte le norme e/o disposizioni nazionali, fino ad ora emanate, per il rilascio di omologazioni nazionali con deroghe in piccola serie per gli autoveicoli delle categorie M1 e N1 (art. 42 e 43)”.
Al fine di comprendere quanto indicato in termini di deroghe si rimanda al secondo § dello stesso punto che qui si riporta:
“Le eventuali richieste di esentare qualsiasi tipo di veicolo dall'obbligo di conformarsi a una o più delle prescrizioni del regolamento 2018/858 e s.m.i. o a una o più delle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato II del regolamento 2018/858 e s.m.i. per quanto riguarda l’omologazione nazionale per piccole serie devono essere rivolte dal CPA compente, con apposito parere, alla Divisione 3 e da questa espressamente autorizzate. Si ricorda che dette omologazioni hanno validità solamente sul territorio nazionale.”;
- punto 5.3.1: viene posto il diniego al rilascio di:
> omologazioni limitate in piccola serie nazionali (O.L.P.S. ex D.M. n. 277/2001) per i veicoli di categoria M1 ed N1 e per i veicoli M2, M3, N2, N3 con guida autonoma in quanto per tali veicoli occorre chiedere il rilascio di una omologazione limitata in piccola serie europea.
Viene autorizzato il rilascio:
> di omologazioni limitate in piccola serie nazionali (ex D.M. n. 277/2001) per i veicoli di categoria M2, M3, N2, N3 non a guida autonoma e per la categoria O (almeno fin quando non saranno emanate per tali categorie eventuali prescrizioni per le omologazioni di piccola serie europea);
> di estensioni e/o varianti di omologazioni già rilasciate per i veicoli M1 e N1 purché rispettino tutte le pertinenti normative europee;
> fino al 31 dicembre 2024, di omologazioni limitate in piccola serie nazionali (O.L.P.S. ex D.M. n. 277/2001) di fase successiva di veicoli di categoria M1 ed N1 e per i veicoli M2, M3, N2, N3 con guida autonoma.
- punto 5.4: viene posto il diniego al rilascio delle omologazioni individuali, sia UE (art. 44) che nazionali (art. 45), per veicoli incompleti stante quanto disposto al Capo IX “Omologazioni individuali” del Regolamento UE 2018/858 (art. 44, paragrafo 1, e art.47, paragrafo 2):
Viene autorizzato il rilascio di:
> omologazioni individuali UE (art. 44) di veicoli nuovi siano essi completi o completati categoria M1/N1 solo se rispettano tutte le disposizioni e prescrizioni dell’Allegato II, parte I, RUE 2018/858 e s.m.i. Il certificato dovrà essere redatto secondo il modello “D” dell’Allegato III RUE 2020/683 e s.m.i. (competenza CPA);
> omologazioni individuali UE (art. 44) di veicoli nuovi siano essi completi o completati ad usi speciali solo se rispettano tutte le disposizioni e prescrizioni dell’Allegato II, parte III RUE 2018/858 e s.m.i. Il certificato dovrà essere redatto secondo il modello “D” dell’Allegato III RUE 2020/683 e s.m.i. (competenza CPA);
> omologazioni individuali nazionali (art. 45) per veicoli nuovi (completi o completati) rispondenti alle prescrizioni individuate nell’Allegato II parte I RUE 2018/858. Il certificato dovrà essere redatto secondo il modello “E” dell’Allegato III RUE 2020/683 e s.m.i. In questa tipologia risultano inseriti gli “unici esemplari” di veicoli nuovi, di competenza dei CC.P.A., in relazione alla tabella delle ripartizioni contenuta nella Circolare in argomento, ovvero gli unici esemplari di quei veicoli per i quali non è rilasciabile l’omologazione individuale UE e sono comunque destinati all’immatricolazione in un altro Stato membro (competenza CPA).
In merito alle omologazioni individuali (sia UE che nazionali), in considerazione che nel Regolamento UE 2020/683 non è esplicitamente prevista la presentazione di una scheda informativa, il costruttore, sia esso di prima fase o di fase successiva quali sono le ditte allestitrici o trasformatrici, congiuntamente con il certificato di conformità del veicolo incompleto o già completato e con la usuale documentazione (relazione tecnico-illustrativa dell’allestimento/completamento), deve presentare la parte 2 del modello (“D” o “E”) di certificato di omologazione che contiene – in relazione alla categoria di veicolo – tutti i dati caratteristici del veicolo.
Tale documento deve essere presentato anche qualora la competenza sia dell’UMC, il quale UMC accompagnerà a tale documento – debitamente completato e avvalorato secondo le usuali procedure - il certificato di approvazione, emesso sulla base degli applicativi attualmente in uso. Tale procedura semplificativa, ad uso degli UU.M.C., sarà attuata fin quando non verranno rese disponibili le procedure informatizzate che rendano possibile l’elaborazione e acquisizione informatica di un unico documento ed una volta definita la procedura di designazione degli UU.M.C. quali Servizi tecnici che si occupano solo di omologazioni nazionali individuali.
In merito alla numerazione dei certificati di omologazione individuale, si fa presente che:
- per quelle UE (art. 44) è tuttora valido il sistema di numerazione rilasciato dalla DIV 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione, cui i CC.P.A. fanno richiesta indicando il numero di verbale;
- per quelle nazionali (art. 45), verrà adottata la seguente sequenza:
a) per i certificati rilasciati dai CC.P.A.: e3*NIV18/858*Axxxxx dove il primo carattere “A” è la lettera che nel D.M. n. 277/2001 individua il CPA (“B” Torino, “C” Milano, “D” Brescia) e xxxxx sono le 5 ultime cifre del numero di verbale;
b) per quelli rilasciati dagli UU.M.C.: così come verrà stabilito dalla DGMOT, una volta definite e disponibili le procedure informatiche per il rilascio del certificato di omologazione individuale nazionale.
Gli estremi del certificato di omologazione UE o nazionale vanno inseriti nelle righe descrittive dei documenti di circolazione.
E’ utile inoltre precisare che il certificato di omologazione individuale nazionale emesso dai CC.P.A. è praticamente equivalente al certificato d’approvazione, ragione per cui dovrà essere attribuito a tale documento la validità di un anno.
Inoltre, per i veicoli non destinati all’esportazione e quindi da immatricolare in campo nazionale, al fine di agevolare tale operazione con conseguente emissione della carta di circolazione, i CC.P.A. avranno cura di emettere i certificati di omologazione individuale (sia UE che nazionali) dopo aver inserito nel sistema informativo del CED i dati tecnici relativi all’esemplare unico (EU).
Si coglie l’occasione per sensibilizzare i costruttori di fase successiva alla prima della opportunità di percorrere l’iter dell’omologazione globale e di evitare, per quanto possibile, la presentazione di istanze di nuova omologazione limitata in piccola serie nazionale (laddove consentito come sopra esplicitato) in assenza di deroghe rispetto alla normativa UE.
In merito poi alla presentazione di nuove istanze relative a:
a) nuova omologazione limitata in piccola serie nazionale (ex D.M. n. 277/2001) in assenza di variazioni rispetto al veicolo di ultima fase già detentore di omologazione europea (sia essa globale ovvero limitata in piccola serie);
b) di omologazione individuale nazionale (veicolo nuovo) in assenza di variazioni rispetto al veicolo di ultima fase già detentore di omologazione europea (sia essa globale ovvero limitata in piccola serie europea ovvero limitata in piccola serie nazionale),
si fa presente che le medesime non possono essere accettate in quanto:
- per la casistica di cui al punto a) è necessario ricorrere alla procedura della “trasposizione” dei dati nel sistema CED ovvero a presentare il COC del veicolo completo all’UMC competente per l’immatricolazione;
- per la casistica di cui al punto b) il COC di per sé già fa fede di tutti i dati necessari per l’immatricolazione.
Da ultimo, si ritiene di evidenziare due aspetti del quadro relativo alle omologazioni:
- ribadire quanto già sopra riportato e previsto al punto 5.3 della circolare e cioè che in tutti i casi in cui vi sia la richiesta di deroga ad una o più delle prescrizioni previste negli atti normativi (in funzione del tipo di omologazione richiesta), è sempre necessario motivare dettagliatamente la richiesta ed individuare prescrizioni alternative;
- è sempre valido il principio che non si può ricorrere ad una pluralità di omologazioni individuali di veicoli che non presentano differenze in quanto si deve ricorrere allo strumento dell’omologazione per veicoli costruiti in serie. Nel merito è compito dell’Amministrazione e dei funzionari preposti evidenziare tali anomale situazioni ed adottare i conseguenti provvedimenti.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto sopra; gli Uffici in indirizzo avranno cura di recapitare la presente alle ditte allestitrici/trasformatrici operanti nel loro ambito territoriale, promuovendo – se necessario – incontri finalizzati all’illustrazione delle nuove procedure.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonello PERSANO
Allegati:
- prot. n. 22215 del 20/07/2023.
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