Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 35836 del 30 novembre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
Divisione 3

 

Prot. n. 0035836 del 30/11/2023

 

OGGETTO: Regolamento di esecuzione UE 2022/1362 del 1° agosto 2022 che attua il regolamento 2009/595 per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione UE 2020/683 – modalità di applicazione.

   

Premessa

 Il Regolamento di esecuzione UE 2022/1362 del 1 agosto 2022 della Commissione Europea, che attua il regolamento (CE) n. 595 del 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda “le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione UE 2020/683”, ha disposto l’utilizzo di “strumenti elettronici” messi a disposizione dalla Commissione Europea mediante un’apposita piattaforma elettronica (scaricabili al seguente link: https://code.europa.eu/vecto/vecto-trailer/-/releases/v1.0.0.3198).

 Tali strumenti elettronici, individuati all’art. 4 paragrafo 1 del Regolamento in questione, sono lo Strumento di simulazione (Vehicle Energy Consumption calculation Tool, nel seguito VECTO), utilizzato per valutare le prestazioni dei veicoli indicati al successivo paragrafo. 1, per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante e lo Strumento di hashing (strumento di codifica), che fornisce un’associazione univoca tra un componente, entità tecnica indipendente o sistema e il relativo documento di certificazione.

 I costruttori devono valutare le prestazioni ambientali dei loro veicoli mediante lo strumento di simulazione prima di immetterli sul mercato dell’Unione.

 Per garantire che le prestazioni ambientali siano correttamente simulate, l’Autorità di omologazione deve valutare e monitorare sia il trattamento dei dati utilizzati sia l'uso corretto dello strumento di simulazione.

 Dopo aver proceduto alla valutazione, l'autorità di omologazione rilascia una licenza al costruttore di veicoli per l'utilizzo dello strumento di simulazione.

 

1. Ambito di applicazione:

 Il regolamento in oggetto, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, si applica ai veicoli:

- di categoria internazionale O3, O4 aventi carrozzeria a cassone chiuso, i cui codici della carrozzeria sono 03, 04, 05, 06 e 32, conformemente all’allegato I appendice 2 del Regolamento UE 2018/858 modificato dal regolamento UE 2022/2236 del 20 Giugno 2022 e all’allegato III tabella 3 del Regolamento UE 2022/2236. Si precisa che il codice 32 si riferisce a carrozzeria con sponde e telone ad altezza totale che è anche quella della carrozzeria centinata (centinato con sponde);
- di massa massima tecnicamente ammissibile superiore ad 8000 Kg;
- aventi fino a tre assi e privi di asse motore;
- semirimorchi (DA), rimorchi a timone (DB) e rimorchi ad asse centrale (DC), secondo quanto indicato all’allegato I parte c del regolamento UE 2018/858;
- non eccezionali per dimensioni ai sensi dell’allegato XIII del Regolamento di esecuzione UE 2021/535.

 Nella Tabella 1, sottoindicata, sono specificate le tipologie di carrozzerie da inserire come dati di input nello strumento di simulazione.

 

Tabella 1.

Tipo di carrozzeria da inserire come input
 dry box (“merci secche”)
carrozzerie corrispondenti
 Furgone, cassone con sponde fisse chiuso

Tipo di carrozzeria da inserire come input
 Refrigerated (“refrigerata”)
carrozzerie corrispondenti
 Furgone con pareti isolate e gruppo frigorifero

Tipo di carrozzeria da inserire come input
 Conditioned (“condizionata”)
carrozzerie corrispondenti
 Furgone con pareti isolate senza frigorifero

Tipo di carrozzeria da inserire come input
 Curtain-sided (“telonata”)
carrozzerie corrispondenti
 Centinato senza sponde laterali

Tipo di carrozzeria da inserire come input
 Drop-side tarpaulin body (“carrozzeria aperta con telone”)
carrozzerie corrispondenti
 Carrozzeria con sponde e telone ad altezza totale che è corrispondente a quella della carrozzeria centinata (centinato con sponde)

 Si precisa che il presente regolamento si applica anche ai veicoli omologati o approvati secondo il D.M. 277/2001 le cui carrozzerie sono quelle citate nella tabella 1.

 

LICENZA PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE PER VALUTARE LE PRESTAZIONI DEI VEICOLI

 

   2. Scopo e utilizzo dello strumento di simulazione (VECTO Trailer).

   2.1. I costruttori dei veicoli determinano le prestazioni dei veicoli nuovi da vendere, immatricolare o mettere in circolazione nell’Unione, per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante, utilizzando l'ultima versione disponibile dello strumento di simulazione VECTO Trailer.
   2.2. Lo strumento di simulazione genera un file dei registri del costruttore e un file di informazione per il cliente contenenti i risultati della simulazione e hash crittografici univoci.
   2.3. Ogni veicolo oggetto del presente Regolamento, da immatricolare, vendere o mettere in circolazione deve essere accompagnato dal file di informazione per il cliente.
   2.4. Ciascun veicolo, ricadente nell’ambito di applicazione sopra specificato, destinato ad essere immatricolato, venduto o messo in servizio deve avere il Certificato di Conformità (COC) o la dichiarazione di conformità o il certificato di omologazione individuale, secondo il caso che ricorre, che contenga gli hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazione per il cliente.

 

   3. Modalità di presentazione della domanda di licenza di utilizzo dello strumento di simulazione.

   3.1. Per il rilascio di una licenza all’utilizzo dello strumento di simulazione (VECTO), il costruttore del veicolo, organismo o persona responsabile dell’emissione del file dei registri del costruttore e del file di informazione per il cliente, deve presentare all’Autorità di omologazione (Divisione 3 di questa Direzione Generale) una domanda, contenente una descrizione dettagliata dei processi, di cui all’allegato II, punto 1, del Regolamento UE, che il costruttore deve istituire utilizzando il modello di cui all’allegato II appendice I.
   3.2. Nel caso di omologazioni in più fasi, comprese anche le omologazioni individuali, qualora il caso ricorra, che interessino le tipologie di carrozzeria di cui al punto 1 come definiti nel Regolamento UE 2018/858 e s.m.i., il responsabile dell’utilizzo dello strumento di simulazione è il costruttore di ultima fase.
   3.3. L’autorità di omologazione valuta l’istituzione dei processi da parte del costruttore di cui all’allegato II, punto 1, secondo le verifiche di cui all’allegato II, punto 2.

 

   4. Rilascio della licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione.

   4.1. L’autorità di omologazione rilascia la licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione di cui al precedente paragrafo 3, utilizzando il modello di cui allegato II, appendice 2, solo dopo che il costruttore ha dimostrato che tutte le procedure sono state predisposte conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II punto 1 del Regolamento.
   4.2. Ogni anno l’Autorità di omologazione effettua la valutazione dei requisiti di cui all’allegato II, punto 2, del Regolamento, per verificare se i processi istituiti dai costruttori, per quanto riguarda l’influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli, continuino ad essere adeguati alle prescrizioni normative.
   4.3. Si precisa che, ove ritenuto opportuno, l’Autorità di omologazione può svolgere la valutazione del rispetto dei requisiti sopra indicati anche più di una volta all’anno.
   4.4. Qualora l’Autorità di omologazione constati che i processi predisposti dal costruttore del veicolo non siano conformi alla licenza o possano portare ad una valutazione errata delle prestazioni riguardo le emissioni di CO2 e il consumo di carburante, può chiedere al costruttore del veicolo di presentare un programma di interventi di ripristino entro un mese o al più per un altro mese dal ricevimento della richiesta dell’autorità di omologazione di risoluzione della non conformità.
   4.5. L’Autorità di omologazione notifica, entro un mese dal ricevimento del programma di interventi di ripristino, la propria decisione, positiva o negativa, al costruttore del veicolo e a tutti gli Stati membri.
   4.6. Qualora il piano di interventi di ripristino venga respinto o non venga ritenuto applicabile correttamente, l’Autorità di omologazione adotta le misure necessarie per garantire un utilizzo conforme dello strumento o revoca la licenza.

 

   5. Omologazioni individuali e omologazioni con produzioni annuali inferiori a 30 veicoli.

   5.1. I costruttori di veicoli (completi o completati) che intendano chiedere omologazioni individuali per i veicoli appartenenti alle categorie interessate di cui al precedente paragrafo 1, possono chiedere al C.P.A. o all’U.M.C. di riferimento, al momento della presentazione della domanda di omologazione, che la valutazione delle prestazioni dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sia effettuata da un Servizio tecnico (C.P.A.) designato. La domanda di omologazione, in tal caso, deve contenere i dati e le informazioni previste dal modello di cui all’allegato III, appendice I (informazioni di input relative alle caratteristiche del veicolo).
   5.2. I costruttori, già titolari di un’omologazione e con una produzione annua inferiore a 30 veicoli appartenenti alle categorie interessate, possono chiedere al C.P.A. di riferimento, che la valutazione delle prestazioni dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sia effettuata da un Servizio tecnico designato.
   5.3. Nelle ipotesi previste ai punti 5.1. e 5.2., il costruttore fornisce al C.P.A o l’U.M.C. di riferimento oltre ai dati relativi alla carrozzeria, i dati di input (sotto forma di file XML) relativi agli pneumatici e a eventuali dispositivi aerodinamici certificati. Il C.P.A o l’U.M.C. di riferimento saranno tenuti a veicolare la richiesta del sopracitato calcolo, corredata dai dati di input a uno dei Servizi tecnici (C.P.A.) designati.
   5.4. In alternativa a quanto previsto dal punto 5.3., il costruttore, prima del collaudo del veicolo, può rivolgersi direttamente a uno dei Servizi tecnici (C.P.A.) designati.
   5.5. I Servizi tecnici designati dall’Autorità di omologazione sono: C.P.A. di Torino, C.P.A. di Bologna, C.P.A. di Milano, C.S.R.P.A.D. di Roma e il C.P.A. di Napoli.
   5.6. I costruttori già in possesso della licenza, che intendono chiedere omologazioni individuali o con una produzione annua inferiore a 30 veicoli, individuati al precedente paragrafo 5.1., devono utilizzare direttamente lo strumento di simulazione senza rivolgersi al Servizio tecnico designato.

 

6. Prescrizioni relative alla trasmissione dei dati nelle omologazioni in più fasi.

 Nel caso di omologazioni in più fasi, i costruttori interessati sono tenuti a fornire al costruttore della fase successiva i dati necessari per l’utilizzo dello strumento di simulazione, secondo le modalità di cui all’allegato IX del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. In particolare, il costruttore della fase precedente fornisce al costruttore della fase successiva, sotto forma di file XML, i dati di input e le informazioni relative agli pneumatici e a eventuali dispositivi aerodinamici certificati.

 

7. Accessibilità delle informazioni dello strumento di simulazione.

 I costruttori del veicolo o il Servizio tecnico designato dall’Autorità di omologazione conservano per 10 anni, a partire dalla produzione o dall’omologazione del veicolo, il fascicolo dei registri e i certificati relativi alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti.

 

PROPRIETÀ CORRELATE ALLE EMISSIONI DI CO2 E AL CONSUMO DI CARBURANTE DI DISPOSITIVI AERODINAMICI E PNEUMATICI

 

   8. Componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi pertinenti.

   8.1. I dati di input per lo strumento di simulazione devono contenere dati sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di:
      a. Dispositivi aerodinamici (standard o certificati).
      b. Pneumatici
   8.2. I dispositivi aerodinamici standard sono quelli che soddisfano i requisiti indicati all’Allegato V, appendice V del Regolamento. I valori standard di tali dispositivi aerodinamici sono assegnati automaticamente dallo strumento di simulazione.
   8.3. I dispositivi aerodinamici non standard devono essere certificati con le modalità individuate all’Allegato V del Regolamento. I valori certificati dei dispositivi aerodinamici sono determinati conformemente all'Allegato V, punto 3.
   8.4. i fabbricanti dei dispositivi aerodinamici non standard presentano la domanda di certificazione del dispositivo (o della relativa famiglia di cui all’Allegato V, appendice 4) all’Autorità di omologazione competente secondo il modello di cui all’allegato V, appendice 2, del Regolamento, accompagnata dai documenti indicati all’art. 16, paragrafo 2, secondo comma. Si ricorda che l’Autorità di omologazione competente per componenti ed entità tecniche è il CPA, mentre per i sistemi è la Divisione 3.

 

   9. Certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici.

   9.1 Per i dispositivi aerodinamici certificati di cui sono rispettate le prescrizioni previste dall’allegato V appendice 4 del Regolamento, l’Autorità di omologazione competente, individuata al precedente punto 8.4., rilascia un certificato utilizzando il modello di cui all’allegato V, appendice 1, del Regolamento e assegna un numero di certificazione conformemente al sistema di numerazione di cui all’allegato V, appendice III, del Regolamento.
   9.2. L’Autorità di omologazione competente genera sia un hash crittografico del file con i risultati della simulazione svolta mediante lo strumento di hashing, sia un numero di certificazione. Successivamente, l’Autorità competente pone l’hash crittografico e il numero di certificazione sul certificato specifico (allegato V, appendice 1), relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante.

 

   10. Decorrenze.

   10.1. A decorrere dal 1°gennaio 2024 i veicoli oggetto del Regolamento UE 2022/1362 dovranno essere accompagnati dal file di informazione per il cliente secondo quanto prescritto dall’art. 8, paragrafo 4 del Regolamento UE e come specificato al precedente punto 2.3.
   10.2. Ai fini del soddisfacimento del punto 10.1, il costruttore che presenta la domanda (come previsto dal precedente paragrafo 3) all’Autorità competente, entro e non oltre il 30 aprile 2024, potrà utilizzare lo strumento di simulazione al più fino al 30 giugno 2024 in attesa del rilascio della licenza (così come descritto nel precedente paragrafo 4).
   10.3. A decorrere dal 1° luglio 2024 è vietata l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli oggetto del Regolamento UE 2022/1362 che non rispettino gli obblighi ivi previsti come richiamati al precedente paragrafo 2.

 

11. Versamenti.

 La domanda di autorizzazione al rilascio della licenza deve contenere l’assolvimento del versamento di euro 10,20 previsto dalla tariffa 2 della legge 870 del 1986 e di euro 32,00 come imposta di bollo. L’assolvimento deve essere effettuato secondo la procedura PagoPA.

 

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D’Anzi

 

 

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