Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000025319.U/2023 del 9 agosto 2023
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.
Prot.: 300/STRAD/1/0000025319.U/2023 del 09/08/2023
OGGETTO: Decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi.
(Indirizzi omessi)
Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge di conversione del decreto in oggetto indicato con il quale sono state adottate delle misure per fronteggiare l'emergenza dovuta agli eventi alluvionali che hanno colpito alcune regioni italiane.
Per quanto di interesse, si segnala, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2, i quali prevedono la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori. I termini si intendono sospesi per il periodo dal 1° maggio 2023 ai 31 agosto 2023 a favore dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, sede legale o sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto. La sospensione opera, altresì, per i procedimenti pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data presso i Comuni di cui allo stesso allegato 1 del decreto (1).
Per quanto riguarda l'attività di accertamento delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale, si sottolinea che la sospensione suindicata riguarda i termini di notifica dei verbali di contestazione, i termini per i pagamenti delle sanzioni, i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ed il termine per l'esibizione dei documenti (2).
Pertanto, per tutte le violazioni accertate, contestate o notificate dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, tutti termini per il compimento delle suddette attività avranno decorrenza iniziale il 1° settembre 2023, mentre, per le violazioni accertate, contestate o notificate prima del 1° maggio 2023 i termini devono intendersi sospesi da tale data con
nuova decorrenza dal 1° settembre 2023 (3).
Si segnala, infine, l'art. 2 del decreto legge 61/2023, che ha sospeso i termini in materia di giustizia civile e penale dal 1°maggio 2023 al 31 luglio 2023, producendo effetti in materia di ricorsi giurisdizionali al Giudice di Pace di cui all'art. 204-bis del codice della strada.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
(1) Riguarda una serie di Comuni o frazioni di essi insistenti nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.
(2) Più in generale, riguarda tutte le attività che sono sottoposte a pena di decadenza, quindi, ad esempio, il termine per l'emanazione o notificazione delle ordinanze del Prefetto (art. 204 cds), il termine per il ripristino dei luoghi (art. 211 cds), il termine per la sospensione di un'attività (art. 212 cds).
(3) A titolo esemplificativo, qualora sia stata contestata o notificata una violazione in data 20 aprile 2023, il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta o per la presentazione del ricorso scadrà il 20 ottobre 2023, dovendo conteggiate 10 giorni di aprile dal 21 al 30, 30 giorni di settembre e 20 giorni di ottobre per complessivi 60 giorni.
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