Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/4780/20/111/20/3 del 07 luglio 2020
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/4780/20/111/20/3 del 07/07/2020
OGGETTO: Calcolo della durata minima del riposo giornaliero.
Corretto uso selettore delle attività di cui all'art. 34, paragrafo 5, lettera b), Regolamento (UE) n. 165/2014.
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È pervenuta a questa Direzione una richiesta di chiarimenti sulle questioni relative a quanto in oggetto indicato, per le quali si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative per meglio orientare l'attività di controllo.
Per quanto riguarda il calcolo della durata minima del riposo giornaliero, l'art. 6 del Regolamento 561/2006 stabilisce che il periodo di guida giornaliero non deve essere superiore a 9 ore, ovvero a 10 ore per non più di due volte a settimana.
La Decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 giugno 2011, relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero conformemente al Reg. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha raccomandato che, per il calcolo del periodo di guida giornaliero, occorre considerare come disgiunti due periodi di guida quando sono separati da un periodo di riposo di almeno 7 ore.
L'art. 8, paragrafo 2 del Reg. 561/2006, prevede che i conducenti devono effettuare un periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale o giornaliero. L'art. 4, lettera g) del Reg. 561/2006, stabilisce che il riposo giornaliero può essere regolare o ridotto. Il primo deve essere di almeno 11 ore che, tuttavia può essere frazionato in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza intenzione (1).
Per quanto concerne il corretto uso del selettore delle attività di cui all'art. 34, paragrafo 5, lettera b) del Regolamento (UE) n. 165/2014, nell'ipotesi di micro intenzioni di pochi minuti dell'attività si rammenta che l'art. 4, lettere g) e h) de1 Reg. 561/2006 definisce il riposo giornaliero e il riposo settimanale come il tempo del quale il conducente può disporre liberamente.
L'art. 7 del Reg. 561/2006 dispone che il conducente, dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti e che tale interruzione può essere frazionata in due periodi di cui uno di almeno 15 minuti seguito da un'altra di almeno 30 minuti.
L'art. 4, lettera d) del Reg. 561/2006 definisce anche l'interruzione come il periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente per il suo riposo.
L'art. 34, paragrafo 5, lettera b), punto iv), del Reg. 165/2014 prevede che il conducente deve azionare il dispositivo di commutazione del tachigrafo sotto il simbolo del "lettino" per registrare il tempo relativo alle interruzioni di cui all'art. 7, Reg. 561/2006 e ai periodi di riposo di cui all'art. 4, lettere g) e h), dello stesso Reg. 561/2006.
Alla luce di quanto precede nelle ipotesi in cui il conducente interrompa la guida per ragioni diverse dall'interruzione o dal riposo, è tenuto ad azionare il dispositivo di commutazione del tachigrafo sul simbolo:
- "altre mansioni" di cui all'art. 34, paragrafo 5, lettera b), punto ii), se deve svolgere altre mansioni, secondo la definizione di cui all'art. 3, lettera a) della Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 marzo 2012, diverse dalla guida, ricomprese nell'orario di lavoro che sono, tuttavia, periodi in cui il conducente non si allontana dal veicolo ed è a disposizione del datore di lavoro e, quindi, non può riposare, ne dispone liberamente del suo tempo;
- • "tempi di disponibilità" di cui all'art. 34, paragrafo 5, lettera b), punto iii), se il conducente non deve svolgere le interruzioni o i riposi di cui sopra ma, pur allontanandosi dal veicolo, deve rimane a disposizione del datore di lavoro e, quindi, non può riposare ne' disporre liberamente del suo tempo, secondo la definizione di cui all'art. 3, lettera b) della Direttiva 2002/15/CE.
Nell'ipotesi di "micro interruzioni" della guida di pochi minuti, queste non possono essere considerate agli effetti di legge "interruzioni" che, come detto, devono essere di almeno 45 minuti, ne' tantomeno "periodi di riposo" giornaliero o settimanale (durante i quali il conducente può disporre liberamente del suo tempo).
Tuttavia, se il conducente impiega il suo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali disponendone, quindi, liberamente, le micro interruzioni non possono essere considerate neanche come tempi di disponibilità.
In tali casi, qualora il conducente abbia commutato il dispositivo del tachigrafo sul simbolo del "lettino" per registrare le suindicate "micro intenzioni", non potrà essere sanzionato solo presumendo che nei periodi in questione era in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo. Naturalmente i periodi in questione non saranno calcolati nel computo dell'orario di lavoro di cui all'art. 3 della Direttiva 2012/15/CE.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione
(1) A titolo esemplificativo, se un conducente svolgesse la propria attività nell'arco di 24 ore (dalle ore 7:00 del giorno 1 alle ore 05:00 del giorno 2), eseguendo un periodo di guida complessivo di 4 ore (2 ore dalle 7:00 alle 9:00 e 2 ore dalle 16:00 alle 18:00), ed un riposo regolare frazionato in due periodi dei quali, il primo di 7 ore dalle 9:00 alle 16:00 (superiore alle 3 ore minime stabilite dall'art. 4, lettera g, del Reg. 561/2006), ed il secondo di 11 ore dalle 18:00 del giorno 1 alle 05:00 del giorno 2 (superiore alle 9 ore minime stabilite dall'art. 4, lettera g, del Reg. 561/2006), sarebbe in regola con le norme richiamate.
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