Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/2408/20/115/28 del 27 marzo 2020

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/2408/20/115/28 del 27/03/2020

 

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio del virus Covid-19. Controlli sui conducenti professionali addetti all’autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori ed eccezioni temporanee all’applicazione delle norme relative ai periodi di guida e di riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006, introdotte dagli Stati membri dell’Unione europea e dalla Confederazione Svizzera.

 

 1. Controlli sui conducenti professionali addetti all’autotrasporto di merci e di viaggiatori.

 Con il decreto interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, n. 120 del 17 marzo 2020 (ALL. 1), è stato imposto a tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, provenienti dall’estero con qualsiasi mezzo di trasporto, di comunicare il loro ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e di osservare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

 Per favorire gli spostamenti dei lavoratori è stata prevista una specifica deroga che consente alle persone fisiche provenienti dall’estero con qualsiasi mezzo di trasporto per comprovate esigenze lavorative di permanere sul territorio nazionale senza necessita di comunicare l’ingresso e senza osservare l’isolamento fiduciario per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore, prorogabili di ulteriori 48 per specifiche esigenze.

 In forza della modifica apportata al comma 3 dell’art. 1 del DM citato ad opera del decreto interministeriale (siglato dai medesimi Ministri) n. 127 del 24 marzo 2020 (ALL. 2), la deroga si applica solo al personale viaggiante (1) dipendente da imprese non avente sede legale in Italia (2).

 Per provare di trovarsi nella condizione di viaggiare “per comprovate esigenze lavorative”, ogni persona fisica che rientra nel campo di applicazione della citata deroga (compreso, pertanto, il conducente professionale che effettua trasporto internazionale di merci e viaggiatori dipendente da imprese che non hanno sede in Italia) deve presentare, in caso di controllo, una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000 con la quale, oltre ad attestare l'esigenza lavorativa che legittima l’esenzione, viene assunto l’impegno a segnalare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio l’eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19.

 Al fine di agevolare i controlli dei conducenti professionali addetti all’autotrasporto di merci e di viaggiatori dipendenti da imprese non aventi sede legale in Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul sito istituzionale (cfr. http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari) il fac-simile di tale autodichiarazione (ALL. 3), contestualmente impegnandosi a darne ampia diffusione in ambito internazionale unitamente alle prescrizioni in vigore nel nostro Paese, per agevolare la comprensione delle disposizioni cui deve attenersi il personale viaggiante.

 La dichiarazione, che dovrà essere redatta e resa in italiano, dovrà essere consegnata al conducente, ove questi ne sia sprovvisto, per la compilazione e la sottoscrizione e, successivamente dovrà essere acquisita dall’organo di polizia stradale che ha proceduto al controllo.

 Resta fermo che le verifiche sulla veridicità delle autodichiarazioni acquisite dovranno essere effettuate prioritariamente all’atto del controllo mediante consultazione della documentazione relativa al trasporto e, solo ove ciò non sia possibile, ex post, nella modalità a campione prevista dall’art. 71 del dPR 445/200 citato.

 

2. Eccezioni temporanee all’applicazione delle norme relative ai periodi di guida e di riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 introdotte dagli Stati membri dell’Unione europea e dalla Confederazione Svizzera.

 A causa dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e in concomitanza di talune misure di prevenzione e contenimento, alcuni Stati membri dell’Unione europea hanno previsto delle eccezioni temporanee alle disposizioni in tema di periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006, al fine di garantite il regolare e tempestivo approvvigionamento di beni.

 Le misure adottate sui propri territori da ciascun Paese sono state oggetto di notifiche a tutti gli Stati membri e sono state raccolte dalla Commissione europea nella tabella allegata nella versione tradotta in lingua italiana (ALL. 5).

 La tabella, aggiornata alla data del 24 marzo, ma oggetto di continua e regolare revisione (3), contiene le informazioni relative alle deroghe introdotte da 21 Stati membri, oltre al Regno Unito, alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, al periodo di vigenza delle stesse e alle categorie di trasporto o di conducenti a cui si applicano.

 Inoltre, anche l'Ufficio Federale delle Strade (USTRA) della Confederazione Svizzera, a seguito dell’adozione di diversi provvedimenti da parte del Consiglio Federale per contenere la propagazione del virus, e al fine di mantenere invariate le capacità di trasporto, ha previsto alcune deroghe in tema di trasporto professionale, tra le quali vi sono anche quelle relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti.

 In merito l'USTRA ha disposto che:

  • il periodo complessivo di guida nell’arco di due settimane consecutive può raggiungere le 112 ore (2x56), anziché le 90;
  • il conducente può effettuare fino a cinque periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale, anziché fino a tre periodi;
  • il conducente può effettuare due periodi di riposo settimanale di 36 ore nel corso di due settimane, anziché di 45 ore.

 Secondo quanto comunicato dall’USTRA, le deroghe previste sono da ritenersi valide solo per il trasporto di beni di prima necessità (ad es. farmaci o altri prodotti sanitari, generi alimentari, carburanti, ecc.) e se accompagnate da attestazione dell'UFAE (Ufficio Federale per l’Approvvigionamento economico del Paese) rilasciata ad ogni singola impresa produttrice o impresa di trasporto incaricata che stabilisce la misura e il periodo di validità delle deroghe che, comunque, non può superare il 30 aprile 2020. I documenti devono trovarsi a bordo del veicolo; in mancanza, per quel vettore non può essere considerata valevole la deroga.

 Ciò premesso, fatte salve ulteriori disposizioni che si fa riserva di comunicare a seguito di nuovi aggiornamenti, tutte le deroghe in argomento dovranno essere tenute in considerazione in occasione dei controlli sull’attività di guida svolta dai conducenti professionali dei veicoli che effettuano trasporto internazionale di cose o persone provenienti dai Paesi nei quali vigono le medesime deroghe.

 Pertanto, al conducente che provenga o abbia attraversato la Svizzera o uno dei Paesi riportati nella tabella allegata in cui sono state adottate le eccezioni ivi contenute non dovrà essere applicata alcuna sanzione ove, in occasione del controllo dell’attività di guida effettuata nei ventotto giorni precedenti, venga accertata una violazione delle norme del Regolamento (CE) n. 561/2006 oggetto di specifica deroga.

 Si sottolinea, infine, che non risultano, al momento, analoghe eccezioni adottate dal nostro Paese per l'attività di autotrasporto svolta sul territorio nazionale.

***

 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

 

(1) Nella categoria di personale viaggiante, per il settore dell’autotrasporto, devono intendersi ricompresi, oltre al conducente dei veicoli e dei complessi veicolari anche tutte le persone che, ai sensi della normativa vigente, sono autorizzati ad accompagnare questi ultimi; pertanto, a titolo esemplificativo, il secondo conducente nel caso della multipresenza, la persona incaricata del benessere degli animali (il cosiddetto “guardiano” nel trasporto di animali vivi, ecc.).
(2) Secondo il nuovo comma 3, infatti, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia.
Quest’ultimo rimane sottoposto alla disciplina prevista per tutti i cittadini dai diversi DPCM e dalle ordinanze e decreti ministeriali connessi, relativi al sistema di misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è tenuto a compilare e consegnare all’organo di polizia il modello di autodichiarazione allegato alla circolare di questo Dipartimento n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26 marzo 2020 (ALL. 4). 
(3) La tabella ed i relativi aggiornamenti sono rinvenibili sulla pagina dedicata alle misure attuative per il 
Covid-19 del Euro Controle Route, al seguente indirizzo web: https://www.eurg-controle-route.ew/news/1132/enforcement-measures-covid-19.

 

 

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