Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/4665/12/111/20/3 del 20 giugno 2012

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

 

Prot. n. 300/A/4665/12/111/20/3 del 20/06/2012

 

OGGETTO: Disciplina in materia sociale di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006. Multipresenza - Commissione Europea, nota di orientamento n. 2.

 

   Si fa riferimento al quesito posto dalla società Amantini Trasporti, trasmesso anche a codesto Dicastero e che si invia in copia agli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. n. 1) con il quale si chiede di conoscere il parere di questo Servizio in ordine alla valutazione del tempo trascorso a fianco del conducente durante la marcia in caso di multipresenza.

   Nell'interpretazione del dato normativo quest'Ufficio ha sempre ritenuto che il riposo (giornaliero o settimanale) e l'interruzione fossero spazi temporali destinati al riposo del conducente e di cui egli può disporre liberamente.
Pertanto, la loro fruizione su un veicolo in movimento, non in sosta, non potevano essere considerati tali.

   Limitatamente all'interruzione, la suddetta interpretazione sarebbe superata dalla nota di orientamento n. 2 della Commissione Europea (All. n. 2), secondo la quale un periodo di 45 minuii del tempo che il secondo conducente trascorre in cabina, senza assistere attivamente chi si trova alla guida del veicolo, può essere considerato "interruzione”.

   Poiché è prassi di questo Servizio adeguarsi alle note di orientamento della Commissione Europea, che peraltro è presente con propri funzionari in seno al Comitato che assiste la Commissione nelle questioni relative all'interpretazione e applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3821/1985 e (CE) n. 561/2006, con riferimento al quesito posto, si ritiene che un periodo di 45 minuti del tempo di disponibilità trascorso sul veicolo in movimento senza che il secondo conducente assista attivamente chi guida, può essere considerato “interruzione”, fermo restando il parere sopra esposto sul riposo (giornaliero e settimanale).

   A tal fine giova rilevare che la definizione di “interruzione” data dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 561/2006, non comprende l'espressione “durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo" che invece troviamo nella definizione di riposo, giornaliero e settimanale.

   Atteso quanto sopra esposto, sull’argomento sarebbe gradito conoscere il parere di codesto Ufficio, anche per uniformare le procedure operative del personale dipendente.

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 Pellizzari

 

ALLEGATI

Allegato n. 1
Quesito posto dalla società Amantini Trasporti
(Omissis)

Allegato n. 2
Nota di orientamento n. 2 della Commissione Europea.

 

 

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