Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/4661/12/111/20/3 del 20 giugno 2012

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

 

Prot. n. 300/A/4661/12/111/20/3 del 20/06/2012

 

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 561/2006 - Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Interruzioni (art. 7).

 

   Si fa riferimento al quesito posto da codesta Associazione con nota n. 64 ORG.CAT.AB/RP DEL 16.03.2012, che si invia in copia agli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. n. 1).

   L'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 561/2006 prevede che, dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

   Se ne deduce che l'interruzione piena di 45 minuti, dedicata unicamente al riposo, scandisce e separa ogni periodo di guida di quattro ore e mezza. Pertanto, con riferimento al quesito posto, avendo il conducente effettuato un'interruzione di 45 minuti egli può effettuare un nuovo periodo di guida di quattro ore e mezza, salvo non ricorrano le condizioni per iniziare un periodo di riposo.

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 Pellizzari

 

ALLEGATI

Allegato n. 1
Quesito posto dall'Associazione Confartigianato Udine
Prot. n. 64 ORG.CAT.AB/RP del 16.03.2012

 

CONFARTIGIANATO
Udine

Indirizzi omessi

Prot. n. 64 ORG.CAT.AB/RP del 16.03.2012

 

OGGETTO: Richiesta parere.

 

   Con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra autorevole attenzione il seguente caso.

   Alcune aziende nostre associate ci hanno segnalato che organi di Polizia stanno elevando contravvenzioni a conducenti di veicoli con cronotachigrafo analogico che dopo aver guidato per un’ora ed effettuato una pausa di 45 minuti hanno proseguito il viaggio per altre 4 ore e mezza. A parere degli accertatori, dopo la pausa di 45 minuti, i conducenti avrebbero dovuto guidare il veicolo per un massimo di 3 ore e 30 minuti ed effettuare un’ulteriore pausa di 30 minuti (in quanto la prima viene considerata di 15 minuti).

   Tale contestazione ci appare in contrasto con il Regolamento n. 561/2006, anche alla luce del fatto che il medesimo comportamento alla guida di un veicolo munite di cronotachigrafo digitale non avrebbe prodotto la segnalazione sonora di violazione della norma da parte dell'apparecchio stesso.

   Pertanto, allo scopo di evitare un proliferare di ricorsi, chiediamo gentilmente un Vostro parere sulla corretta prassi da seguire.

   RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione che vorrete prestare alla nostra richiesta, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

 

IL PRESIDENTE 
(dott. Graziano Tilatti)

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale