Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/502/11/106/15 del 17 gennaio 2011

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

 

Prot. n. 300/A/502/11/106/15 del 17/01/2011

 

OGGETTO: Art. 180 comma 4 C.d.S. circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario del veicolo.
Sentenza Corte di Cassazione [Costituzionale] n. 280 del 23 luglio 2010.

 

 Come noto le disposizioni dell’art. 180 del Codice della Strada prevedono che durante la circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, i documenti di circolazione, la patente di guida e quelli comprovanti la copertura assicurativa del mezzo, devono sempre trovarsi a bordo in originale.

 In seguito alla semplificazione amministrativa introdotta dalla Legge 214/2003, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata.

 Con la sentenza, che si allega (All. 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 180 comma 4 C.d.S., nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal medesimo proprietario.

Atteso quanto sopra, si ritiene pertanto consentita la circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata anche ai veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali individuati ai sensi dall’art. 1 della Legge 146/1990 che per immediata lettura si allega (All. 2).

***

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

per IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DBALA PUBBLICA SICUREZZA
(firmato)

 

Allegato 1
Sentenza Corte Costituzionale n. 280 del 23 luglio 2010

 

Allegato 2

 

LEGGE 12 giugno 1990 n. 146

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990)

NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI.

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE Di GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE.

(Modificata dalla Legge n. 83/2000)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

 

Art. 1

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;
    a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanita; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
    b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
    c) per quanto concerne I'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
    d) per quanto riguarda I’istruzione: l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, é l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
    e) per quanto riguarda la liberta di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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