Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Regolamento (UE) numero 581/2010 della Commissione del 1 luglio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 581/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1 luglio 2010
sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) Il trasferimento periodico dei dati registrati sulle unità elettroniche di bordo e sulle carte del conducente è necessario per consentire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e i periodi di riposo, di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei conducenti e delle imprese.
(2) La fissazione di periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente consente di armonizzare ulteriormente le condizioni per le imprese di trasporto all'interno dell'Unione europea.
(3) Per determinare i periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività.
(4) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.
(5) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, è opportuno definire i dati pertinenti da trasferire.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità.
3. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
a) 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;
b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
4. I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(3) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
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