Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/11949/10/111/20/3 del 2 settembre 2010

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/11949/10/111/20/3 del 02/09/2010

 

OGGETTO: Tachigrafo digitale. Problematiche concernenti l'assenza di sigilli nella parte posteriore dell'apparecchiatura.

 

   Le Autorità diplomatiche francesi hanno segnalato l'irregolarità di sanzioni amministrative irrogate a autotrasportatori francesi, trovati alla frontiera italiana senza la presenza di un sigillo sul tachigrafo digitale.

 In particolare è stata loro contestata, come peraltro anche ad autotrasportatori provenienti da altri Paesi UE, la mancanza della gabbia di contenimento della cavetteria ed il relativo sigillo nella parte posteriore del sistema di controllo dei tempi di guida del conducente. Il tachigrafo digitale recava, invece, il sigillo nella parte anteriore dello strumento.

   A seguito delle segnalazioni pervenute dalle autorità francesi, sono stati disposti approfondimenti della disciplina normativa, riscontrando che la presenza del sigillo nella parte posteriore del tachigrafo digitale, apposto in Italia dalle officine autorizzate al montaggio e alla riparazione/revisione del tachigrafo digitale e controllato ordinariamente dalle pattuglie su strada, non risulta tra i sigilli di cui il Regolamento CE 1360/2002 impone l'apposizione.

   Infatti, la prescrizione tecnica del requisito 251 del citato Regolamento, richiede la presenza del sigillo su qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili.

   Tuttavia, il tachigrafo digitale, per sue specifiche tecniche, è in grado di rilevare qualsiasi disconnessione dei connettori presenti nella parte posteriore e di queste disconnessioni ne tiene traccia evidenziando data e ora dell'evento e durata della disconnessione. Pertanto non è necessaria la presenza di un sigillo che garantisca dalla disconnessione fraudolenta della cavetteria e, dunque, della gabbia predetta.

   Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito al riguardo, l'apposizione di sigilli nella parte posteriore, effettivamente, è richiesta in Italia sulla base delle disposizioni dell'art.​ ​10​ ​del decreto-legge 6.2.1987, n. 16, convertito in legge 30.03.1987, n. 132, che, seppure emanato in relazione a disposizioni sul tachigrafo ora modificate dai più recenti regolamenti comunitari, e riferite all'epoca al tachigrafo analogico, è tuttora per tale parte ancora vigente.

   Alla luce di quanto sopra si evince che tale obbligo è attualmente vigente in Italia solo per i veicoli italiani che in sede di revisione periodica debbono esibire l'attestazione di avvenuta revisione annuale del tachigrafo da parte delle officine autorizzate che, a garanzia che non siano state effettuate manomissioni successive, appongono sigilli sui tachigrafi anche nella parte posteriore.

   Invece, per le ragioni sopra illustrate, la disciplina più rigorosa, prevista dalle disposizioni nazionali ai fini della revisione annuale dei veicoli industriali, non può essere applicata ai trasportatori di altri paesi comunitari.

   Si precisa, infine, che resta obbligatorio, sia per i veicoli italiani che per quelli comunitari, il sigillo posizionato nella parte frontale del tachigrafo digitale.


 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sgalla

 

 

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